Debiti ed imprese - La responsabilità patrimoniale dei soci


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Quando i capitali necessari alla costituzione o allo sviluppo dell’azienda sono cospicui e quando la gestione si fa particolarmente complessa, la forma dell’azienda individuale risulta non più idonea a consentire un efficace svolgimento dell’attività imprenditoriale. Da qui il ricorso a forme aziendali diverse e l’associazione di più persone per la gestione in comune di un’attività economica: sorgono così le società. Sotto il profilo giuridico le società possono assumere forme diverse, ma tutte sono caratterizzate da alcuni elementi essenziali chiaramente indicati nella definizione che ne dà il Codice Civile all’articolo 2247: “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. Gli elementi fondamentali del contratto di società sono dunque tre:

  • i conferimenti dei soci (denaro, crediti e beni, ma anche servizi);
  • esercizio in comune di un’attività economica;
  • lo scopo di dividerne gli utili, cioè un vantaggio patrimoniale per i soci.

Mentre in parecchi casi la società rappresenta un’evoluzione dell’azienda individuale, in altri è la forma con cui l’impresa si costituisce.

Infatti, quando le dimensioni sono già imponenti al momento in cui l’azienda sorge, solo il concorso di più persone può garantire fin dall’origine l’apporto dei mezzi necessari al suo impianto e solo la loro collaborazione alla gestione può assicurarle un andamento soddisfacente.

3 Luglio 2013 · Marzia Ciunfrini

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Commenti e domande

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  • rosaria mietta 19 Luglio 2010 at 06:20

    Azienda s.n.c. ha chiuso con debiti ma non in liquidazione nel 1996. Adesso recupera per aver vinto una causa il pignoramento del quinto dello stipendio, ma l’assegno viene intestato alla ditta ormai chiusa. Come si puo’ fare per ritirare l’assegno visto che e’ intestato alla ditta chiusa?

    • agente di recupero crediti 19 Luglio 2010 at 06:21

      L’assegno, anche se non presentato nei termini, costituisce sempre titolo esecutivo nei confronti di chi ha emesso l’assegno, ma si perde l’azione di regresso nei confronti dei giranti. Quindi, dal momento che sono decorsi i termini di presentazione, il traente (colui che ha emesso l’assegno) puo’ aver dato l’ordine alla banca di non pagare l’assegno. Solo in mancanza di tale ordine, la banca puo’ pagare ugualmente, anche dopo la scadenza del termine.