Debiti e recupero crediti – cose che succedono quando non si seguono le procedure consigliate

Debiti e recupero crediti – cose che succedono quando non si seguono le procedure consigliate

Innanzitutto deve accertarsi che il soggetto a cui effettua i pagamenti sia legittimato alla riscossione del debito.

Occorre dunque che le venga trasmessa copia conforme della documentazione attestante la cessione dei diritti dal creditore originario al soggetto giuridico con cui sta perfezionando il concordato.

Le comunicazioni di trasferimento o affidamento in gestione del credito

Il debitore ha diritto ad essere informato dell'avvenuto trasferimento del credito per comprendere a quale soggetto deve corrisponderlo.

Con la formula “pro solvendo” viene dato mandato alla società di recupero crediti di operare per conto della cedente con provvigioni sul recuperato. In caso di cessione con opzione “pro soluto”, invece, la società di recupero crediti cessionaria subentra in ogni diritto al creditore originario in relazione al credito ceduto, inclusi privilegi, garanzie reali e personali fornite dal debitore.

L’obbligo di informativa deve essere assolto dalla società cessionaria (quella che ha acquisito il credito) con riguardo ad ogni debitore, “alla prima occasione utile” che coincide con la prima comunicazione che la cessionaria - o chi agisce su suo mandato - invia al debitore.

Spesso il credito viene ceduto più volte. Nella filiera delle cessioni, tutte le comunicazioni devono essere state inviate al debitore con raccomandata AR. Se ne manca solo una, il debitore non è in grado di ricostruire la catena e quindi non può stabilire qual è la società cessionaria che è legittimata a ricevere l’adempimento della sua originaria obbligazione. Non è un dettaglio questo.

L’ultima società cessionaria deve dunque farsi carico di dimostrare al debitore di essere legittimata a riscuotere il credito, fornendogli copia (preferibilmente conforme all'originale) delle lettere di cessione precedenti (che devono costituire, è bene ricordarlo, parte integrante del fascicolo del debitore acquisito).

Pertanto, il debitore deve sempre richiedere, tramite comunicazione A/R, che la società cessionaria fornisca gli attestati della titolarità del credito vantato.

In mancanza di tali adempimenti, formalmente richiesti dal debitore alla società cessionaria, nessun giudice emetterà un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore.

Il debitore è, per contro, motivato a non adempiere alle proprie obbligazioni fin quando non viene posto in condizione di riconoscere, con il supporto di documentazione “legale”, chi è il legittimo titolare del credito dopo le intervenute cessioni.

In conclusione, l’ultima società cessionaria deve fornire al debitore copia conforme delle precedenti lettere di cessione del credito. Questo non costituisce assolutamente un problema per la quasi totalità delle società di recupero crediti che sempre (o quasi) provvedono al trasferimento non solo del credito ma anche, come previsto dalla legge, di tutta la documentazione che certifica l’esistenza del credito stesso.

Lei deve poi assicurarsi che l'accordo stragiudiziale sia sottoscritto dalla controparte, prima di effettuare qualsiasi pagamento.

Infatti, il pagamento degli importi pattuiti nell’accordo transattivo a saldo e stralcio deve essere condizionato ad una precedente firma congiunta del debitore e del creditore su due documenti di liberatoria: la liberatoria a garanzia di future pretese e quella da inoltrare alla CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) per ottenere la cancellazione dall'elenco dei cattivi pagatori.

Documento attestante l'avvenuto rimborso

Nell'attestazione il creditore dichiarerà di aver ricevuto il rimborso concordato a saldo e stralcio dell'importo originario (non dimenticare di indicare le coordinate di classificazione del prestito oggetto di accordo transattivo e le modalità con cui avviene il versamento del dovuto) con gli interessi legali e moratori originati dal ritardato pagamento del debito e di ogni spesa relativa al recupero del credito.

Il creditore dovrà altresì dichiarare di essere legittimamente titolato alla escussione del debito de quo ed allegare alla liberatoria la lettera di cessione del credito conferita dal creditore originario.

Questa è la liberatoria che garantisce il debitore da future pretese avanzate dal creditore originario e/o dalla stessa società di recupero crediti cessionaria.

In essa si fa riferimento ad un pagamento con accordo transattivo a saldo e stralcio sia del debito pregresso che degli interessi legali e di mora e delle spese di esazione. In questo modo evitiamo che domani qualcuno ci possa citare in tribunale per ottenere i danni derivanti dal ritardato pagamento del debito.

Liberatoria da inoltrare alla CRIF

Se noi inviassimo il documento di cui al punto precedente per ottenere la cancellazione della segnalazione che ci riguarda dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) tale cancellazione verrebbe effettuata solo dopo tre anni a partire dalla data del documento.

Si tratterebbe infatti dell'attestazione del pagamento di un debito con sofferenze e morosità, sanate solo parzialmente.

Inoltre, c’è da aggiungere che alla CRIF non cancellano mai il debitore, se nella liberatoria si accenna ad una soluzione di concordato transattivo. La ragione è che CRIF cerca comunque di mantenere traccia, nell’archivio EURISC, dei debitori che non hanno saldato l’intero debito, pur se il contenzioso con il creditore ha avuto termine.
E’ necessario dunque ottenere una liberatoria da parte del creditore in cui non si faccia alcun riferimento al tipo di accordo a saldo e stralcio, ma solo alla regolarizzazione del pagamento del debito.

In pratica, nella seconda liberatoria, dovrà essere sancito che il debitore ha regolarizzato tutte le pendenze relative al credito erogato al debitore, senza alcun riferimento alle modalità con cui ciò è avvenuto. Modalità che è necessario invece descrivere nel documento di “liberatoria a garanzia di future pretese” per evitare che ci vengano reiterate, negli anni a venire, ulteriori richieste di pagamento.

Di seguito lo schema e le info per accedere ai propri dati in CRIF e richiedere la cancellazione della segnalazione relativa al proprio nominativo, avendone acquisito il diritto.

crif tempi

L’estratto conto cronologico deve indicare gli interessi applicati nel tempo

Il debitore deve essere messo nella condizione di verificare che nella formazione dell'importo richiesto a saldo del credito vantato, le società cessionarie intervenute nel tempo abbiano applicato gli interessi in maniera corretta.

Ciò è possibile solo nel momento in cui la società cessionaria fornisce un estratto cronologico di conto (come quello bancario per intenderci) dal quale sia possibile evincere gli interessi legali, convenzionali e moratori ed i montanti a cui i tassi sono stati applicati nel tempo.

Gli interessi, infatti, si dividono essenzialmente nelle seguenti tipologie:

1. Interessi Legali - il tasso di interesse legale è fissato dal legislatore, ovvero il Ministro del Tesoro, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Interessi Convenzionali - Il tasso di interesse convenzionale viene fissato contrattualmente dalle parti. La determinazione del tasso, se superiore a quello legale, deve essere stabilita per iscritto; in caso contrario gli interessi sono dovuti nella misura fissata dalla legge (articolo 1284 del codice civile, terzo comma).

3. Interessi Moratori - Sono interessi dovuti dal debitore in ritardo nel pagamento del proprio debito (debitore in mora).  Costituiscono una sorta di risarcimento del danno causato dal ritardato pagamento e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente. Se, prima della messa in mora, erano dovuti interessi ad un tasso convenzionale gli interessi moratori devono essere calcolati nella stessa misura.

E’ evidente che l’importo che il debitore deve corrispondere all'ultima società cessionaria, per la intervenuta applicazione di interessi legali, eventualmente convenzionali (se previsti dal contratto), e moratori si discosta, di solito, sensibilmente da quello che era il debito originario.

Una eventuale perizia di parte (alcune società svolgono questo tipo di servizio) accerterà, analizzando l’estratto conto cronologico, che:

a) non siano stati implementati meccanismi di anatocismo (gli interessi su interessi vietati per legge);

b) gli interessi moratori applicati non abbiano superato la fatidica soglia dei tassi usurari fissata dalla Banca di Italia in ciascun periodo di competenza (aspetto di rilevanza penale );

c) non siano rilevabili errori materiali di calcolo (come a tutti, per carità, può accadere).

E veniamo adesso alle modalità di pagamento.

Non firmare assegni post datati (o cambiali)

Il debitore che accetta di emettere un assegno post datato a beneficio del creditore è un pò come il condannato all'impiccagione che prepara il cappio al boia.

Alcune società di recupero crediti propongono, all'accettazione del debitore, un accordo transattivo che prevede una ipotesi a saldo e stralcio delle posizioni debitorie pregresse, con un abbattimento degli importi a capitale e una riduzione degli interessi maturati.

All’accordo transattivo si aggiunge, non di rado, un piano di rientro del debito basato su una rimodulazione degli importi e delle scadenze convenute nel contratto originario. Si tratta, in pratica, di un piano di rateazione tipico di una operazione di consolidamento dell'esposizione debitoria: rate di importo più contenuto a fronte di un periodo di ammortamento di durata maggiore.

Ecco, dunque, pronto il piano di rientro a saldo e stralcio dei debiti pregressi. è a questo punto che, il più delle volte, viene servita la polpetta avvelenata.

Si propone, cioè, l’accettazione del “vantaggioso” accordo subordinandolo alla sola condizione che il debitore emetta assegni post datati, a beneficio della società di recupero crediti, in numero, importo e scadenze temporali che ricalcano quanto previsto nel piano di rientro a saldo e stralcio dei debiti pregressi.

Perchè per la società di recupero crediti è di vitale importanza l’emissione di assegni post datati da parte del debitore?

Per comprendere lo spiccato tropismo delle società di recupero crediti verso l'assegno post datato (peraltro vietato dalla legge) bisogna esaminare l’aspetto che maggiormente interessa la società di recupero crediti

Cosa vuol dire che l'assegno è un titolo esecutivo? Vuol dire che nel caso in cui, per una qualsiasi motivazione, non siete più in grado di pagare le rate dell'accordo a saldo e stralcio (cioè le cambiali) la società di recupero crediti non deve necessariamente chiedere al giudice un decreto ingiuntivo, ma può procedere al pignoramento di beni mobili ed immobili del debitore con un semplice precetto.

Per illustrare la differenza fra le due diverse procedure giudiziali (decreto ingiuntivo+precetto e precetto) esaminiamo l’immagine seguente:

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Tenendo in conto che per ottenere un decreto ingiuntivo sono necessari tempi mediamente lunghi e comunque non certi (oltre a spese legali non trascurabili) si capisce perchè le società di recupero crediti propongano l’emissione di assegni non datati al debitore.

Una motivazione ampiamente sufficiente acchè i debitori non firmino mai assegni post datati a beneficio delle società di recupero crediti.

Sanzioni cui è soggetto il debitore quando firma assegni post datati

La legge vieta espressamente l'emissione di assegni bancari postdatati e prevede, qualora venga indicata una data posteriore a quella di effettiva emissione, l'applicabilità del bollo delle cambiali (12 per mille) e delle sanzioni previste dal dpr 642/1972, articolo 25 (da 20 a 50 volte l'imposta non corrisposta).

Le sanzioni sono comminate dall'Ufficio del Registro (presso l'Agenzia delle Entrate) a carico di chi ha emesso l'assegno e dietro segnalazione della banca che riceve il titolo prima della scadenza, stante l'obbligo a suo carico di pagarlo nel caso vi sia la copertura (l'assegno, pur se postdatato, conserva la sua validità di mezzo di pagamento).

Nel caso in cui l'assegno risulti invece scoperto, la regolarizzazione (ovvero il pagamento del bollo e delle sanzioni) è necessaria per poter dare al titolo efficacia esecutiva e per poterlo protestare. Alla regolarizzazione può procedere lo stesso portatore/beneficiario (il creditore) recandosi presso l'Agenzia delle entrate. Con le successive azioni esecutive questi potrà poi rivalersi sul debitore.

Inoltre l’articolo 31 prescrive: “L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione”.

L'esperienza ci racconta di frequenti casi in cui le società di recupero crediti hanno presentato all'incasso gli assegni postdatati, dopo il mancato pagamento di una o più rate previste nell'accordo transattivo con il debitore. Esponendo il debitore a pesanti sanzioni amministrative ed al protesto.

Se non riesco a pagare quanto pattuito?

La transazione con accordo a saldo stralcio è uno dei rimedi stragiudiziali che si è fatto strada in questi ultimi anni. Infatti, il creditore è ben consapevole delle problematiche in termini di costi aggiuntivi, di tempi necessari per ottenere un risultato concreto nel recupero del credito e per il grado di aleatorietà che comporta ogni causa; problematiche conseguenti all'instaurare un contenzioso legale innanzi all'autorità giudiziaria.

Un accordo transattivo è un contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro.

La lite che la transazione mira a comporre, può essere sia giudiziale che stragiudiziale: il che comporta che lo strumento transattivo possa essere utilizzato anche quando la situazione debitoria sia talmente grave da aver indotto il creditore ad adottare iniziative di carattere giudiziario.

La lite termina attraverso la transazione a seguito di reciproche concessioni che le parti si fanno.

La gestione del recupero dei crediti comporta infatti spesso la necessità per il creditore od il suo legale di andare incontro alle necessità ed alle richieste del cliente insolvente per concordare, in via bonaria, il rientro del debito.

Naturalmente tale necessità non può pregiudicare la possibilità di insistere per il recupero coattivo o di attivare un titolo esecutivo, in caso di mancato rispetto degli accordi.

Sul piano pratico attuativo le concessioni che il creditore può fare consistono in un abbattimento degli interessi maturati ed eventualmente anche di parte del capitale ovvero di una ulteriore dilazione nel tempo del debito esistente.

È appena il caso di evidenziare che le scelte sulle concessioni da accordare ai debitori saranno sempre frutto di una valutazione soggettiva sulle effettive possibilità di recupero del credito, sia in termini di tempo che di solvibilità dello stesso debitore in caso di azione esecutiva.

A questo proposito occorre precisare che la transazione può presentarsi in due forme: semplice o novativa.

Si ha la transazione novativa quando la situazione preesistente viene interamente sostituita dalla transazione; diversamente la transazione è non novativa.

Dunque la transazione novativa si distingue da quella semplice per il fatto di essere negozio non ausiliario, bensì principale nel senso che in esso diritti ed obbligazione trovano la loro unica fonte.

Nella transazione semplice, invece, fonte di tale diritto ed obbligazione resta quella su cui si fonda il rapporto originario. Possiamo dire che si ha transazione novativa quando dalla transazione sorge un’obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente, che viene sostituita dalla prima, e che può aversi transazione novativa anche in difetto di un’espressa manifestazione di volontà delle parti, quando il complesso dei patti della transazione sia incompatibile con la sopravvivenza del pregresso rapporto.

In caso di formale transazione di una pendenza tra le parti, certamente l’espressa previsione della volontà di estinguere le preesistenti obbligazioni determina per il creditore l’impossibilità di richiedere la risoluzione per inadempimento dell'avvenuta transazione, al fine di far valere il rapporto originario.

Tuttavia il creditore potrebbe essere vincolato a determinati effetti novativi non solo in seguito ad una dichiarazione espressa, ma anche in caso di comportamenti concludenti, o di tacita accettazione di proposte formulate dal debitore, che non necessariamente debbono provenire dallo stesso creditore, ben potendo essere frutto dell'attività di quei collaboratori che abbiano ricevuto mandato di curare il recupero del credito e che si presentino come procuratori di quest’ultimo; ad esempio gli studi legali mandatari.

Le pronunce giurisprudenziali in tema di effetti novativi sono sostanzialmente conformi nel non riconoscere le possibilità di novazione in tutti i casi di modificazioni accessorie che non comportino il mutamento del titolo o dell'oggetto della prestazione (Cfr. per tutte Cass. Civ. 14/12/94 numero 10683), specie nel caso di accordi che modifichino soltanto le modalità di esecuzione delle obbligazioni (Cass. 12/02/82 numero 855).

Certamente occorre fare molta attenzione nella stesura dei patti transattivi al non formulare obbligazioni incompatibili con quelle originarie.

Quando la transazione sollecitata dal debitore e/o proposta dal creditore prevede non solo una dilazione temporale del piano di rientro, ma anche un accordo a saldo e stralcio dell'importo del capitale e/o degli interessi maturati (sul capitale e moratori) rispetto al contratto originario, siamo in presenza, senza alcun dubbio, di una nuova fattispecie contrattuale: il contratto di novazione, appunto.

Una volta stipulata una transazione novativa, non è più possibile, per il creditore, il ripristino della situazione giuridica preesistente alla transazione.

Anche in presenza, nell’accordo transattivo, di un esplicito riferimento all'articolo 1976 Cod. Civ., in cui il creditore si riserva la risoluzione del nuovo contratto in caso di ulteriore inadempienza da parte del debitore.

Nè vale, citare esplicitamente nella transazione a saldo e stralcio, che non si è in presenza di una novazione. Resta il fatto che il contratto originario non può essere, in alcun modo, ripristinato quando nel nuovo accordo transattivo intervengano modifiche non accessorie rispetto al contratto originario.

La cosa non è di poco conto. Alcune società di recupero crediti propongono all'accettazione del debitore un piano di rientro che prevede anche una ipotesi a saldo e stralcio delle posizioni debitorie pregresse. Un abbattimento, cioè, degli importi di capitale e degli interessi previsti nel contratto originario. Non solo tempi di ammortamento del debito diversi da quelli previsti nel contratto originario. L’accettazione di entrambe le parti delle nuove condizioni equivale alla stipula di un contratto di novazione.

Ma, quando il debitore, per le più svariate ragioni, non è in grado di adempiere alla transazione a saldo e stralcio precedentemente sottoscritta, il creditore procede arbitrariamente al ripristino del contratto originario.
In pratica capitale, interessi sul capitale ed interessi di mora vengono ricalcolati in base agli importi ed alle scadenza previste nel contratto originario e non, come dovrebbe essere, rispetto agli importi ed alle scadenze concordate nel contratto “novato”. E questo accade anche con la eventuale cessione del credito.

Pertanto, se il debitore è in possesso dell'accordo di transazione a saldo e stralcio firmato per accettazione (proposta di abbattimento del capitale e degli interessi) le pretese della società di recupero crediti (quella che ha sottoscritto la novazione ovvero la società di recupero che eventualmente subentra con la cessione del credito) possono essere agevolmente contrastate in sede giudiziaria.

Rappresentando l’accordo a saldo e stralcio delle posizioni debitorie pregresse un contratto di novazione in piena regola, dal momento che, rispetto al contratto originario, non vengono effettuate solo modifiche accessorie (come potrebbero essere quelle riguardanti un piano di rateazione con tempi di rientro dal debito diversi dalle scadenze previste nel contratto originario).

Il ripristino surrettizio del contratto originario (anche in presenza di un esplicito riferimento all'eventuale inadempienza del debitore nell’accordo transattivo di rientro e di saldo e stralcio delle posizioni debitorie pregresse) è illegittimo, così come sancito da numerose pronunce in Cassazione (tra le altre vedasi:  Cass. 23/02/2006 numero 4008 - Cass. 13/12/2005 numero 27448 - Cass. 29/04/2005 numero 8983 - Cass. 19/05/2003 numero 7830).

Considerazioni conclusive su come il debitore deve gestire un accordo a saldo stralcio con il crediotre

Appena qualche mese fa su Repubblica, Eugenio Scalfari scriveva a proposito dei concordati: “Si parla di concordato quando un creditore si trova di fronte ad un credito pressoché inesigibile. Invece di perdere tutto propone un concordato al debitore. Un tempo il concordato si faceva intorno al 50 per cento del valore. Coi tempi che corrono il livello è sceso vertiginosamente: siamo in media intorno al 20 per cento, con punte al ribasso che arrivano fino al 7 per cento. I creditori, anziché perder tutto, accettano …”.

Dunque un accordo transattivo, oggi, non è conveniente per il debitore se si chiude su una cifra superiore al 20-30% del debito originario.

Inoltre solo se la cifra pattuita nell'accordo transattivo è sensibilmente diversa da quella prevista dal contratto originario (o dal debito formatosi, nel caso delle revolving) sarà possibile invocare gli effetti novativi del concordato nell'eventualità in cui il debitore non riuscisse a rispettare le scadenze di pagamento.

30 Gennaio 2012 · Chiara Nicolai


Commenti e domande

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5 risposte a “Debiti e recupero crediti – cose che succedono quando non si seguono le procedure consigliate”

  1. scaccoboy ha detto:

    Si calcola più o meno tutta la procedura per attivare il pignoramento del quinto dello stipendio si aggira intorno ai 2 o 3 mesi oppure mi trovo già il pignoramento in busta paga in questi termini temporali? Cioè ora che effettivamente mi verrà tolto il soldo dallo stipendio ci vorrà lo stesso tempo?

    • Carla Benvenuto ha detto:

      Parliamo di un paio di mesi a partire dalla data di notifica del precetto, di quel documento, cioè, in cui il creditore le chiede di pagare entro il termine ultimo di 10 giorni scaduti i quali l’avvisa che procederà al pignoramento dei beni di sua proprietà (fra questi beni deve intendersi ricompreso anche lo stipendio, ovvero il credito che lei vanta dal datore di lavoro per le prestazioni che gli eroga).

  2. scaccoboy ha detto:

    Quanto tempo occorre per arrivare ad un punto di incontro con il recupero crediti, se volessero arrivare al pignoramento del quinto dello stipendio mio in questo caso quanto tempo potrebbe occorrere, per arrivare all’accordo di sadlo e stralcio ci vorrà molto tempo?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Se il debitore ha uno stipendio pignorabile è molto difficile che si giunga ad un accordo di saldo stralcio, a meno che il credito non risulti contestabile in sede giudiziale.

      Dal momento in cui il creditore decide di procedere al pignoramento presso terzi, la procedura richiede in media dai due ai tre mesi.

  3. Fideiussioni e Cauzioni | www.fidejussioni.eu ha detto:

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