Debiti e società di recupero crediti – consigli da seguire se si decide di pagare 

Debiti e società di recupero crediti – consigli da seguire se si decide di pagare 

Gentile debitore, se proprio ha intenzione di pagare, segua questi consigli: innanzitutto lei deve accertarsi che il soggetto a cui effettua i pagamenti sia legittimato alla riscossione del debito.

Occorre dunque che le venga trasmessa copia conforme della documentazione attestante la cessione dei diritti dal creditore originario al soggetto giuridico con cui sta perfezionando il concordato.

Le comunicazioni di avvenuta cessione del credito

Il debitore ha diritto ad essere informato dell'avvenuta cessione del credito per comprendere a quale soggetto deve corrisponderlo.

Con la formula “pro solvendo” viene dato mandato alla società di recupero crediti di operare per conto della cedente con provvigioni sul recuperato. In caso di cessione con opzione “pro soluto”, invece, la società di recupero crediti cessionaria subentra in ogni diritto al creditore originario in relazione al credito ceduto, inclusi privilegi, garanzie reali e personali fornite dal debitore.

L’obbligo di informativa deve essere assolto dalla società cessionaria (quella che ha acquisito il credito) con riguardo ad ogni debitore, “alla prima occasione utile” che coincide con la prima comunicazione che la cessionaria - o chi agisce su suo mandato - invia al debitore.

Spesso il credito viene ceduto più volte. Nella filiera delle cessioni, tutte le comunicazioni devono essere state inviate al debitore con raccomandata AR.

Se ne manca solo una, il debitore non è in grado di ricostruire la catena e quindi non può stabilire qual è la società cessionaria che è legittimata a ricevere l’adempimento della sua originaria obbligazione. Non è un dettaglio questo.

L’ultima società cessionaria deve dunque farsi carico di dimostrare al debitore di essere legittimata a riscuotere il credito, fornendogli copia (preferibilmente conforme all'originale) delle lettere di cessione precedenti (che devono costituire, è bene ricordarlo, parte integrante del fascicolo del debitore acquisito).

Pertanto, il debitore deve sempre richiedere, tramite comunicazione A/R, che la società cessionaria fornisca gli attestati della titolarità del credito vantato.

In mancanza di tali adempimenti, formalmente richiesti dal debitore alla società cessionaria, nessun giudice emetterà un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore.

Il debitore è, per contro, motivato a non adempiere alle proprie obbligazioni fin quando non viene posto in condizione di riconoscere, con il supporto di documentazione “legale”, chi è il legittimo titolare del credito dopo le intervenute cessioni.

In conclusione, l’ultima società cessionaria deve fornire al debitore copia conforme delle precedenti lettere di cessione del credito. Questo non costituisce assolutamente un problema per la quasi totalità delle società di recupero crediti che sempre (o quasi) provvedono al trasferimento non solo del credito ma anche, come previsto dalla legge, di tutta la documentazione che certifica l’esistenza del credito stesso.

Lei deve poi assicurarsi che l'accordo stragiudiziale sia sottoscritto dalla controparte, prima di effettuare qualsiasi pagamento. Infatti, il pagamento degli importi pattuiti nell’accordo transattivo a saldo e stralcio deve essere condizionato ad una precedente firma congiunta del debitore e del creditore su due documenti di liberatoria: la liberatoria a garanzia di future pretese e quella da inoltrare alla CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) per ottenere la cancellazione dall'elenco dei cattivi pagatori.

Liberatoria per evitare di pagare due volte lo stesso debito

E' sempre importante farsi rilasciare una sorta di "ricevuta", un documento, cioè, in cui il creditore dichiara di ritenersi pienamente soddisfatto dal rimborso concordato a saldo e stralcio dell'importo originario (indicare sempre gli estremi identificativi del finanziamento oggetto di accordo transattivo nonché le modalità con cui avviene il pagamento) comprensivo di interessi legali e di mora conseguenti al ritardato pagamento del debito e di ogni spesa correlata al recupero del credito.

Il creditore dovrà altresì dichiarare di essere legittimamente titolato alla escussione del debito de quo ed allegare alla liberatoria la lettera di cessione del credito conferita dal creditore originario.

Questa è la liberatoria che garantisce il debitore da future pretese avanzate dal creditore originario e/o dalla stessa società di recupero crediti cessionaria.

In essa si fa riferimento ad un pagamento con accordo transattivo a saldo e stralcio sia del debito pregresso che degli interessi legali e di mora e delle spese di esazione. In questo modo evitiamo che domani qualcuno ci possa citare in tribunale per ottenere i danni derivanti dal ritardato pagamento del debito.

Liberatoria per ottenere la cancellazione del nominativo dagli archivi dei cattivi pagatori

E’ necessario ottenere un'altra liberatoria da parte del creditore in cui non si faccia alcun riferimento al tipo di accordo a saldo e stralcio, ma solo alla regolarizzazione del pagamento del debito.

Se noi inviassimo il documento di cui al punto precedente per ottenere la cancellazione della segnalazione che ci riguarda dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) tale cancellazione verrebbe effettuata solo dopo tre anni a partire dalla data del documento.

Si tratterebbe infatti dell'attestazione del pagamento di un debito con sofferenze e morosità, sanate solo parzialmente. E c’è da aggiungere che alla CRIF non cancellano mai il debitore, se nella liberatoria si accenna ad una soluzione di concordato transattivo. La ragione è che CRIF cerca comunque di mantenere traccia, nell’archivio EURISC, dei debitori che non hanno saldato l’intero debito, pur se il contenzioso con il creditore ha avuto termine.

In pratica, nella seconda liberatoria, dovrà essere sancito che il debitore ha regolarizzato tutte le pendenze relative al credito erogato al debitore, senza alcun riferimento alle modalità con cui ciò è avvenuto. Modalità che è necessario invece descrivere nel documento di “liberatoria a garanzia di future pretese” per evitare che ci vengano reiterate, negli anni a venire, ulteriori richieste di pagamento.

L’estratto conto cronologico

Cominciamo col dire che gli interessi legali, convenzionali e moratori costituiscono una particolare obbligazione accessoria di tipo pecuniario che si aggiunge ad una obbligazione detta invece principale.

Quando una società o un istituto di credito erogano un finanziamento, la somma che deve essere restituita al termine del periodo concordato è l’obbligazione pecuniaria principale mentre le somme che contrattualmente devono essere corrisposte come ‘costò del prestito effettuato, e cioè gli interessi, costituiscono l’obbligazione pecuniaria accessoria.

Come già accennato, gli interessi si dividono essenzialmente in tre tipologie:

  1. Interessi Legali - il tasso di interesse legale è fissato dal legislatore, ovvero il Ministro del Tesoro, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
  2. Interessi Convenzionali - Il tasso di interesse convenzionale viene fissato contrattualmente dalle parti. La determinazione del tasso, se superiore a quello legale, deve essere stabilita per iscritto; in caso contrario gli interessi sono dovuti nella misura fissata dalla legge (articolo 1284 del codice civile, terzo comma).
  3. Interessi Moratori - Sono interessi dovuti dal debitore in ritardo nel pagamento del proprio debito (debitore in mora). Costituiscono una sorta di risarcimento del danno causato dal ritardato pagamento e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente. Se, prima della messa in mora, erano dovuti interessi ad un tasso convenzionale gli interessi moratori devono essere calcolati nella stessa misura.

E’ evidente che l’importo che il debitore deve corrispondere all'ultima società cessionaria, per la intervenuta applicazione di interessi legali, eventualmente convenzionali (se previsti dal contratto), e moratori si discosta, di solito, sensibilmente da quello che era il debito originario.

Il debitore deve essere messo allora nella condizione di verificare che nella formazione dell'importo richiesto a saldo del credito vantato, le società cessionarie intervenute nel tempo abbiano applicato gli interessi in maniera corretta. Ciò è possibile solo nel momento in cui la società cessionaria fornisce un estratto cronologico di conto (come quello bancario per intenderci) dal quale sia possibile evincere gli interessi legali, convenzionali e moratori ed i montanti a cui i tassi sono stati applicati nel tempo.

Una eventuale perizia di parte (alcune società svolgono questo tipo di servizio) accerterà, analizzando l’estratto conto cronologico, che:

a) non siano stati implementati meccanismi di anatocismo (gli interessi su interessi vietati per legge);

b) gli interessi moratori applicati non abbiano superato la fatidica soglia dei tassi usurari fissata dalla Banca di Italia in ciascun periodo di competenza (aspetto di rilevanza penale );

c) non siano rilevabili errori materiali di calcolo (come a tutti, per carità, può accadere).

Il debitore deve essere sicuro di trattare con una società legittimata a riscuotere il credito

Il debitore deve aver cura di inoltrare alla società di recupero crediti, che cerca di estorcere importi non dovuti (o anche dovuti ma senza dare prova al debitore delle necessarie garanzie)  una comunicazione con raccomandata AR . I diritti a cui abbiamo fatto riferimento nei paragrafi precedenti, infatti, non vanno reclamati per telefono.

Insomma, il debitore deve essere sicuro di trattare con una società legittimata a riscuotere il credito, e ciò si ottiene prendendo visione della lettera di cessione del credito.

Deve inoltre essere messo in condizione di prendere visione della documentazione che certifica l’esistenza del credito stesso, ovvero di una copia del contratto originario di finanziamento.

Perché è necessaria una comunicazione scritta? Perché se un domani la società di recupero crediti decide di adire le vie legali per la riscossione del credito, il debitore potrà facilmente difendersi opponendosi al decreto ingiuntivo.

Ed allora, attrezziamoci con carta e penna
“Spettabile società,
scrivo in riferimento alla vostra comunicazione del novembre ultimo scorso, inerente il recupero di un presunto credito da voi vantato nei miei confronti.

Dichiaro fin d’ora la mia piena disponibilità ad onorare tutte le eventuali obbligazioni assunte.

Pertanto, allo scopo di consentire allo scrivente di rientrare, al più presto possibile, dalla esposizione debitoria che voi asserite essere stata maturata, vi invito ad inviare all'indirizzo in epigrafe ed a mie spese, la seguente documentazione:

1) lettera di cessione del credito;

2) contratto originario di finanziamento;

3) estratto conto cronologico;

Distinti saluti”

E veniamo adesso alle modalità di pagamento.

Non firmare cambiali (o assegni post datati)

Alcune società di recupero crediti propongono, all'accettazione del debitore, un accordo transattivo che prevede una ipotesi a saldo e stralcio delle posizioni debitorie pregresse, con un abbattimento degli importi a capitale e una riduzione degli interessi maturati.

All’accordo transattivo si aggiunge, non di rado, un piano di rientro del debito basato su una rimodulazione degli importi e delle scadenze convenute nel contratto originario.

Si tratta, in pratica, di un piano di rateazione tipico di una operazione di consolidamento dell'esposizione debitoria: rate di importo più contenuto a fronte di un periodo di ammortamento di durata maggiore.

Ecco, dunque, pronto il piano di rientro a saldo e stralcio dei debiti pregressi. è a questo punto che, il più delle volte, viene servita la polpetta avvelenata.

Si propone, cioè, l’accettazione del “vantaggioso” accordo subordinandolo alla sola condizione che il debitore emetta cambiali, a beneficio della società di recupero crediti, in numero, importo e scadenze temporali che ricalcano quanto previsto nel piano di rientro a saldo e stralcio dei debiti pregressi.

Perchè per la società di recupero crediti è di vitale importanza l’emissione di cambiali da parte del debitore?

Per comprendere lo spiccato tropismo delle società di recupero crediti verso la cambiale (o assegni post datati, peraltro vietati dalla legge) bisogna esaminare l’aspetto che maggiormente interessa la società di recupero crediti.

Cosa vuol dire che la cambiale è un titolo esecutivo? Vuol dire che nel caso in cui, per una qualsiasi motivazione, non siete più in grado di pagare le rate dell'accordo a saldo e stralcio (cioè le cambiali) la società di recupero crediti non deve necessariamente chiedere al giudice un decreto ingiuntivo, ma può procedere al pignoramento di beni mobili ed immobili del debitore con un semplice precetto.

Tenendo in conto che per ottenere un decreto ingiuntivo sono necessari tempi mediamente lunghi e comunque non certi (oltre a spese legali non trascurabili) e considerato che il debitore al decreto ingiuntivo si può opporre, si capisce perchè le società di recupero crediti propongano l’emissione di cambiali al debitore
.
Una motivazione ampiamente sufficiente acchè i debitori non firmino mai cambiali a beneficio delle società di recupero crediti.

Il concordato transattivo fra creditore e debitore

L’importo da corrispondere a fronte di una transazione che chiude il contenzioso con il creditore, è sempre frutto di valutazioni, di convenienza ed opportunità strettamente personali.

Appena qualche mese fa sulle pagine di Repubblica, Eugenio Scalfari scriveva a proposito dei concordati:
“Si parla di concordato quando un creditore si trova di fronte ad un credito pressoché inesigibile. Invece di perdere tutto propone un concordato al debitore. Un tempo il concordato si faceva intorno al 50 per cento del valore. Coi tempi che corrono il livello è sceso vertiginosamente: siamo in media intorno al 20 per cento, con punte al ribasso che arrivano fino al 7 per cento. I creditori, anziché perder tutto, accettano …”.

Dunque un accordo transattivo, oggi, non è conveniente per il debitore se si chiude su una cifra superiore al 20% del debito originario.

Se non si riesce a raggiungere un accordo transattivo?

In questa circostanza il creditore, se lo ritiene, inoltrerà al giudice la richiesta di decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con il quale un giudice ordina a un soggetto di adempiere agli obblighi assunti (per esempio pagare) dettando un termine trascorso il quale possono scattare azioni esecutive come l'iscrizione di ipoteca, il pignoramento, etc.

Se il giudice ritiene motivata la richiesta, ingiungerà - con decreto motivato emesso entro 30 giorni dalla richiesta - di pagare la somma dovuta entro 40 giorni dalla notifica, facendo presente che nello stesso termine potrà presentare ricorso allo stesso tribunale, e che in assenza di pagamento o di opposizione, provvederà all'esecuzione forzata (pignoramento).

E' in questa fase che con l'aiuto di un avvocato bisogna opporsi e presentare al giudice una memoria.
Ecco signor giudice, in questa data comunicai al mio presunto creditore di essere disposto a pagare il dovuto, se dovuto.

Ho qui la ricevuta della raccomandata. Chiesi solo, come la legge ed il buon senso prevedono, di:

a) prendere visione della/e lettera/e di cessione del credito;

b) avere copia del contratto di finanziamento originario, posto a base del presunto credito vantato;

c) avere informazioni, attraverso un estratto conto analitico, dei debiti imputati a mio carico, delle spese di riscossione applicate, dei tassi di mora praticati ecc..;

d) formalizzare un contratto - su carta e non concluso attraverso una telefonata - regolarmente sottoscritto da entrambe le parti (creditore e debitore);

e) ottenere l’impegno e la garanzia, da parte del creditore, sul rilascio, a debito escusso, della liberatoria che mi consentisse poi procedere alla cancellazione del mio nominativo dagli elenchi dei cattivi pagatori.

A questa mia non c’è stata alcuna risposta se non la notifica di una richiesta di decreto ingiuntivo da parte del creditore.
Il giudice condannerà la società di recupero crediti al pagamento di tutte le spese legali ed annullerà il decreto ingiuntivo.

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18 Febbraio 2011 · Chiara Nicolai


Commenti e domande

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6 risposte a “Debiti e società di recupero crediti – consigli da seguire se si decide di pagare ”

  1. antonella ha detto:

    Dieci anni fa, per un problema di lavoro di mio marito abbiamo contratto debiti con 2 banche non ancora saldati. in questi giorni mi ha contattato una società di recupero crediti di una delle 2 banche proponendomi un saldo a stralcio per circa 6000 euro a fronte di un debito di euro 13.000 potendo pagare con bollettini postali da 70 euro al mese. Non abbiamo nulla di intestato e mio marito ha già un pignoramento del quinto dello stipendio. Se pago mi hanno detto che faranno la comunicazione per la cancellazione da crif…. è vero? Mi conviene?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Se l’unica motivazione per cui lei procederebbe al pagamento dei 6 mila euro è quella di poter essere riammessa nel circuito del credito, il consiglio spassionato è di lasciar perdere.

      Innanzitutto perchè la sua famiglia è già sovraindebitata ed un ulteriore prestito, se mai glielo concedessero (cosa impossibile fino a quando resterà insoluto l’altro finanziamento) aggraverebbe la sua già precaria situazione di debitrice in sofferenza.

      In ogni caso, anche se lei saldasse il conto pure con la seconda banca ed entrambe le posizioni fossero effettivamente cancellate dalla CRIF, il problema sarebbe comunque rappresentato dall’esistenza delle cosiddette banche occulte dei cattivi pagatori. Una lettura degli articoli raccolti in questa sezione potrebbe aiutarla a capire di cosa si tratta.

      Diverso è il discorso se lei avesse deciso di pagare per un obbligo etico morale o perchè preferisce non essere più scocciata da creditori petulanti. In questo caso, tuttavia, è doveroso aggiungere che, a nostro avviso, uno sconto sul debito complessivo di soli 7000 euro ci sembra assolutamente insufficiente.

      Soprattutto tenendo conto del periodo di crisi attuale, che la pratica è stata acquistata dalla società attuale creditrice al massimo per 50 euro, che il credito puzza di prescrizione, e che avendo suo marito già in corso un pignoramento per debiti ordinari, la vostra posizione contrattuale può essere definita abbastanza “forte”.

  2. djtrasformer ha detto:

    Buongiorno
    Ho chiuso un’attività 6 mesi fa. Una ditta a cui dovevo poche centinaia di euro si fa avanti pochi giorni fa tramite uno studio legale chiedendomi di pagare le fatture insolute. Non stò lavorando e non so dove trovare i soldi a questi signori, in più si aggiunge l’onorario dell’avvocato che per mandarmi la mail mi ha chiesto lo stipendio giornaliero di un operaio con pagamento da effettuare sul conto dello studio e prima di effettuare il pagamento alla ditta con la quale sono debitore. Volevo conoscere le conseguenze se non pago entro la data stabilita dall’avvocato, dato che non sono possessore di nulla o se non dovessi pagare solo l’onorario dell’avvocato.

    • Per lei che non ha nulla, le conseguenze immediate del mancato pagamento dell’esoso onorario dell’azzeccagarbugli postino elettronico e del fornitore che “mette” un avvocato per poche centinaia di euro (a meno che non si tratti del fratello, al fornitore questa “smargiassata” costerà più dell’eventuale rimborso del debito), sono praticamente pari a zero.

      La valutazione, tuttavia, va fatta in prospettiva. Se questa crisi decidesse di togliersi dalle balle (e sarebbe pure giunta l’ora) e lei, come le auguro, dovesse riprendere un’attività proficua o trovare una decente occupazione come lavoratore dipendente, si ritroverà vulnerabile e probabilmente costretto, se il postino, il fornitore ed il suo avvocato sono soggetti “tignosi”, a pagare dieci volte tanto quello che deve oggi.

      Il dilemma è uno dei classici: meglio l’uovo oggi o la gallina domani? Nel caso specifico sia l’uovo che la gallina devono intendersi quelle che mangeranno, purtroppo, i suoi creditori.

      In uno scenario ottimistico sul futuro, lei deve decidere cosa concedere a questi signori, l’uovo oggi o la gallina domani. Se invece punta sul pessimismo, può evitare anche di perdere tempo a farsi spedire l’email dall’azzecagarbugli-postino.

    • djtrasformer ha detto:

      ma io voglio pagare ma al momento mi ritrovo senza un’euro. Anche se all’avvocato postino non vorrei proprio dare nemmeno un centesimo perchè è un ladro a tutti gli effetti visto il suo operato.

    • Beh, non ci vuole un legale per chiedere educatamento e fornendo giustificate ragioni, una proroga al creditore. Può chiamarlo direttamente. Anzi, direi, che la mossa del postino è controproducente. Il creditore penserà: questo non mi paga, però i soldi per assoldare un leguleio li ha …

      Per quanto attiene l’onorario (meglio il disonorario) al postino, ormai non ha scelta. Il massimo che può fare è pagarlo, se può, e poi recarsi alla prima “tenenza” di GF e denunciarlo, se, come presumo, non le rilascerà fattura.

      La mail effettuata a suo nome al fornitore, anche se cancellata dal pc, si può sempre ritrovare sul computer del fornitore o, volendo, nella pancia di un server del fornitore di servizi e-mail.

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