Debiti eredità e pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità, è quella prestazione che deve essere erogata al coniuge superstite o ad altri congiunti a seguito della morte del dipendente pubblico o privato o di altro soggetto coperto da assicurazione sociale. L’aspetto della pensione di reversibilità come beneficio derivante da un’assicurazione (seppur sociale) aiuta a comprendere come il beneficio alla fruizione della pensione di reversibilità non discenda da un titolo di successione ereditaria.

In pratica il pagamento dei contributi effettuati in vita dal lavoratore equivale a corrispondere, all'ente che eroga la prestazione, il premio per una assicurazione (sociale) a fronte della quale vengono designati, da contratto, gli eventuali beneficiari in caso di morte del lavoratore.

Mentre la stipula di una qualsiasi polizza vita permette di assegnare una rendita ai beneficiari individuati liberamente dal contraente, per quel che riguarda la pensione di reversibilità i beneficiari sono individuati dalla legge.

E il diritto a godere della reversibilità si estingue con la morte del beneficiario. Nel caso in cui questi si identifichi con il coniuge, anche con il passaggio a nuove nozze, mentre per i figli il diritto si estingue al passaggio alla maggiore età.

Il che rende evidente come la pensione di reversibilità non abbia la fattispecie di bene ereditario.

La legge prevede solo un caso in cui possa essere applicata una ritenuta ai beneficiari della pensione di reversibilità: quando l’amministrazione agisca per il recupero crediti derivanti da responsabilità dei funzionari impiegati ed agenti dello Stato civili e militari compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali ad ordinamento autonomo, che comunque per il servizio loro affidato, hanno gestito pubblico denaro.

In tale circostanza il titolare del diritto alla pensione di reversibilità può vedersi assoggettare tale diritto a ritenuta, sempre nei limiti del quinto dello stipendio, salvo il caso di rinuncia all'eredità o di accettazione con il beneficio di inventario (articolo 1 RDL 295/39).

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18 Settembre 2010 · Chiara Nicolai


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