Assegni a vuoto, utilizzo irregolare di carte di credito, debiti non saldati – Quando non è possibile fruire del prestito per l’anticipo della pensione (APE)

Chi può richiedere l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica - APE

L'APE (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica) volontaria può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata che, al momento della richiesta di APE, abbiano un'eta' anagrafica minima di 63 anni e che maturino il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria.

Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Le domanda di APE e di pensione, una volta presentate all'INPS non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso. Il recesso dal contratto di credito deve avvenire entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni inerenti le condizioni contrattuali. Per il contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, invece, il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore e' comunicato che il contratto e' stato concluso.

In caso di recesso dal contratto di assicurazione, la domanda di APE, il contratto di finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono inefficaci. Parimenti, in caso di recesso dal contratto di finanziamento, il contratto di assicurazione, la domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono inefficaci.

Coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra il primo maggio 2017 e il 17 ottobre 2017, possono richiedere, entro il 17 aprile 2018, la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti.

L'importo minimo della quota di APE ottenibile e' pari a 150 euro mensili. L'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile non può superare rispettivamente:

  1. il 75 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata dell'erogazione dell'APE e' superiore a 36 mesi;
  2. l'80 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' compresa tra 24 e 36 mesi;
  3. l'85 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' compresa tra 12 e 24 mesi;
  4. il 90 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' inferiore a 12 mesi.

Come i debiti con lo Stato, i prestiti in corso e gli assegni di mantenimento limiteranno l'accesso all'APE

In ogni caso, l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile deve essere tale da determinare, al momento della domanda, una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE, non risulti superiore al 30 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.

L'importo mensile del trattamento pensionistico per il calcolo dell'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile è considerato al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il solo reddito da pensione, inclusa l'addizionale regionale, escluse le addizionali comunali e applicando una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

  1. 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (ma l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro);
  2. 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
  3. 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro

Nella domanda di APE il soggetto richiedente dovrà indicare, l'importo di eventuali rate per debiti erariali, l'importo di eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE; nonché l'importo di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.

Come eventuali segnalazioni in centrali rischi e i pignoramenti (in corso o estinti) limiteranno l'accesso all'APE

Nella domanda di APE, il soggetto richiedente dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

  1. di non avere, nei confronti delle banche o di altri operatori finanziari, esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti (intendendosi con ciò l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente, in assenza di apertura di credito, ovvero in eccedenza rispetto all'apertura di credito concessa) e non pagati da oltre novanta giorni;
  2. di non essere a conoscenza di essere attualmente registrato negli archivi della centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia e non aver ricevuto comunicazioni relative all'iscrizione in un sistema di informazioni creditizie gestito da soggetti privati, per l'inadempimento di uno o più prestiti, quali mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento;
  3. di non aver avviato o essere oggetto di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012;
  4. di non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione dei creditori;
  5. di non avere protesti a proprio carico (segnalazione in RIP - Registro Informatico dei Protesti) e non essere registrato nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d'Italia, denominato centrale di allarme interbancaria - CAI.

Ai fini dell'accettazione della domanda di APE non saranno considerate quali condizioni ostative le esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti non pagati da oltre novanta giorni, se comunque estinti, per qualunque causa, al momento di presentazione della domanda. Analogamente non saranno considerate quali condizioni ostative all'accettazione della domanda di APE la chiusura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, la cancellazione dell'elevazione del protesto e la cancellazione della registrazione dall'archivio presso la centrale di allarme interbancaria (CAI) già intervenute alla data di presentazione della domanda. I pignoramenti, estinti senza integrale soddisfazione dei creditori, non costituiranno elemento ostativo all'accettazione della domanda di APE se, alla data di presentazione, la procedura esecutiva risulterà estinta da almeno tre anni.

L'istituto di credito o la finanziaria, sulla base delle verifiche abitualmente svolte per analoghe tipologie di finanziamento, nei termini e con le modalità definite ai sensi dell'accordo quadro che sarà definito con l'Associazione bancaria Italiana (ABI), non accetterà la proposta di contratto di finanziamento se la rata di ammortamento mensile, sommata ad eventuali rate per prestiti, con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE, risulta superiore al 30 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.

Il prestito sarà negato anche se il soggetto richiedente, sulla base delle verifiche abitualmente svolte, si trova in una delle condizioni seguenti:

  1. detiene, nei confronti delle banche o di altri operatori finanziari, esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti non pagati da oltre novanta giorni;
  2. risulta registrato negli archivi della centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia o segnalato in un sistema di informazioni creditizie gestito da soggetti privati (CRIF, Experian, CTC), per l'inadempimento di uno o più prestiti, quali mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento;
  3. ha avviato procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012;
  4. ha pignoramenti in corso o estinti (da meno di 36 mesi) senza integrale soddisfazione dei creditori;
  5. ha protesti a proprio carico (segnalazione in RIP) e risulta registrato nell'archivio centrale di allarme interbancaria (CAI) degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari.

21 Ottobre 2017 · Tullio Solinas


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