Debiti – cosa fare quando non si può pagare

La decisione di sospendere i pagamenti è nel Vostro caso - extrema ratio - condivisibile: non si umanamente pretendere che una famiglia si spinga al di sotto della soglia di sussistenza per rispettare gli impegni assunti.

Tuttavia, la conseguenza più probabile di questa situazione saranno, a lungo andare, il pignoramento di un quinto dello stipendio dei contraenti. Il quinto pignorabile nel Vostro caso sarà solo uno, trattandosi di debiti della medesima specie (verso banche e finanziarie).

A conti fatti, il pignoramento graverà comunque meno sul Vostro budget mensile che non pagare tutte le rate. Non si può escludere la possibilità che qualcuno dei creditori possa apporre ipoteca giudiziaria sul terreno di Sua proprietà, anche se da quel che dice la cosa non dovrebbe interessarLa più di tanto. Più improbabili il pignoramento delle auto (di scarso valore) o un pignoramento mobiliare, sono prassi "passate di moda" e poco praticate dalle finanziarie.

I miei consigli:

  1. sospendere in toto i pagamenti (pagare "a casaccio", o "per simpatia", non serve);
  2. accantonare per quanto possibile un po' di liquidità che Le servirà in un secondo momento per avviare una trattativa con i creditori: i migliori risultati sarebbero ottenibili se durante il percorso qualcuno dei crediti fosse ceduto a società terze cessionarie;
  3. verificare la legittimità contrattuale delle spese applicateLe dalla finanziaria: 60 eur per insoluto sono molti, forse troppi. A riguardo mi vengono dei dubbi sulla legittimità della richiesta.. ad ogni modo verifichi per prima cosa che tale pretesa sia riportata sul contratto.

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20 Dicembre 2010 · Simone di Saintjust


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2 risposte a “Debiti – cosa fare quando non si può pagare”

  1. ion ha detto:

    Ciao,vorrei un consiglio,sono citadino straniero,ho avuto una ditta in italia da 2007,lavorando nel settore di commercio.Dal 2010 non sono stato piu in grado di pagare i debiti verso lo stato,ho continuato a lavorare,facendo altri prestiti anche in banca.Ora ho dovuto chiudere la ditta,ho debiti verso equitalia di cca 12000€, l’agenzia delle entrate 24000 e alla banca di 37000€.Non posso piu trovare un lavoro in italia per mantenermi la famiglia e sono costretto a tornare nel mio paese,che e nel unione europea.Non penso che sara possibile pagare questi debiti in questa vita,se nn vinco superenalotto(che fra l’altro nn gioco).Cosa mi succedera se mi trovo un lavora nel mio paese?Non ho una casa da nessuna parte,solo un furgone vecchio con quale spero di lavorare per fare mangiare i miei figli.Grazie

    • Simonetta Folliero ha detto:

      Ci limitiamo ad esaminare solo i debiti verso Equitalia e quelli reclamati dall’Agenzia delle Entrare, che, prima o poi, saranno anch’essi affidati ad Equitalia. Infatti, è assai inverosimile che la banca possa ritenere conveniente l’escussione coattiva dei propri crediti nei confronti di un debitore nullatenente ritornato nella terra di origine.

      L’Agenzia delle Entrate italiana, attraverso Equitalia, ha la possibilità di riscuotere, in Italia, un credito sorto in uno stato straniero. Così come gli stati stranieri possono riscuotere, per conto dell’Agenzia delle Entrate italiana, nonché di Equitalia, crediti contratti in Italia da cittadini stranieri.

      Gli Stati o territori con i quali sono in vigore accordi bilaterali per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero crediti di tipo esattoriale, sono quelli indicati nel seguente elenco:

      – Austria
      – Belgio
      – Bulgaria
      – Cipro
      – Danimarca
      – Estonia
      – Finlandia
      – Francia
      – Germania
      – Grecia
      − Irlanda
      − Islanda
      − Lettonia
      − Lituania
      − Lussemburgo
      − Malta
      − Norvegia
      − Paesi Bassi
      − Polonia
      − Portogallo
      − Regno Unito
      − Repubblica ceca
      − Romania
      − Slovacchia
      − Slovenia
      − Spagna
      − Svezia
      − Ungheria

      E’ possibile, pertanto, che il debitore straniero che abbia accumulato debiti di tipo esattoriale in Italia, possa essere escusso in patria con azioni coattive, tipo “pignoramento del quinto dello stipendio” oppure “pignoramento del conto corrente”, compatibilmente, è ovvio, con la normativa vigente nel suo paese di origine.

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