Il lavoratore autonomo che riceve a corrispettivo un assegno il 30 dicembre non può emettere fattura a gennaio dell’anno successivo

Può un professionista, che riceve a corrispettivo un assegno datato 30 dicembre, emettere fattura nel gennaio dell'anno successivo adducendo come motivazione la circostanza che l'importo è stato reso disponibile dal traente solo a gennaio? Al quesito hanno risposto i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 15439/2017.

Secondo i giudici di legittimità, l'imputazione dei redditi da lavoro autonomo avviene secondo il principio di cassa ed è irrilevante che la somma portata dall'assegno avente data 30 dicembre sia stata resa disponibile con valuta nei primi giorni del mese di gennaio dell'anno successivo.

La data di disponibilità dell'assegno, infatti, rileva esclusivamente per la decorrenza degli interessi e non già per la disponibilità della somma che, in caso di pagamento a mezzo di assegno bancario, va fissata al momento della percezione del titolo di credito da parte del prenditore dell'assegno (circolare 38/2010 dell'Agenzia delle Entrate).

Peraltro, il fatto che la dazione dell'assegno bancario sia salvo buon fine non impedisce di commisurare alla data della percezione del titolo la disponibilità della somma, laddove non sia in contestazione l'esistenza della provvista sufficiente al regolare pagamento del titolo.

27 Giugno 2017 · Giorgio Valli