Danno non patrimoniale – Il principio della non duplicazione del risarcimento
Il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. La tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione: in quest'ottica, va ricondotto anche il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico.
Nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, il danno morale ed il danno esistenziale non individuano autonome sottocategorie di danno, ma descrivono un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva.
Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni: determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale o del danno esistenziale, nonché la congiunta attribuzione del danno morale e di quello esistenziale.
Il giudice deve procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Questi i principi enunciati dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza 26972/08.