Danno da fermo tecnico del veicolo sinistrato – Per il risarcimento è necessario dimostrare la spesa sostenuta per un mezzo sostitutivo


Secondo un primo e più antico orientamento giurisprudenziale, il danno da fermo tecnico poteva essere liquidato anche in assenza di prova specifica, ...

Secondo un primo e più antico orientamento giurisprudenziale, il danno da fermo tecnico poteva essere liquidato anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato era stato privato dei veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso a cui esso era destinato.

Questo orientamento si fondava sull'assunto secondo cui il proprietario di un veicolo, durante il tempo delle riparazioni, sopporta necessariamente una perdita economica pari alla tassa di circolazione, al premio di assicurazione e al deprezzamento del veicolo. Ma è stato abbandonato per almeno sei motivi:

  1. Nel nostro ordinamento nessun risarcimento è mai esigibile se dal danno non sia derivato un concreto pregiudizio ovvero una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia.
  2. E' erronea l'affermazione secondo cui una volta dimostrato che il veicolo sia stato inutilizzabile per un certo numero di giorni, il danno possa essere, per questa ragione, liquidato in via equitativa. La liquidazione equitativa, infatti, è consentita quando il danno sia certo nella sua esistenza, ma indimostrabile nel suo ammontare, mentre non si può liquidare un danno che è addirittura incerto nella sua stessa esistenza.
  3. È erronea l'affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporti necessariamente un danno, pari alla spesa sostenuta dal proprietario per la cosiddetta tassa di circolazione. La tassa di circolazione è stata, infatti, trasformata in tassa sulla proprietà e la normativa vigente stabilisce che la tassa è dovuta per il solo fatto dell'iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico, a prescindere dalla sua circolazione: non è quindi corretto sostenere che la tassa automobilistica sia stata pagata invano nel caso di sosta forzosa del veicolo, perché il fatto costitutivo dell'obbligazione tributaria è la proprietà del veicolo, non la sua circolazione.
  4. È erronea l'affermazione secondo cui la sosta forzata del veicolo comporti necessariamente un danno, pari al premio assicurativo inutilmente pagato. Sia perché il rischio che il veicolo possa causare danni a terzi non viene meno durante il periodo della riparazione (ad es., nel caso di incendio o di danni causati a terzi durante il collaudo), e dunque il premio non è inutilmente pagato; sia perché durante il periodo della riparazione il proprietario potrebbe benissimo chiedere all'assicuratore la sospensione dell'efficacia della polizza. E, quindi, ove non si avvalga di questa semplice precauzione, il pagamento del premio non potrebbe costituire un danno risarcibile, in quanto riconducibile a negligenza del danneggiato.
  5. È erronea l'affermazione secondo cui il danno da fermo tecnico sarebbe causa del deprezzamento dei veicolo. In primo luogo, infatti, il deprezzamento è causato dalla necessità della riparazione, non dalla durata di questa. In secondo luogo, il deprezzamento d'un veicolo non è una conseguenza necessaria del fermo tecnico, ma un danno eventuale e da accertare caso per caso. Così, ad esempio, la riparazione d'un veicolo obsoleto e malandato potrebbe addirittura fargli acquistare un valore superiore a quello che aveva prima del sinistro.
  6. È erronea l'affermazione secondo cui l'indisponibilità del veicolo durante il tempo delle riparazioni costituirebbe un danno patrimoniale a prescindere dall'uso a cui esso era destinato. Non potere utilizzare un veicolo per svago o diporto non costituisce una perdita patrimoniale, e come tale non è risarcibile.

Per un diverso e più recente orientamento, invece, il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente quale conseguenza automatica dell'incidente. Esso può essere risarcito soltanto a fronte di esplicita prova, non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche della circostanza che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica ce ritraeva dall'uso dei mezzo.

Dunque deve concludersi che:

  1. l'indisponibilità d'un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato;
  2. la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo.

Queste le indicazioni fornite dai giudici delle Corte di cassazione, in tema di risarcimento danni da fermo tecnico del veicolo, con la sentenza 20620/15.

28 Settembre 2024 · Giuseppe Pennuto

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