Perché il danno da fermo tecnico di un veicolo sinistrato non può essere liquidato in via equitativa

In tema di pregiudizio patito dal proprietario di un veicolo per non averne potuto disporre durante il tempo necessario alle riparazioni, si registra un primo e più antico orientamento di giurisprudenza, secondo il quale il danno da fermo tecnico può essere liquidato anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso a cui esso era destinato.

Questo orientamento si fonda sull'assunto secondo cui il proprietario di un veicolo a motore, durante il tempo delle riparazioni, sopporta necessariamente una perdita economica pari: alla tassa di circolazione, al premio di assicurazione e al deprezzamento del veicolo.

Per un diverso e più recente orientamento, invece, il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente quale diretta conseguenza dell'incidente. Esso può essere risarcito soltanto al cospetto di esplicita prova non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica che ritraeva dall'uso del mezzo.

Secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza 20620/2015) l'affermazione secondo cui il danno causato dall'indisponibilità d'un veicolo possa essere liquidato anche in assenza di prova specifica è erronea per i seguenti motivi:

  1. Nel nostro ordinamento nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio. Il danno in senso giuridico, infatti, non può dirsi esistente sol perché sia stato leso un diritto. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno in senso giuridico. Quest'ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia.
  2. La liquidazione equitativa è consentita solo quando il danno sia certo nella sua esistenza, ma indimostrabile nel suo ammontare.
  3. La tassa di circolazione, è stata trasformata in tassa sulla proprietà e la norma vigente stabilisce che la tassa è dovuta per il solo fatto dell'iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico, ed a prescindere dalla sua circolazione. Non è quindi corretto sostenere che la tassa sia stata pagata invano nel caso di sosta forzosa del veicolo, perché il fatto costitutivo dell'obbligazione tributaria è la proprietà del veicolo, non la sua circolazione.
  4. La sosta forzosa del veicolo non comporta necessariamente un danno pari al premio assicurativo inutilmente pagato. Infatti, il rischio che il veicolo possa causare danni a terzi non viene meno durante il periodo della riparazione (ad esempio, nel caso di incendio o di danni causati a terzi durante il collaudo), e dunque il premio non è inutilmente pagato. Inoltre, durante il periodo della riparazione il proprietario potrebbe chiedere all'assicuratore la sospensione dell'efficacia della polizza, sicché, ove non si avvalga di questa semplice precauzione, il pagamento del premio non potrebbe costituire un danno risarcibile, perché dovuto a negligenza del danneggiato.
  5. Il deprezzamento del valore del veicolo non è una conseguenza necessaria del fermo tecnico, ma un danno eventuale e da accertare caso per caso. Così, ad esempio, la riparazione d'un veicolo obsoleto e malandato potrebbe addirittura fare acquistare al veicolo un valore superiore a quello che aveva prima del sinistro.
  6. Infine, se il veicolo sinistrato fosse utilizzato esclusivamente per svago o diporto, la sosta da fermo tecnico non costituirebbe una perdita patrimoniale, ma un pregiudizio d'affezione: come tale non risarcibile, mancando la lesione d'un interesse della persona costituzionalmente garantito.

Se ne conclude che il fermo tecnico di un veicolo a seguito di incidente stradale non genera automaticamente il ristoro del danno. Occorre, infatti, che il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato sia allegato e dimostrato: inoltre, la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.

Ed in tal senso deve ritenersi superato ed abbandonato il precedente e contrario orientamento, secondo cui il danno da fermo tecnico costituirebbe un pregiudizio per il quale non è necessaria la prova e la quantificazione del danno effettivamente subito.

12 Ottobre 2016 · Giuseppe Pennuto


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