Responsabilità civile per danni – Il passante distratto che cade a causa della strada dissestata è equiparato al creditore che concorre a cagionare il danno


Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (articolo 2051 del codice civile).

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (articolo 2051 del codice civile).

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (articolo 1227 del codice civile).

La Corte di cassazione, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, il danneggiato, che entri in interazione con la cosa, non sempre può invocare l'articolo 2051 del codice civile, ma la sua condotta potrebbe diversamente atteggiarsi, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in modo tale da configurare l'applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227 del codice civile, primo comma, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela.

Ove l'espressione "fatto colposo" che compare nell'articolo 1227 del codice civile deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta dettata dalla comune prudenza.

Secondo i giudici della Suprema Corte quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

Con queste argomentazioni (ordinanza 9315/2019) è stato definitivamente respinto il ricorso per risarcimento danni riportati da una passante in seguito alla caduta dovuta ad un tombino e ad un profondo avvallamento esistenti in una strada cittadina da lui percorsa.

28 Settembre 2024 · Marzia Ciunfrini

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2 risposte a “Responsabilità civile per danni – Il passante distratto che cade a causa della strada dissestata è equiparato al creditore che concorre a cagionare il danno”

  1. Giò ha detto:

    Sono comproprietario di strada privata (fondo servente) che uso per pochi metri su cui hanno diritto di passaggio (fondi dominanti) parecchie aziende, gradirei sapere chi è responsabile della manutenzione della suddetta strada? Inoltre in caso di danni a cose o persone chi ne è responsabile?

  2. Si tratta di una strada vicinale pubblica, ovvero di una strada con un inquadramento giuridico caratterizzato da una servitù di uso pubblico su un bene di proprietà privata: in soldoni di una strada privata ad uso pubblico. Ora, per giurisprudenza consolidata, la distinzione fra strade pubbliche e private deve basarsi soprattutto sul criterio funzionale e non sul mero criterio materiale dell’appartenenza, cosicché sono pubbliche le strade destinate al pubblico transito e private tutte le altre. Se ne deduce che, nel caso in esame, la Pubblica Amministrazione si presume responsabile, ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile (ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito), dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Corte di Cassazione, sentenze 18753/2017, 11526/2017, 7805/2017).

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