Responsabilità civile per danni – Il passante distratto che cade a causa della strada dissestata è equiparato al creditore che concorre a cagionare il danno
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (articolo 2051 del codice civile).
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (articolo 2051 del codice civile).
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (articolo 1227 del codice civile).
La Corte di cassazione, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, il danneggiato, che entri in interazione con la cosa, non sempre può invocare l'articolo 2051 del codice civile, ma la sua condotta potrebbe diversamente atteggiarsi, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in modo tale da configurare l'applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227 del codice civile, primo comma, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela.
Ove l'espressione "fatto colposo" che compare nell'articolo 1227 del codice civile deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta dettata dalla comune prudenza.
Secondo i giudici della Suprema Corte quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Con queste argomentazioni (ordinanza 9315/2019) è stato definitivamente respinto il ricorso per risarcimento danni riportati da una passante in seguito alla caduta dovuta ad un tombino e ad un profondo avvallamento esistenti in una strada cittadina da lui percorsa.