Deposito cauzionale per l’immobile locato – Va restituito al rilascio anche in presenza di danni se il locatore non propone domanda giudiziale per la sua attribuzione

Una volta che la locazione si è conclusa con la restituzione del bene, il locatore non può rifiutarsi di restituire il deposito sulla base di generiche contestazioni o, semplicemente, riservandosi di agire in un separato giudizio per il risarcimento dei danni.

L’obbligo del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione gli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell’immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione.

Cosi i giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza numero 3882/15.

3 Marzo 2015 · Roberto Petrella


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