Da oggi operativo il tetto del 4% sui mutui prima casa a tasso variabile

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Debuttano gli sconti sulle rate dei mutui prima casa a tasso variabile, con tetto al 4% e accollo dello Stato dell'eventuale scarto, previsti dal Decreto legge anticrisi.

E' stato pubblicato oggi, infatti, il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che, in attuazione del decreto legge numero 185/2008, stabilisce le modalita' per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari degli intestatari dei mutui che, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, posseggono i requisiti per godere dell'agevolazione.

L'agevolazione spetta agli intestatari di un mutuo a tasso variabile contratto per l'acquisto, la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale - eccetto quelle di categoria A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici) - sottoscritto entro il 31 ottobre scorso, sulle rate da corrispondere nel 2009.

Sono agevolati anche i mutui rinegoziati in applicazione del decreto legge numero 93/2008 con effetto sul conto di finanziamento accessorio, oppure, a partire dal momento in cui lo stesso conto ha un saldo pari a zero. Al riguardo, si ricorda che i soggetti aventi diritto, ma non individuati dall'Agenzia delle Entrate, possono comunque richiedere alla banca o all'intermediario finanziario mutuante di poter beneficiare dell'agevolazione, mediante presentazione di una autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti.

Le quote delle rate a carico dello Stato, come previsto dal Dl anticrisi, sono anticipate dalle banche e dagli istituti finanziari, a cui e' attribuito un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione. I beneficiari del credito d'imposta, pari alla parte di rata a carico dello Stato, dovranno indicarne l'ammontare maturato e il relativo utilizzo in una sezione ad hoc del modello 770/2010 relativo all'anno 2009.

Ecco di seguito i passi che bisogna compiere per usufruire del beneficio

1) Controllare tipologia e data di stipula

Se il mutuo non è a tasso fisso per tutta la durata del periodo di ammortamento ed è stato contratto prima del 31 ottobre 2008 per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale (con esclusione di case signorili, ville e castelli) è possibile accedere ai benefici del decreto anticrisi.

2) Confrontare il tasso pagato nelle rate del 2009 e quello contrattuale

Il tasso contrattuale è quello pagato in corrispondenza della prima rata del mutuo dopo l'eventuale periodo di preammortamento, tasso agevolato, oppure dopo l'avvenuta rinegoziazione o surroga. Se quest'ultimo è inferiore al 4% (compreso spread), il mutuatario ha diritto a un contributo da parte dello Stato pari agli interessi versati oltre il 4% su tutte le rate pagate nel corso del 2009. Se invece il tasso contrattuale è superiore al 4%, l'integrazione avviene a partire da questo livello. Per esempio, se il tasso contrattuale è pari al 4,5% e nella prima rata del 2009 si è pagato il 5%, lo Stato si accollerà lo 0,5% residuo.

3) Verificare l'inclusione nelle liste dell'Agenzia delle Entrate

Chiedere alla banca se il proprio nominativo figura nelle liste inviate dall'Agenzia delle Entrate. Nel caso non fosse incluso (cosa certa per tutti i mutui contratti dopo il 1° gennaio 2008) e si fosse invece in possesso dei requisiti evidenziati al punto 1, è possibile inviare un'autocertificazione.

In pratica solo i soggetti non inclusi nell'elenco trasmesso dalle Entrate a ciascuna filiale (coloro che hanno acceso il mutuo dopo il 1° gennaio 2008, per esempio) dovranno presentare alla propria banca, entro il 31 gennaio 2010, un'autocertificazione che attesta il possesso dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni: mutuo prima casa, a tasso "non fisso", stipulato prima del 31 ottobre 2008.

Aggiornamento del 5 maggio 2009

Come ci segnala il lettore Giuseppe, a cinque mesi dal varo del Dl anticrisi (decreto legge 185/08, convertito dalla legge 2/09) sono pochissime le famiglie che hanno ottenuto le agevolazioni stabilite a vantaggio dei mutui a tasso variabile per l'abitazione principale.

A frenare gli aiuti sono le difficoltà che le banche ancora incontrano nell'interpretare e applicare le norme. Per sciogliere alcuni di questi nodi, il ministero dell'Economia è intervenuto con nuove istruzioni applicative.

La circolare 32256, datata 30 aprile 2009 (la terza sul tema, dopo quelle del 28 dicembre e del 13 febbraio) ribadisce che l'accesso alle agevolazioni è automatico: «Le banche e gli intermediari finanziari - si legge nel testo - concedono i benefici senza necessità di apposita domanda da parte degli interessati».

Solo i soggetti non inclusi nell'elenco trasmesso dalle Entrate a ciascuna filiale (coloro che hanno acceso il mutuo dopo il 1° gennaio 2008, per esempio) dovranno presentare alla propria banca, entro il 31 gennaio 2010, un'autocertificazione che attesta il possesso dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni: mutuo prima casa, a tasso "non fisso", stipulato prima del 31 ottobre 2008.

Una richiesta simile, aggiunge il ministero, «potrà essere presentata da coloro che intendano chiedere l'agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell'elenco dell'agenzia delle Entrate». In tal caso l'istanza dovrà essere preceduta da una variazione all'elenco da parte dell'Agenzia, su richiesta dell'interessato.

Per porre una domanda sul contratto di mutuo in generale, sulle tipologie di mutuo, sulle normative vigenti in tema di mutuo ipotecario, clicca qui.

5 Marzo 2009 · Piero Ciottoli




Questo post totalizza 120 voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

 Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile  Sottrai  un voto al post se il post ti è sembrato inutile

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it