Come fare a meno delle banche » il Crowdfunding – Regolamento Consob

Come fare a meno delle banche » il Crowdfunding

Avete un progetto o un'idea per avviare un'attività in proprio ma non avete fondi e a nulla è valso chiedere un prestito alla banca?

Come fare, per fare a meno degli istituti di credito?

Ora potete rivolgervi alle società che gestiscono il crowdfunding in Italia.

Il crowdfunding è un canale alternativo di credito nato intorno al 2005 che ha tratto grande impulso dal clima di sfiducia verso il mondo della finanza dopo i fatti del 2008.

Con questo termine si indica una forma di finanziamento che può avere differenti finalità ma è accomunata dal fatto di essere generata su web grazie alla partecipazione diretta di una molteplicità di privati.

É una evoluzione, applicata alla finanza, del concetto di crowdsourcing in cui una molteplicità di persone portano il loro contributo di idee e lavoro per realizzare un progetto di utilità pubblica, come può essere Wikipedia o Linux.

Il crowdfunding è classificabile in base alle finalità ed al tipo di ritorno che viene dato al finanziatore.

Di tendenza sono le piattaforme reward-based in cui si chiede un certo importo per finanziare un progetto (in settori ad esempio come tecnologia, arte, design, moda) documentandolo e presentandolo con una clip e si riconosce un premio di valore crescente al crescere del contributo dato.

Di questa tipologia, Kickstarter è la più conosciuta negli U.s.a, mentre in italia sta spopolando Eppela.

Stanno prendendo piede anche le piattoforme equity in cui il finanziatore diventa un piccolo azionista dell'azienda: un esempio è Crowdcube.

Da un punto di vista dei volumi sono di gran lunga più significative le piattaforme di Social lending come Lending Club, Prosper, Zopa, e Smartika (tra le più note).

Qui il finanziatore presta il suo denaro ad un altro privato ed è ripagato con rate mensili comprendenti gli interessi: nel 2012 hanno erogato prestiti per un miliardo di dollari.

Esistono anche piattaforme lending che non riconoscono interessi, tipicamente per il microcredito verso chi vive nei Paesi più poveri .

L’esempio qui è Kiva che ha finanziato 950.000 persone per circa 400 milioni di dollari.

Un’ultima tipologia, sono le piattaforme donation in cui, come dice il nome, si fanno delle pure donazioni.

Il Crowdfunding - La piattaforma Eppela

Fra le nuove realtà che si occupano di crowdfunding in Italia un posto di rilievo è occupato dalla piattaforma Eppela.

Al punto di incrocio tra internet, comunità online, reti sociali e un modo diverso di fare economia, il crowdfunding si presenta come una nuova opportunità di raccolta di risorse per realizzare idee, dal design alla politica.

Eppela è il primo progetto italiano in questo ambito.

Da meno di due anni di operatività, oltre 60 progetti sono stati finanziati fino a oggi dai 5 ai 20 mila euro dal sito.

Però è ovvio che non tutti i progetti o le idee presentate vengono supportate o immesse in rete per la raccolta fondi.

Devono essere, però, idee e progetti validi e che abbiano un fondo di realizzazione reale.

Questo, perché la piattaforma è orizzontale: si parla di design, cinema, teatro, tecnologia e quant'altro, per non citare la cultura, per la quale i fondi scarseggiano da sempre e che vedrebbe coinvolte le istituzioni.

Se, dunque, si ha un idea o un progetto serio per la testa, con Eppela, è possibile stilare un business plan con il budget che occorre e farsi avanti.

Eppela.com o un'altra società per il crownfunding, potrebbe prenderla in considerazione e dare, in questi tempi di austerity, la possibilità di attuare il cambiamento tanto aspettato.

È ovvio che non si fa niente per niente e per il proprio incomodo Eppela riterrà per sé il 5% di quanto racimolato, cosa che fa pure l'americana Kickstarter.

Il Crowdfunding - La piattaforma Smartika

Di Smartika, avevamo già parlato approfonditamente in questo articolo.

Comunque, Smartika è il nuovo nome di Zopa Italia, che ha operato tra gennaio 2008 e giugno 2009 nel social lending (prestiti tra persone), sulla base del modello Zopa lanciato in Gran Bretagna nel 2005.

Il social lending è l’ultimo esempio del concetto di p2p applicato al mondo della finanza via Internet.

Chi possiede denaro può metterlo a disposizione per un prestito personale a chi ne ha bisogno, con regolare interesse e sotto la supervisione delle istituzioni finanziarie adibite al controllo.

La novità è che questo marketplace è totalmente disintermediato rispetto al sistema bancario, pur agendo con il riconoscimento e la vigilanza delle autorità finanziarie, e riesce ad applicare condizioni vantaggiose in termini di tassi di interesse sia a chi eroga il denaro sia a chi lo riceve.

Il prestito inoltre non viene erogato a un solo individuo, ma viene distribuito tra più soggetti che ne hanno fatto richiesta (da qui il modello del p2p) e cosa più importante chi presta denaro e chi lo riceve non entra mai in contatto reciproco.

In italia Smartika.it è partita da appena un anno, ed è oggi l'operatore di riferimento, oltre alla più importante realtà di crowdfunding italiano.

Il loro obiettivo è ambizioso: conquistare in 5 anni l'1% del mercato dei prestiti personaJi, stimato in 20 miliardi di euro.

Il Crowdfunding - La piattaforma Kiwa

Crowdfunding e microcredito: Kiva è un’organizzazione no-profit che sta rivoluzionando la lotta contro la povertà globale.

Attraverso Kiva ed il suo sito www.kiva.org ciascuno di noi può erogare direttamente dei prestiti a piccoli imprenditori dei paesi in via di sviluppo.

Il prestito minimo che si può fare a ciascun imprenditore ammonta a soli 25 dollari, pari a circa 18 euro, e tale somma, seppur esigua, rappresenta un importante contributo all'afflusso di piccoli capitali ai paesi in via di sviluppo, dove la maggior parte delle persone povere è un piccolo “imprenditore di se stesso”.

Grazie ai nostri prestiti, infatti, queste persone possono acquistare beni necessari a svolgere in indipendenza il proprio lavoro, come ad esempio una macchina per il cucito oppure del bestiame, e così diventare indipendenti ed in grado di costruirsi da soli, col proprio lavoro, la strada che porta ad uscire dalla povertà.

Più 476.000 utenti hanno erogato prestiti attraverso Kiva, che opera in più di duecento nazioni, tra cui, l'Italia.

Kiva lavora con 119 istituzioni di micro credito in tutto il mondo.

Ogni 31 secondi viene erogato un prestito attraverso Kiva.

Ventidue ore è il tempo medio per raccogliere i fondi necessari a realizzare un progetto su Kiva.

Il 98,85% dei prestiti viene restituito.

Il Crowdfunding - Le varie tipologie

Se il crowdfunding a livello globale è in fase di pieno sviluppo, dopo quasi 10 anni di incubazione, e già un miliardo e mezzo di dollari sono stati raccolti con questa modalità, in Italia si stanno muovendo i primi passi.

La maggior parte delle iniziative di crowdfunding in Italia sono sorte negli ultimi due anni: secondo la più recente ricerca a novembre 2012 erano attive 16 piattaforme e qualche altra era in fase di lancio.

La ricerca valuta in 13 milioni di euro quanto è stato raccolto in Italia in crowdfunding, con più del 70% transitato sulla piattaforma di social lending di Smartika, che ha una storia più lunga avendo iniziato la sua attività nel 2008 come Zopa Italia.

Analizzando le altre tipologie di crowdfunding si assiste ad una certa vivacità nell’area delle piattaforme reward in cui si chiede un importo per finanziare un progetto riconoscendo un premio di valore crescente al crescere del contributo versato.

Tra le piattaforme più interessanti c’è Eppela, che abbiamo visto, su cui sono già stati finanziati una trentina di progetti, e Starteed, su cui è stato finanziato un bel progetto di musical su giovani e mafia.

Esistono anche piattaforme specializzate, ad esempio per la musica come Musicraiser che ha tra i fondatori il cantante di Marta Sui Tubi: chi ha un progetto musicale da proporre può qui raccogliere i fondi necessari.

Attraverso le piattaforme di donazione si possono scegliere progetti da sostenere, l’esempio è Shinynote.

Un caso non nato dalla Rete ma proposto da una istituzione finanziaria è Terzo Valore di Banca Prossima (IntesaSanpaolo): qui si può partecipare, al fianco della banca stessa, al finanziamento di un progetto di una organizzazione del Terzo Settore, sia nella forma di prestito sia di donazione.

Nel settore delle piattaforme equity, in cui il finanziatore diventa un azionista dell'azienda, al momento l’unico esempio è SiamoSoci: non consente un investimento diretto online, è più un punto di incontro tra investitori e start-up.

Le piattaforme equity sono però in rampa di lancio, il Decreto Crescita-bis ha posto l’attenzione sulle start-up innovative e sulle forme del loro finanziamento, includendo la possibilità di crowdfunding sull’equity attraverso un portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative.

Le start-up potranno raccogliere fino a 5 milioni di euro in crowdfunding e il decreto ha dato delega alla Consob di definire la disciplina a tutela degli investitori non professionali.

Per una volta non siamo in clamoroso ritardo verso gli Usa (Obama ha firmato una legge analoga, JOBS Act, nell’aprile 2012) e anzi siamo il primo paese in Europa a sdoganare il concetto di crowdfunding.

Il Crowdfunding - Regolamento Consob

Nel Luglio 2013, la Consob ha pubblicato il regolamento, delibera numero 18592 del 26 giugno 2013, in materia di Raccolta di capitali di rischio da parte di imprese start-up innovative tramite portali on-line (equity crowdfunding).

Il decreto crescita bis del 2012 ha introdotto, tra l'altro, gli articoli 50-quinquies e 100-ter nel TUF, che disciplinano, rispettivamente, la Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative e le Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali e ha delegato la Consob ad adottare le relative disposizioni di attuazione.

La norma primaria disciplina il fenomeno conosciuto anche come "equity crowdfunding" che indica la possibilità per le imprese (normalmente neo-costituite) di raccogliere capitali di rischio ("funding") per il tramite della rete internet svolgendo quindi un appello al pubblico risparmio rivolto a un elevato numero di destinatari ("crowd") che nella prassi effettuano investimenti di modesta entità.

L'Italia è il primo Paese in Europa a dotarsi di una simile normativa.

Il regolamento è stato adottato dalla Consob a seguito di una indagine preliminare per la raccolta di dati e informazioni, cui ha fatto seguito un open hearing che si è tenuto presso la sede romana dell'Istituto nel febbraio 2013. La bozza del regolamento è stata quindi sottoposta a consultazione nel marzo successivo.

Il regolamento, composto da 25 articoli, è suddiviso in tre parti che trattano, rispettivamente: le disposizioni generali; il registro e la disciplina dei gestori di portali; la disciplina delle offerte tramite portali.

Al testo sono allegate: le istruzioni per la presentazione della domanda di iscrizione nel registro dei gestori; lo schema della relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa; lo schema per la pubblicazione delle "Informazioni sulla singola offerta", che comprendono, tra l'altro, un'Avvertenza, le informazioni sui rischi, sull'emittente, sugli strumenti finanziari e sull'offerta.

Di seguito vi proponiamo uno schema sintetico del regolamento disposto dalla Consob.

Le disposizioni generali contengono i riferimenti alle:

  • deleghe regolamentari (articolo 1)
  • definizioni (articolo 2)
  • modalità di comunicazione e trasmissione di informazioni alla Consob che devono essere effettuate per "posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo portalicrowdfunding@pec.consob.it". (articolo 3)

Il Crowdfunfing - Registro e disciplina dei gestori dei portali

E' istituito il registro dei gestori, pubblicato sul sito della Consob, che riporta indicazioni specifiche per ciascun gestore autorizzato e una sezione speciale con elementi informativi sui gestori di diritto che intendono svolgere l'attività (artt. 4 - 6).

Viene disciplinato il procedimento di iscrizione (articolo 7) con riferimento a:

  • l'istanza e la documentazione da allegare (a supporto della redazione sono stati predisposti gli allegati 1 e 2 al Regolamento)
  • i poteri e i compiti della Consob
  • il termine massimo per la conclusione del procedimento (60 giorni).

In attuazione della disciplina primaria sono stati, inoltre, definiti i requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo (articolo 8) e quelli di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (articolo 9).

In sintesi, l'onorabilità è legata all'insussistenza di condanne penali mentre la professionalità è legata sia all'esperienza che a competenze specifiche in diversi settori e graduate in base al ruolo (esecutivo o non esecutivo) degli amministratori.

In caso di perdita dei requisiti di onorabilità (articolo 10) è disposto l'obbligo di comunicazione agli organi sociali e la revoca dell'autorizzazione qualora non siano ricostituiti entro due mesi (periodo entro il quale non possono essere pubblicate nuove offerte e quelle in corso sono sospese). Ulteriori norme sono volte a disciplinare le cause di sospensione dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (articolo 11).

Infine, vengono definite le cause di cancellazione (articolo 12) del gestore dal registro che può avvenire: su richiesta del gestore, a seguito della perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione, a seguito del mancato pagamento del contributo di vigilanza alla Consob o per effetto dell'adozione del provvedimento di radiazione.

Regole di condotta

Il Regolamento definisce una serie di obblighi generali relativi al comportamento dei gestori autorizzati (diligenza, correttezza e trasparenza, gestione dei conflitti di interesse, parità di trattamento dei destinatari delle offerte), alle informazioni (corrette, aggiornate, chiare e non fuorvianti) da fornire affinché gli investitori possano ragionevolmente comprendere la natura dell'investimento e prendere le decisioni in modo consapevole, nonché al diritto di recesso che può essere esercitato entro sette giorni dall'ordine (articolo 13).

Il Regolamento individua poi specifici elementi informativi che devono essere pubblicati dai gestori in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche attraverso l'utilizzo di tecniche multimediali, relativi alla gestione del portale (articolo 14) e all'investimento in start-up innovative (articolo 15).

Oltre a fornire informazioni sull'investimento il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali che abbiano preso visione delle informazioni pubblicate sul portale e nella sezione di investor education predisposta dalla Consob,risposto positivamente ad un questionario comprovante la piena comprensione delle caratteristiche essenziali dell'investimento e dichiarato di essere in grado di sostenere economicamente l'eventuale intera perdita dell'investimento che intendono effettuare.

Una volta compreso il servizio svolto e le caratteristiche dell'investimento gli investitori non professionali potranno avere accesso alle singole offerte che sono rese pubbliche attraverso apposite schede (articolo 16 e allegato 3) che riportano informazioni aggiornate sull'emittente e sulla specifica offerta secondo un formato standardizzato che prevede un elenco tassativo di elementi informativi (in aggiunta, le medesime informazioni possono essere oggetto di presentazioni multimediali).

Il gestore deve trasmettere gli ordini a banche e imprese di investimento che operano nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili della Parte II del Testo Unico e della relativa disciplina di attuazione (disciplina "MiFID" come tutela ulteriore rispetto al "percorso consapevole" definito dagli articoli 15 e 16).

Nell'intento di graduare gli oneri e favorire lo sviluppo del fenomeno, tali regole (articolo 17) non si applicano al ricorrere di determinate condizioni relative al controvalore dell'ordine e alla natura dell'investitore, la cui sussistenza viene dichiarata dallo stesso prima dell'adesione. Le soglie rilevanti sono: 500 € per investimento e 1.000 € annui per le persone fisiche, 5.000 € per investimento e 10.000 € annui per le persone giuridiche.

Le ulteriori regole di condotta istituiscono obblighi di tutela degli investitori connessi alla gestione dei rischi operativi (articolo 18), di riservatezza (articolo 19) e di conservazione della documentazione (articolo 20). Le regole sono completate dall'elenco (articolo 21) di dati e informazioni che i gestori devono trasmettere alla Consob in caso di variazione di elementi precedentemente comunicati (compresa la perdita dei requisiti di onorabilità e la sospensione degli amministratori) o annualmente ai fini della vigilanza.

Provvedimenti cautelari e sanzionatori

Qualora sussistano fondati elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di norme che regolano l'attività, la Consob può, in caso di necessità e urgenza, disporre in via cautelare la sospensione dell'attività del gestore per un periodo massimo non superiore a di novanta giorni (articolo 22). Qualora le violazioni risultino accertate, le sanzioni irrogabili (articolo 23) prevedono un'ulteriore ipotesi di sospensione (da uno a quattro mesi) o la radiazione dal registro (nei casi espressamente previsti), oltre alle sanzioni pecuniarie stabilite dalla norma primaria.

Disciplina delle offerte tramite portali

Ai fini dell'ammissione dell'offerta sul portale, il gestore verifica (articolo 24) che l'emittente abbia previsto nel proprio statuto il diritto di recesso dalla società o il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano il controllo a terzi e la comunicazione alla società nonché la pubblicazione dei patti parasociali sul proprio sito internet.

Inoltre, ai fini del perfezionamento delle offerte, spetta al gestore del portale verificare che una quota almeno pari al 5% degli strumenti offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori.

Per avere la certezza dell'esistenza delle risorse da destinare all'effettiva sottoscrizione degli strumenti finanziari, i fondi necessari al perfezionamento degli ordini vengono versati in un conto indisponibile intestato all'emittente acceso presso le banche o le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini. Agli investitori è comunque riconosciuto il diritto di revoca in caso di cambiamenti significativi della situazione dell'emittente o delle condizioni dell'offerta (articolo 25).

1 Agosto 2013 · Giorgio Valli


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