Accordo a saldo stralcio e liberatoria per cancellazione dalla CRIF - errori da non commettere
Sono stata segnalata al CRIF come cattiva pagatrice (ho saltato 4 rate da pagare) ma poi ho liquidato tutto alla società finanziaria in un unica soluzione, (questi mi avevano assicurato che non ero stata segnalata) ebbene dopo 1 anno mi è arrivato un avviso di pagamento di 161.00 euro per spese legali e interessi. Adesso non risulto più nell'elenco dei protestati, risulto nell'elenco “dei ritardatari nei pagamenti a rate” (4 rate), che, come ho appena scritto, ho liquidato il mio debito con un anno di anticipo. Come devo fare per farmi cancellare dall'elenco dei ritardatari? Coloro che vengono segnalati alla ...
Cattivi pagatori e diritto all'oblio – guida alla cancellazione dei propri dati con ricorso all'Autorità per la tutela della privacy
Come fare quando, pur essendone obbligata, la Centrale Rischi non provvede alla cancellazione dei dati relativi al cattivo pagatore. I rimedi possibili sono la segnalazione, il reclamo ed il ricorso all'Autorità per la tutela della privacy. In questo articolo vengono fornite al cattivo pagatore tutte le informazioni utili per ottenere quello che viene ormai universalmente riconosciuto come il diritto all'oblio. Si pone poi un'altra questione: serve davvero al cattivo pagatore la cancellazione dei propri dati dalla Centrale Rischi? Alcuni osservatori ritengono di no perchè, affermano, esistono banche dati occulte in cui i nominativi dei cattivi pagatori restano registrati per sempre. ...
Accordo a saldo stralcio - La segnalazione in Centrale Rischi va limitata al solo importo non recuperato
Le disposizioni, di natura amministrativa, dettate dal Bankitalia per regolare le modalità e i presupposti della segnalazioni in Centrale Rischi (CR) prevedono che il creditore, anche quando addiviene ad una definizione transattiva in relazione a crediti classificati a sofferenza, sia sempre tenuto, anche a pagamento eseguito, a procedere alla segnalazione, sebbene limitatamente alla quota parte dell'importo non recuperato, in quanto non coperto dalla transazione. Specifica, infatti, la circolare numero 139 dell'11 febbraio 1991 (14° aggiornamento) al secondo capitolo, paragrafo 5.5, che devono essere segnalati i crediti passati a perdita, i crediti in sofferenza che l'intermediario, con specifica delibera, ha considerato ...
Seguici su Facebook