Credito negato senza motivo – alla banca può essere addebitata la responsabilità precontrattuale

La concessione del credito comporta una valutazione del così detto "merito creditizio" del soggetto richiedente da parte della banca o della finanziaria. Si tratta di una prerogativa dell'istituto erogante, fondata sulla libertà negoziale con conseguente insindacabile scelta di perfezionare, o meno, la conclusione dell'accordo.

Non esiste, per le banche e per le finanziarie un obbligo generale di far credito; l'attività di tali imprese deve ispirarsi ai principi di una sana e prudente gestione delle disponibilità e deve essere esercitata avendo riguardo alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario.

D’altra parte, l’inesistenza di un obbligo di far credito non esclude la possibilità di riconoscere che, in determinate ipotesi, il mancato accoglimento della richiesta di credito possa essere fonte di responsabilità per le banche. Esse sono, infatti, tenute ad improntare le proprie relazioni d’affari a criteri di buona fede e correttezza, secondo quanto puntualizzato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009, che, costituiscono specificazione dei principi enunciati, in via più generale, dal codice civile.

Non vi è dubbio, pertanto, che la mancata erogazione del credito, senza alcun plausibile motivo, espone la banca a responsabilità precontrattuale ai sensi dell'articolo 1337 del codice civile.

Secondo consolidata giurisprudenza, affinché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che:

  1. tra le parti siano in corso trattative;
  2. le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
  3. la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo;
  4. che non sussistano fatti idonei ad escludere, per la parte che invoca la responsabilità precontrattuale, il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto

Relativamente alla assenza di un giustificato motivo che abbia determinato il venir meno della volontà di non concedere il credito, la banca non può opporre esclusivamente un generico riferimento ad una valutazione negativa in ordine al merito creditizio del richiedente, senza fornire elementi utili al fine di valutare la sussistenza del giustificato motivo di recesso.

Quelli appena esposti sono i principi enunciati dall'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 1841 del 1° giugno 2012.

30 Marzo 2014 · Giovanni Napoletano




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