Quando un credito può ritenersi liquido
Un credito è liquido se la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non e’ necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale: l'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorche’ questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata.
Deve trattarsi, tutta via, di criteri stringenti, tali, cioé, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto: questo è ciò che si intende affermare, nella giurisprudenza di legittimità, allorché si ammette una liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche.
Se, infatti, il risultato dell'applicazione dei criteri di calcolo non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale).
Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza 17989/2016.
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