Credito alle imprese – Il pegno mobiliare non possessorio

Il pegno non possessorio - Nuove opportunità di garanzia per il credito alle imprese

Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.

Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, a esclusione dei beni mobili registrati.

I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o piu' categorie merceologiche o a un valore complessivo.

Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno e' autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.

Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito.

Il pegno non possessorio - L'iscrizione nel registro dei pegni non possessori costituito presso l'Agenzia delle entrate

Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dalla data dell'iscrizione il pegno prende grado ed e' opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali.

Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non e' opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di un bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia garantito da riserva della proprieta' sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio, a condizione che il pegno non possessorio sia iscritto nel registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate (denominato registro dei pegni non possessori) e che al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente.

L'iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l'acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del medesimo bene.

L'iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di un'iscrizione nel registro effettuata prima della scadenza del decimo anno.

La cancellazione della iscrizione può essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e datore del pegno o domandata giudizialmente.

Pegno non possessorio - Escussione del pegno

Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente, ha facolta' di procedere:

  1. alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza; la vendita e' effettuata dal creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore esperto e' nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, e' designato dal giudice; in ogni caso e' effettuata, a cura del creditore, la pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile;
  2. alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
  3. ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalita' di valutazione del corrispettivo della locazione; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa;
  4. ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalita' di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia il valore attribuito al bene ai fini dell'appropriazione.

Pegno non possessorio - Fallimento del debitore

In caso di fallimento del debitore il creditore può procedere, a norma di quanto esposto al paragrafo precedente, solo dopo che il suo credito e' stato ammesso al passivo con prelazione.

Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere a), c) e d) del precedente paragrafo, il debitore puo' agire in giudizio per il risarcimento del danno quando la vendita e' avvenuta in violazione dei criteri e delle modalità di cui alle predette lettere a), c) e d) e non corrispondono ai valori correnti di mercato il prezzo della vendita, il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a norma della disposizione di cui alla lettera c).

8 Maggio 2016 · Annapaola Ferri


Commenti e domande

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Una risposta a “Credito alle imprese – Il pegno mobiliare non possessorio”

  1. Ornella De Bellis ha detto:

    Seguendo esigenze della economia aziendale e assecondando la necessità sempre più sentita dalle imprese di poter disporre, nelle strategie di finanziamento, di beni strumentali, sulla scia di esperienze contrattuali un tempo controverse come il lease-back, il pegno non possessorio introduce una forma di garanzia che l’imprenditore può utilizzare sui beni destinati all’impresa in modo da moltiplicarne l’utilità.

    Laddove il meccanismo del leasing di ritorno (leas-back) consente lo smobilizzo di asset destinati alla produzione e al contempo il perdurante utilizzo degli stessi da parte dell’imprenditore ex proprietario che li riceve in leasing dalla società acquirente dietro il pagamento di un canone, nel nostro caso il bene rimane in proprietà dell’imprenditore che tuttavia lo costituisce in pegno potendolo, pertanto, utilizzare a fini di garanzia di un eventuale finanziamento.

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