Credito al consumo e inadempimento del fornitore – Come si risolve il contratto di credito
Nei contratti di credito a consumo collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore di beni o servizi, il cliente, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi l’inadempimento del fornitore è di grave entità.
La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo della finanziaria di rimborsare al cliente le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato.
Il cliente ha l’obbligo di segnalare alla finanziaria il grave inadempimento del fornitore di beni o servizi mediante invio alla stessa di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata copia della diffida ad adempiere inviata al fornitore di beni e servizi.
La diffida ad adempiere dovrà necessariamente contenere:
- l’intimazione al fornitore di beni o servzi ad adempiere entro un congruo termine;
- la dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto di fornitura del bene si intenderà senz’altro risolto di diritto e che, pertanto, il fornitore è obbligato a restituire alla finanziaria l’importo erogato dalla stessa a titolo di liquidazione del finanziamento.
In questi termini si è espresso l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 990/15.
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