Inadempimento del fornitore e responsabilità del cessionario del credito al consumo
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Nell’ambito delle tutele approntate a favore del consumatore riveste particolare rilievo la previsione per la quale, in caso di inadempimento del fornitore del bene o del servizio, dopo aver richiesto senza successo l’adempimento al fornitore, il consumatore può agire nei confronti del cessionario del credito al consumo concesso dalla banca o intermediario finanziario.
Il regresso avrà luogo nei limiti del credito al consumo concesso e a condizione che il finanziatore avesse un accordo con il fornitore che gli consentisse di avere l’esclusiva per la concessione del credito al consumo ai clienti del fornitore medesimo (articolo 42 del Codice del consumo).
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31 Luglio 2013 · Giovanni Napoletano
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