Inadempimento del fornitore e responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario
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Altro strumento di tutela riguarda i diritti del consumatore nei confronti del finanziatore del credito, in caso di inadempimento del fornitore del bene o del servizio.
Viene in particolare previsto che, dopo aver richiesto senza successo l’adempimento al fornitore, il consumatore può agire nei confronti del finanziatore (banca o intermediario finanziario) nei limiti del credito al consumo concesso, a condizione che costui abbia un accordo con il fornitore che gli consenta di avere l’esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore (articolo 42 del D. Lgs. 6 settembre 2005, numero 206, di seguito Codice del consumo).
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31 Luglio 2013 · Giovanni Napoletano
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