L’amministratore che riscuote i propri crediti di lavoro verso la società fallita integra gli estremi della bancarotta preferenziale e non di quella fraudolenta

L'amministratore che si ripaghi dei suoi crediti verso la società fallita relativi a compensi per il lavoro prestato, prelevando, ovvero comunque ottenendo, dalla cassa sociale una somma congrua rispetto a tale lavoro, risponde di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione?

Al quesito hanno risposto i giudici della sezione penale della Corte di cassazione (sentenza 48017) argomentando che per stabilire se ricorra o meno il delitto di bancarotta fraudolenta e’ necessario stabilire se la somma prelevata dalle casse sociali dall'amministratore sia o meno congrua rispetto al lavoro prestato.

Se, infatti, la somma prelevata corrisponde a quanto normalmente percepito dall'amministratore a titolo di compenso negli anni precedenti quando la società non si trovava in stato di insolvenza o a quanto percepito dagli amministratori di società analoghe, non si può parlare di vantaggio indebito, avendo diritto chi abbia offerto una prestazione lavorativa al relativo compenso.

Il credito da lavoro, infatti, e’ sempre esigibile ed il titolare di tale credito ha sempre la possibilità di insinuarsi nella massa passiva fallimentare. Il fatto che manchi una formale delibera degli organi sociali non pregiudica il diritto del lavoratore a percepire il suo compenso e, quindi, siffatta regolarità formale non può costituire un criterio per negare il diritto al prelievo e ravvisare il grave delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.

Ne consegue che, qualora il compenso riconosciuto all'amministratore sia congruo, il pagamento di tale compenso, a preferenza del soddisfacimento degli altri crediti, integra gli estremi della bancarotta preferenziale e non di quella fraudolenta.

25 Dicembre 2015 · Ludmilla Karadzic


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