Debiti di natura finanziaria e debiti di natura erariale – il pignoramento dello stipendio (o della pensione) può arrivare ai due quinti

La legge 311/04 (Finanziaria 2005) ha equiparato le norme relative alla pignorabilità degli stipendi privati e di quelli pubblici: per questi ultimi ricordiamo che già da tempo è stata abolita la regola di assoluta impignorabilità a seguito di varie pronunce della Corte Costituzionale.

In sostanza vige per tutti gli stipendi (nonché le gratifiche, le pensioni, le indennità, i sussidi, etc) la regola generale secondo cui essi sono impignorabili ed insequestrabili salvo queste eccezioni:

1.

se il debito riguarda alimenti dovuti per legge, è prevista la pignorabilità fino ad un terzo degli stipendi al netto di ritenute;

2. se il debito è verso lo Stato o altri enti o imprese da cui il debitore dipende, e riguarda il rapporto di impiego, è prevista la pignorabilità fino ad un quinto degli stipendi al netto di ritenute;

3. se il debito riguarda tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni dall'impiegato o salariato, è prevista la pignorabilità fino ad un quinto degli stipendi dello stesso al netto di ritenute.

Se concorrono simultaneamente i casi 2 e 3 il pignoramento non può colpire una quota totale maggiore del quinto già detto, mentre se concorre anche il caso 1 il pignoramento non può colpire una quota maggiore della metà degli stipendi al netto di ritenute.

È da precisare, per quanto previsto dal codice di procedura civile, che la quota oggetto di pignoramento è decisa dal presidente del Tribunale o da un giudice da questi delegato. (Fonte: articolo 1 e 2 dpr 180/50 con modifiche della legge 311/04 articolo 1 comma 137, e codice di procedura civile Articolo545 e seguenti)

Da quanto sopra esposto, dunque, la pignorabilità di un quinto dello stipendio, nella generalità dei casi, dovrebbe essere concessa solo per crediti erariali. Proprio quelli che Equitalia è delegata a riscuotere.

Ma, i legislatori hanno (volutamente?) tralasciato di apportare le successive coerenti modifiche a quanto disposto dall'articolo 545 del codice di procedura civile laddove sancisce che “… Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego … possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito”.

E, dunque, la legge finanziaria e l’articolo 545 del codice di procedura civile fra loro combinati dispongono che:

1. è consentito il pignoramento per crediti alimentari fino all'importo di un quinto, al netto delle trattenute;

2. per debiti verso il datore di lavoro derivanti dal rapporto nel limite di un quinto, al netto delle ritenute;

3. per tributi dovuti all'amministrazione pubblica (Stato, province e comuni) nel limite di un quinto, sempre al netto delle ritenute.

4. per ogni altro credito nei limiti di un quinto.

Inoltre:

a) Le somme dovute a titolo di stipendio o di salario sono pignorabili fino ad un limite massimo della metà del loro ammontare solo nel caso in cui vi sia concorso simultaneo fra cause creditorie tra quelle considerate nell’articolo 545, 3º e 4º comma, codice di procedura civile: (crediti alimentari, tributi dovuti allo Stato o a enti previdenziali ed ogni altro credito diverso da quello verso privati);

b) nel caso di semplice concorso di crediti fra privati, il pignoramento non può superare la misura di un quinto dello stipendio” (in Giust. civ., 1998, I, 2018, ed in Nuovo dir., 1997, 1243).

Se ne conclude, che a parte la cessione del quinto ed escludendo problematiche collegate al mancato pagamento dell'assegno alimentare, se i due pignoramenti sono riferiti l’uno a crediti di natura finanziaria, l’altro a crediti di natura erariale e/o contributiva, lei si troverà lo stipendio netto pignorato nella misura netta di 2/5.

In tutti gli altri casi, il giudice disporrà il solo pignoramento di 1/5 dello stipendio netto.

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18 Settembre 2010 · Chiara Nicolai




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2 risposte a “Debiti di natura finanziaria e debiti di natura erariale – il pignoramento dello stipendio (o della pensione) può arrivare ai due quinti”

  1. fab6816 ha detto:

    salve ho sentito parlare della legge sul sovraindebitamento vorrei sapere se qualcuno sa a chi mi devo rivolgere nella provincia di Ravenna in quanto ho chiesto informazioni a vari avvocati ma nessuno ne sa niente
    Grazie

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