Le cose da sapere quando si acquista un bene che il venditore ha ricevuto in donazione – La risoluzione della donazione per mutuo dissenso (o consenso)

Il sistema italiano di tutela dei legittimari presenta caratteristiche tali da far sì che ne risulti gravemente ostacolata la circolazione dei beni di cui il proprietario abbia disposto per donazione (basti pensare che il sistema bancario non concede credito garantito da ipoteca, se l’immobile offerto in garanzia è stato ottenuto attraverso una donazione).

Vengono in considerazione, da un lato, la retroattiva reale della riduzione che si esplica anche nei confronti dei terzi aventi causa, siano essi acquirenti della proprietà o acquirenti di diritti reali di godimento o di garanzia; dall'altro, la regola (inderogabile) che la lesione di legittima, e quindi la riducibilità della disposizione, si determinano con riguardo esclusivo al momento della morte del donante.

Così, il donatario ed i suoi aventi causa sono posti in condizione di instabilità per l’intero spazio di tempo che va dal momento della donazione a quello in cui la donazione può essere impugnata dall'attore in riduzione.

L’instabilità si verifica anche se il donante, al momento dell'atto di disposizione, non abbia coniuge, discendenti o ascendenti (articolo 536 del codice civile), perché i legittimari potrebbero sopravvenire in un secondo tempo. Si ricorda che ai fini della riducibilità non è consentita distinzione tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario: il figlio nato nel matrimonio legittimo ha diritto di calcolare la legittima anche sui beni donati prima della sua nascita, il figlio nato fuori dal matrimonio sui beni donati prima del riconoscimento, il figlio adottivo sui beni donati prima del provvedimento che pronunzia l'adozione, il coniuge sui beni donati prima del matrimonio.

L'articolo 561 del codice civile dispone che gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri.

L'articolo 563 del codice civile stabilisce che se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, se non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.

Pertanto, il donatario, solo dopo che sia trascorso il termine ventennale previsto dal codice civile (decorrenti dalla trascrizione della donazione), può disporre del proprio diritto senza che i suoi aventi causa (l'acquirente, ad esempio) abbiano a temere di subire le conseguenze di un eventuale vittorioso esercizio dell'azione di riduzione da parte dei legittimari del donante.

La risoluzione della donazione per mutuo dissenso è, appunto, utilizzata quando il donatario, intenzionato ad alienare il bene oggetto di donazione, si vede opporre il rifiuto dalla controparte per il timore di subire gli effetti pregiudizievoli della tutela reale accordata ai legittimari.

Al donatario si rappresenta la possibilità di risolvere la donazione mediante mutuo consenso (o mutuo dissenso, se si vuole mettere in risalto il venir meno del consenso), con conseguente ritorno del bene nella proprietà del donante, il quale, rientrato nella disponibilità, potrà disporne senza che la controparte possa eccepirgli alcunché, atteso che la donazione è stata risolta ed il bene è rientrato nel patrimonio dell'originario proprietario.

Oppure, nel caso di intervenuto decesso del donante, l'acquirente del bene donato può richiedere fideiussioni a carico dei legittimari, o, addirittura, la rinuncia da parte dei legittimari all'azione di opposizione alla donazione o all'azione di restituzione.

Si tratta di alcune considerazioni giuridiche estratte dalla sentenza della Corte di cassazione 965/2019.

20 Gennaio 2019 · Patrizio Oliva




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