Cosa succede se si riscuote la pensione accreditata al defunto
Considerato che le Banche, in virtù delle vigenti Convenzioni in essere con l’Istituto, sono tenute a restituire gli importi che risultino accreditati su c/c bancario per periodi successivi al decesso del pensionato, la restituzione delle rate deve essere inizialmente richiesta alla Banca anche nel caso in cui il conto corrente risulti cointestato ovvero sia incapiente o eventualmente estinto.
Le Sedi, qualora la Banca non ottemperi alla richiesta di che trattasi, provvederanno:
C.
1) nel caso di c/c che risulti legittimamente estinto, a richiedere la restituzione delle somme indebitamente accreditate al cointestatario del conto, al coniuge superstite ovvero agli eredi del pensionato, secondo l’ipotesi che ricorre;
C.2) nel caso di c/c in essere cointestato, a richiedere la restituzione delle somme indebitamente accreditate al cointestatario del conto;
C.3) nel caso di c/c in essere NON cointestato, ad avviare la procedura per il recupero coattivo del credito nei confronti dell'Istituto bancario, configurandosi anche in questa circostanza l’ipotesi di pagamento eseguito senza il preventivo accertamento dell'identità del percettore.
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