IL FERMO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI DEL DEBITORE IN SEGUITO AL MANCATO PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE
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Si tratta del provvedimento che in gergo giornalistico viene denominato “ganasce fiscali”. E’ una procedura cautelativa che può riguardare autoveicoli, motoveicoli, aeromobili, barche e navi; cioè tutti quei beni che, dai Pubblici Registri Mobiliari (P.R.A., Registro Navale, ecc.), risultano essere intestati al Contribuente.
In tali casi l’Agente della Riscossione invia al Contribuente una lettera di preavviso di iscrizione del fermo amministrativo, nella quale è indicato il dettaglio del debito relativo alla cartella esattoriale (più eventuali spese) con l’avvertenza che, in difetto di pagamento entro 20 giorni dalla lettera, si procederà all’iscrizione del fermo del bene nei Pubblici Registri.
l caso più frequente è quello di iscrizione di fermo al P.R.A. – Pubblico Registro Automobilistico – di una o più autovetture di proprietà del Debitore, con le seguenti conseguenze:
- il veicolo sottoposto a fermo non può circolare;
- il veicolo sottoposto a fermo e trovato a circolare è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (articolo 214 del D.Lgs 285/92), da un minimo di 656,25 Euro ad un massimo di 2.628,15 Euro, oltre al sequestro immediato ed al successivo ricovero in apposito luogo di custodia;
- il provvedimento di fermo comporta l’inopponibilità all’Agente della Riscossione di successivi atti dispositivi del bene; ciò significa che, se non viene pagato il debito che ha dato origine alla procedura, l’Agente della Riscossione può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all’asta, anche se nel frattempo l’auto è passata in proprietà ad un terzo a seguito di vendita;
- le Compagnie di Assicurazione, in caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo, a norma delle condizioni contrattuali, possono far valere il diritto di rivalsa sull’Assicurato.
La cancellazione del “fermo” è effettuata a cura del Contribuente presso il P.R.A. – Pubblico Registro Automobilistico – previa esibizione del provvedimento di revoca che l’Agente della Riscossione rilascerà all’atto del saldo degli importi dovuti (cartella esattorial più spese per la procedura di fermo amministrativo) nonché dietro versamento alle casse dell’Automobile Club d’Italia delle ulteriori spese allo stesso spettanti. In caso di sgravio della cartella esattoriale per debito non dovuto, provvede l’Agente della Riscossione alla cancellazione gratuita.
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15 Luglio 2013 · Paolo Rastelli
riformulo la domanda in quanto già fatta tempo addietro ma non riesco a trovare la risposta scusate. Tempo fa ho ricevuto due cartelle esattoriali il totale era circa 12000 euro. Ho chiesto una rateazione mi è stata concessa per un po’ ho pagato poi nel 2007 ho smesso perchè avendo molti debiti non riuscivo a fare fronte anche a quello. ho scritto una lettera ad equitalia spiegando le mie motivazioni e l’elenco purtroppo di tutti i debiti (dovuti alla chiusura di un attività di mio marito per la qulae avevo firmato anche io in banca ecc) Io non ho mai ricevuto risposta, secondo voi si faranno vivi e se intendono far un pignoramento intendo del quinto (notare che ho già una cessione volontaria e che percepisco 1000 euro al mese) pagandone 800 di affitto tra io e mio marito non viviamo piu’ devono fare tutta la trafila cioè il decreto ingiuntivo, l’0atto di precetto ecc. grazie
Comunque signora, poteva risparmiarsi la lettera. Adesso saranno attivate le procedure di riscossione coattiva. Ovvero il pignoramento del quinto dello stipendio presso il suo datore di lavoro, fermo amministrativo dell’auto se ne possiede una, ipoteca sulla casa di proprietà.
Il decreto legge n. 112, del 25 giugno 2008, pubblicato sul supplemento n. 152 L della G.U. n. 147 del 25 giugno, ha introdotto alcune novità in materia di riscossione
– Nel caso in cui il debitore versi, erroneamente all’agente della riscossione, somme iscritte a ruolo in eccesso (minimo 50 euro in più), Equitalia dovrà notificargli una comunicazione con le modalità di rimborso. Il debitore, per rivendicare il credito, avrà tre mesi di tempo, scaduti i quali le somme saranno versate all’ente creditore e allo Stato. Le risorse confluiranno, insieme ai maggiori prelievi su energia e coop, nel fondo per i meno abbienti istituito con il decreto legge 112/2008.
– Abolito l’obbligo di presentare garanzia (polizza fideiussoria, fideiussione o ipoteca) per la rateazione delle somme iscritte a ruolo superiori a 50mila euro.
– La scadenza delle rate non sarà più fissata all’ultimo giorno del mese; ma sarà individuata, di volta in volta, dall’agente della riscossione all’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.
– Il prezzo di base d’asta del primo incanto, per la vendita dell’immobile espropriato al debitore, si determinerà moltiplicando per tre il valore catastale.
Non bisogna prendere con leggerezza l’aver ricevuto una cartella esattoriale: essa è infatti un documento che dà la possibilità all’agente della riscossione, in caso di mancato pagamento, di agire in modi che la legge ha via via reso più potenti ed incisivi, e di rifarsi sui beni del debitore con provvedimenti come il fermo amministrativo, l’ipoteca della casa od addirittura il pignoramento della stessa con successiva vendita coatta.
Se si è debitori di un importo da lungo tempo, alla somma vengono imputati interessi e sanzioni. Dal giorno della notifica si hanno 60 giorni per pagare altrimenti verranno ipotecati o pignorati i beni. La cartella infatti, è un ‘titolo esecutivò al pari di una cambiale impagata o di una sentenza divenuta definitiva.
Di fronte ad una cartella non si deve soltanto pagare: si deve essere soprattutto consapevoli del significato e del valore del documento che ci è giunto. È quindi un diritto e dovere ‘capirè questo documento, verificare cosa ci viene richiesto, dotarsi degli strumenti per poter decidere il ‘cosa farè, compreso il contestare quando la pretesa è ingiusta, perchè magari si è già pagato o ci si trova di fronte a una richiesta illegittima.