Cosa fare se arriva una cartella esattoriale per multa già pagata o non notificata

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Ogni cittadino ha il dovere di rispettare le regole e ha il diritto di poter conoscere come vengono applicate le sanzioni e come tutelarsi.

Questa scheda vuole essere un orientamento per chi ha ricevuto una cartella esattoriale per le contravvenzioni.

informazioni contenute nella cartella esattoriale

Sulla cartella trovate scritto innanzitutto quanto dovete pagare, per quale motivo (ad esempio, "sanzione amministrativa") e a quale Ente (es. "Comune di Pinco Pallino"). Le cartelle esattoriali inviate dal Concessionario possono riguardare infatti non solo il Comune ma anche altri Enti (es.

il Ministero delle Finanze).

Il "codice tributo" indicato nei dati identificativi della cartella dovrà rigurdare imponibile, maggiorazioni  o spese.

Da quando vi viene notificata la cartella, avete 60 giorni per pagare. Potete farlo agli sportelli dell'Esattoria, in banca o alla posta, utilizzando il modulo allegato.  Oltre la scadenza, la spesa sarà maggiore per gli interessi di mora.

multa già pagata

Se la cartella fa riferimento ad una contravvenzione che avete già pagato e vi è stata inviata per errore, potete far annullare il procedimento dall'Ufficio Contravvenzioni che informerà l’Esattoria.

Si può farlo anche via fax, inviando, con una breve nota, la copia della cartella e le ricevute di pagamento della contravvenzione. L’Ufficio Contravvenzioni vi consegnerà o vi invierà per fax il "discarico di servizio" che potrete esibire nel caso in cui, per errore, vi arrivassero ulteriori solleciti di pagamento.

E’ sempre bene ricordare che le ricevute del pagamento vanno conservate per 5 anni dalla notifica della cartella.

Qualora sia necessario inviare via fax note, istanze e richieste di annullamento deve sempre essere allegata la fotocopia di un documento di identità e segnalato l'indirizzo ed un recapito telefonico.

Sempre nel caso di una multa già pagata, fate attenzione comunque ai dati. Può darsi infatti che abbiate pagato oltre il termine (60 giorni dalla notifica del verbale), oppure abbiate pagato una cifra inferiore al dovuto. In questi casi, secondo la legge, la sanzione è raddoppiata, quindi la cartella esattoriale va pagata.

multa non notificata

Se ritenete che la contravvenzione non debba essere pagata, perché fa riferimento ad una macchina che non era di vostra proprietà, oppure vi era stata rubata, o ancora perché quella multa non vi era stata notificata, potete presentare o inviare (anche per fax) all'Ufficio Contravvenzioni una istanza dichiarando i motivi per i quali chiedete l'annullamento, oppure potete presentare entro 30  giorni ricorso al Giudice di Pace (60 giorni secondo quanto stabilito dalla sentenza di Cassazione numero 12505/2011).

Per non dover effettuare il pagamento mentre il ricorso è all'esame del Giudice di pace è necessario che nel ricorso sia richiesta esplicitamente la sospensione del pagamento.

multa annullata dal Prefetto

Se avevate già presentato il ricorso al Prefetto  quando avete ricevuto il verbale (entro 60 giorni dalla notifica) e non vi è mai stata notificata una ingiunzione prefettizia di pagamento, la cartella è nulla e basta consegnare o inviare via fax all'Ufficio Contravvenzioni una breve nota con la copia della ricevuta di presentazione del ricorso, la copia della cartella e la copia di un documento di identità.

multa prescritta

Se sono trascorsi cinque anni dalla data della notifica del verbale o dalla contestazione immediata, la contravvenzione si prescrive, quindi la multa non deve essere pagata. Per sapere se la multa è prescritta occorre quindi verificare che il verbale sia stato notificato entro 150 giorni dall'infrazione e conteggiare i cinque anni dalla data di notifica del verbale.

Se effettivamente la multa è prescritta perché la cartella esattoriale vi è arrivata oltre il termine dei cinque anni, non dovete pagare e basta chiedere la chiusura del procedimento al Servizio Contravvenzioni che quindi informerà l’Esattoria.

la prescrizione non scatta automaticamente

E’ utile sapere che la prescrizione non scatta automaticamente in quanto non è rilevabile d'ufficio. Quindi è la persona interessata che deve farla valere segnalando all'Amministrazione la data della notifica della cartella esattoriale. Si può utilizzare il fax, inviando: la busta con la data della notifica della cartella esattoriale, copia di un documento di identità e la domanda di annullamento della contravvenzione perché prescritta, indicando il numero del verbale.

Per porre una domanda sulle cartelle esattoriali clicca qui.

12 Gennaio 2009 · Giuseppe Pennuto




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