Come comportarsi dopo un incidente stradale » La denuncia di sinistro

Come effettuare correttamente la denuncia di sinistro dopo un incidente stradale » Qualche dritta

Quando ci si imbatte in un un sinistro, per effettuare qualunque tipo di azione assicurativa, bisogna denunciare l'incidente entro 3 giorni dal fatto. Per molte compagnie, la procedura può essere effettuata anche via telefono o via internet. Altrimenti, si può usare la tradizionale lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La prima cosa da fare quando ti trovi coinvolto in un incidente, dopo aver posto in sicurezza te e le persone colpite, è raccogliere in modo chiaro e completo i dati della controparte e dei veicoli coinvolti (ad es.

la targa e il modello del veicolo, i dati anagrafici della controparte, il nome della sua assicurazione).

Se hai con te una macchina fotografica o un telefonino dotato di fotocamera, ti consigliamo sempre di fare qualche scatto, sia alla targa dei veicoli coinvolti, sia una panoramica che comprenda gli elementi fisici (luoghi da entrambi i sensi di marcia, posizione dei mezzi, tracce di frenata, distanza dal margine destro, varie tracce della collisione, danni ai mezzi e/o alla segnaletica) e le condizioni atmosferiche che al momento della determinazione delle responsabilità potrebbero non essere più presenti (cantieri, buche sulla carreggiata, acqua, neve, foglie ecc.).

Se ci sono testimoni, ricorda che le loro dichiarazioni potrebbero rivelarsi molto utili per ricostruire la dinamica dei fatti, soprattutto nei casi di disaccordo tra le parti: cerca di segnarti subito anche le loro generalità e un recapito telefonico, prima che si allontanino dal luogo dove è avvenuto l'incidente.

Come effettuare correttamente la denuncia di sinistro dopo un incidente stradale » Essere celeri

La tempestività è importante, anche perchè, se si lascia trascorrere il periodo di 3 giorni dall'incidente, non sarà più possibile chiedere alcun risarcimento alla compagnia assicurativa.

Per la denuncia del sinistro si dovrebbe usare il modulo blu Cai, di constatazione amichevole, con la firma della controparte o a firma singola, nel caso in cui non si sia trovato un accordo sulla descrizione dell'incidente.

La denuncia permette all'assicuratore di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l’entità del danno prima che possano disperdersi le eventuali prove.

Tale funzione non esclude che l’avviso scritto di sinistro dato all'assicuratore costituisca anche manifestazione della volontà dell'assicurato di richiedere il risarcimento e consiste, dunque, in un atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere la prescrizione.

Come effettuare correttamente la denuncia di sinistro dopo un incidente stradale »I dettagli

Quando si dichiara l'incidente, bisogna specificare i dettagli: data, ora, luogo; poi la targa del veicolo e la polizza da cui si è tutelati.

Anche i dati relativi alla controparte sono necessari: generalità, targa dei veicolo, compagnia assicurativa di cui si avvale.

Un'informazione importante è quella relativa a dove si trovano i mezzi coinvolti nel sinistro e quando sono disponibili per gli accertamenti di rito da parte dei periti dell'assicurazione.

Se ci sono testimoni, vanno riportate le loro generalità e i loro recapiti e bisogna indicare quali sono le autorità di pubblica sicurezza (vigili, polizia, carabinieri) che sono intervenute sul luogo dell'incidente.

Nel caso in cui si presentino degli infortuni, bisogna specificare le generalità degli infortunati e l'entità dell'infortunio.

Nella denuncia dell'incidente, devono essere acclusi anche tutti i referti medici che si possiedono, quindi quelli immediatamente successivi al fatto.

Con l'evolversi della condizione di salute, successivamente all'incidente, bisogna aggiungere tutti i referti e le cartelle cliniche che possano accertare lo stato di salute conseguente all'incidente.

A tutto questo è bene aggiungere una relazione medica compilata da un sanitario che specifichi la natura dell'infortunio e le prospettive di guarigione.

Come effettuare correttamente la denuncia di sinistro dopo un incidente stradale » Mancata denuncia

Se l’automobilista omette di denunciare il sinistro, l’assicuratore può ridurre il risarcimento, ma deve provare la violazione degli obblighi da parte dell'assicurato.

Ecco i casi in cui l'assicurato, appunto, non rispetta gli obblighi:

  • per colpa, cioè per ignoranza o negligenza: l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennizzo in ragione del pregiudizio che ha subito a causa dell'inerzia dell'assicurato. Egli deve però dimostrare sia il pregiudizio, sia che esso è dovuto a tale violazione;
  • per dolo, cioè con la precisa volontà di non osservarli pur sapendo della loro esistenza : l’assicuratore può rifiutarsi di pagare l’indennizzo. Spetta all'assicuratore l’onere di provare l’esistenza del dolo. In mancanza di prova valida, l’inadempimento si presume per colpa.
  • se l’assicurato non rispetta gli obblighi per una causa a lui non imputabile, come ad esempio per un caso di forza maggiore o per il fatto doloso o colposo di terzi, non è prevista alcuna sanzione, e l’assicuratore è tenuto ad adempiere regolarmente la sua prestazione.

Come effettuare correttamente la denuncia di sinistro dopo un incidente stradale » Nuove norme e risarcimento diretto

Con le nuove norme sul risarcimento diretto, spetta all'assicurato l'onere di avvertire la propria compagnia, anche nel caso in cui si sia convinti di non avere alcuna colpa sulle circostanze del sinistro.

Il risarcimento diretto è il modo più semplice e veloce per ottenere il pagamento dei danni da parte della propria Compagnia assicurativa.

Ecco quali sono le condizioni in cui può essere applicata la procedura di risarcimento diretto:

  • l'incidente deve consistere in un urto che non coinvolga più di due veicoli a motore;
  • il luogo di accadimento dell'incidente deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
  • i veicoli coinvolti nell'incidente devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
  • i veicoli devono essere assicurati con Compagnie d'assicurazione aventi sede legale in Italia;
  • se il sinistro coinvolge un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dalle disposizioni in vigore;
  • il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità micro-permanente.

E' bene ricordare che in nessun caso il danno liquidato può essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, secondo i termini di legge previsti dalla Convenzione CID.

Non è invece possibile richiedere il risarcimento diretto alla propria Compagnia se:

  • nell'incidente sono coinvolti più di due veicoli a motore;
  • non c'è stato un urto diretto tra i due veicoli;
  • non c'è stato urto con il veicolo del responsabile dell'incidente;
  • il sinistro non è avvenuto in Italia;
  • non è stato possibile identificare il veicolo responsabile;
  • uno dei veicoli coinvolti (anche uno soltanto) ha targa estera;
  • l'urto è avvenuto con un rimorchio non agganciato alla motrice (ad esempio: carrello o roulotte in sosta o spostato a mano).

1 Ottobre 2013 · Giovanni Napoletano


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