Cosa devo fare per chiedere accesso al beneficio del tetto al 4% sugli interessi relativi ai mutui a tasso variabile?
Ho letto del decreto anticirisi che ha previsto un tetto al 4% per gli interessi sui mutui a tasso variabile. Cosa devo fare per richiedere l’accesso al beneficio? Esistono delle disposizioni attuative?
Io, peraltro, ho rinegoziato il mutuo in applicazione all’accordo Abi-Tremonti. Mi chiedo se potrò fruire di un eventuale sconto sugli interessi in conseguenza a queste nuove disposizioni legislative sul tetto del 4%.
Grazie per l’attenzione, Saverio
A stabilire chi avrà diritto all’integrazione della rate da parte del Tesoro è l’Agenzia delle entrate che invierà alle banche, e agli altri intermediari finanziari, un elenco con gli intestatari di mutui che, sulla base delle informazioni disponibili presso l’Anagrafe tributaria, posseggono i requisiti per godere dell’agevolazione.
Come prevede il decreto, l’integrazione riguarderà tutte le rate dei mutui “a tasso non fisso” da corrispondere nel corso del 2009. Il tetto è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. In partica l’agevolazione non riguarderà i mutui per i quali il tasso iniziale contrattuale eragià superiore al 4% al momento della firma del contratto, e ovviamente non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano già una rata di importo inferiore. Insomma solo chi si trovasse a fine marzo a dover pagare, ad esempio, una rata del 4,70%, potrebbe ora beneficiare del tetto al 4%, a patto che, però, al momento della sottoscrizione del mutuo il tasso non fosse già al di sopra del 4%.
In ogni caso l’agevolazione spetta solo agli intestatari di un mutuo a tasso variabile contratto per l’acquisto, la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale. Come per le altre agevolazioni prima casa sono esclusi i mutui destinati agli acquisti di immobili di categoria A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Inoltre si deve trattare di mutui sottoscritti entro il 31 ottobre 2008.
Sono agevolati anche i mutui rinegoziati in applicazione dell’accordo Abi-Tremonti con effetto sul conto di finanziamento accessorio, oppure, a partire dal momento in cui lo stesso conto ha un saldo pari a zero. In questo modo si accorcia la durata del finanziamento stesso.
In conclusione, sarà l’Agenzia delle entrate a comunicare alle banche i nomi dei mutuatari che hanno le caratteristiche per aver dititto all’agevolazioen da parte dello Stato. Le banche anticiperanno il contributo dello Stato, quando dovuto, e poi avranno diritto ad un credito d’imposta pari alla somma anticipata.
Chi ritiene di aver diritto all’intervento dello Stato, ma non è nell’elenco dall’Agenzia delle Entrate, potrà comunque richiedere alla banca o all’intermediario finanziario di poter beneficiare dell’agevolazione. Per questo occorrerà presentare un’ autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti necessari.
10 Marzo 2009 · Piero Ciottoli
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