Cortesemente vorrei sapere una cosa, ho ricevuto una richiesta di pagamento da una società di recupero crediti relativa ad una multa,elevatami il 09/03/07, già da me pagata

Cortesemente vorrei sapere una cosa,ho ricevuto una richiesta di pagamento da una società di recupero crediti relativa ad una multa,elevatami il 09/03/07, già da me pagata.Loro mi contestano il fatto che la scadenza del pagamento era 24/08/07,invece l’ho pagata il 29/08/07.Però la notifica della stessa mi era stata fatta il 31/07/07,purtroppo Poste Italiane non rilascia ricevuta se non la firma sul registro quando si ritirano le missive presso l’ufficio postale.Naturalmente ho inviato un fax a detta società con tutte le ricevute in mio possesso,ora posso stare tranquillo o no.

Grazie e distinti saluti.

Commento di Daniele Angelo Testa | Sabato, 4 Ottobre 2008
In attesa del consulente legale dico la mia sulla notifica a mezzo poste italiane.

1) L’addetto delle poste cerca di notificare la multa in prima istanza. Ma non trova il destinatario. Ritorna allora in ufficio e consegna la contravvenzione. L’Ufficio invia una raccomandata A/R di “avviso” al destinatario per avvertirlo della giacenza del verbale della multa.

Nella missiva c’è scritto che dopo il decimo giorno dall'invio di quella comunicazione di “avviso”, la multa si intende notificata.

Orbene, l’addetto ritorna dal destinatario, non lo trova e lascia un biglietto di cartoncino scritto a mano in cui ricorda al destinatario di andare a ritirare la raccomandata A/R (e quindi la multa).

Il destinatario può ritirare la multa quando lo ritiene opportuno (le poste, di solito, restituiscono la contravvenzione al Comune dopo sei mesi, per compiuta giacenza). Ma la data di notifica resta quella dell'invio della raccomandata di “avviso” + 10 gg.

La ricevuta dell'invio della raccomandata di “avviso” va a far parte del fascicolo relativo alla contravvenzione e salta puntualmente fuori quando il destinatario promuove ricorso al GdP per difetto di notifica.

2) Presumo, ma potrei sbagliarmi, che la società di recupero crediti a cui fa riferimento il lettore sia una consociata territoriale di Equitalia. Altrimenti la notifica non avrebbe alcun valore, come sancito più volte dalla Cassazione, in caso di notifica effettuata da società private.

3) La multa va pagata entro 60 gg. dalla notifica (quella determinata dall'invio della comunicazione di “avviso”). Un solo giorno di ritardo equivale a multa non pagata.

4) A mio parere il lettore deve recarsi all'Ufficio dell'Agente della Riscossione territoriale (la società di recupero crediti per intenderci) e richiedere lo sgravio parziale della cartella esattoriale.

Vale a dire, dovrà corrispondere: Importo della cartella esattoriale - importo della multa già pagata

Infatti l’importo della cartella esattoriale computa quanto segue:

a) il 61° giorno dalla notifica della multa, la sanzione irrogata raddoppia in caso di mancato pagamento;
b) la notifica della cartella di pagamento ha un costo (spese di notifica cartella esattoriale);
c) dal 61° giorno della notifica della contravvenzione a quello di iscrizione a ruolo della sanzione, decorrono gli interessi di mora;
d) la società di Equitalia prende il 4,6% circa dell'importo iscritto a ruolo (spese di riscossione).

Vediamo adesso cosa ne pensa il consulente legale.

Commento di karalis | Sabato, 4 Ottobre 2008

8 Ottobre 2008 · Giuseppe Pennuto




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