La copertura assicurativa di una polizza RC auto deve intendersi estesa anche ai fatti che accadono durante o a causa del parcheggio dell’autovettura
L'articolo 2054 del codice civile dispone che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o ...
L'articolo 2054 del codice civile dispone che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata. In definitiva, va affermato il principio secondo cui nell'ampio concetto di circolazione stradale, indicato nell’articolo 2054 del codice civile, è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade.
Rientrano nel concetto di circolazione stradale ex articolo 2054 del codice civile, dando luogo all'applicabilità della normativa per la Responsabilità Civile Auto (RCA), anche la sosta nonché, quando avvengono sulla via pubblica, le operazioni di carico o scarico del veicolo ovvero qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli, ecc.).
In pratica, la tutela del danneggiato risulta ampliata attraverso l’introduzione del "rischio statico" connesso alla circolazione, con il quale la copertura assicurativa viene estesa anche ai fatti che accadono durante o a causa del parcheggio dell'autovettura.
Ciò vuol dire che se il conducente parcheggia l'automobile sul ciglio della strada, nei pressi di una proprietà privata e un passeggero, a motore spento, opera sui dispositivi di freno, provocando il movimento del veicolo che, acquisendo velocità su un piano inclinato, finisce in un fondo privato schiantandosi su un manufatto ivi presente, la compagnia di assicurazione non può rifiutare il risarcimento a persone e cose adducendo il pretesto che il sinistro non può essere garantito dalla polizza RCA, in quanto verificatosi in un'area privata ed al di fuori della circolazione stradale.
Sono queste le considerazioni giuridiche svolte dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 1280/2019.