Costituire una società cooperativa » Scopriamo principi scopi e vantaggi di questo tipo d’impresa

Costituire una società cooperativa: scopi e vantaggi

Come, quando e per quali scopi costituire la società cooperativa, prevista dell'ordinamento giuridico italiano.

Per il codice civile italiano, una società cooperativa è una società costituita per gestire in comune un'impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.

Nel prosieguo dell'articolo, dunque, chiariremo al lettore i principi, gli scopi ed i vantaggi che si hanno costituendo questo tipo d'impresa.

Che cos'è una società cooperativa in linea generale

La cooperativa è una società formata da persone fisiche o giuridiche, caratterizzata dallo scopo mutualistico, cioè dall'intento di fornire beni, servizi e occasioni di lavoro ai soci, a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che otterrebbero dal mercato.

Diversi, i tipi di vantaggio che possono ad esempio consistere in una maggiore retribuzione, oppure nell'acquisto di beni a un prezzo più basso.

Inoltre, a differenza di quanto accade in altre forme societarie, l'accumulazione del capitale è destinata prevalentemente a reinvestimenti dell'azienda; è indivisibile; i soci sono suoi gestori, e il patrimonio costituito è affidato a nuove generazioni di soci.

Una cooperativa è un'impresa che vede la partecipazione attiva dei soci alle decisioni imprenditoriali: i soci incidono tutti ugualmente sulle scelte dell'impresa, perché nella cooperativa non esiste la distinzione titolare/dipendente.

Le stesse cariche societarie sono ricoperte in maggioranza dagli associati.

I principi della società cooperativa

La cooperazione trova le proprie radici nel valore dell'imprenditorialità associata, ricerca il proprio sviluppo nel mercato, considera proprio fi ne il miglioramento delle condizioni, materiali e sociali dei propri soci e della società nel suo complesso.

Una cooperativa abbraccia e mette al primo posto le persone rispetto al denaro e il lavoro rispetto al capitale.

Una cooperativa, nel rispetto dei principi di democrazia, equità, uguaglianza, trasparenza, si impegna alla loro applicazione attraverso criteri e regole di comportamento, che costituiscono punti di riferimento per tutti i soggetti coinvolti in una cooperativa e, in primo luogo, per chi è chiamato a gestirla.

I principi e i valori su cui si fondano le cooperative - autosufficienza, autoresponsabilità, eguaglianza e solidarietà - sono considerati, sotto il profilo sociale, tanto importanti da ricevere tutela e riconoscimento costituzionale, laddove l'articolo 45 recita: La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e la finalità.

La normativa nella quale trova fondamento la società cooperativa

La cooperativa è una società (cioè un'impresa formata da più persone) caratterizzata dallo scopo mutualistico; (art. 2511 del codice civile: le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico).

Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno tre. Se la cooperativa è formata da tre a otto soci è obbligatorio che siano persone fisiche e che la società adotti le norme della società a responsabilità limitata. Se i soci sono almeno nove non sussiste tale vincolo.

La legge determina il numero minimo dei soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

Il vantaggio perseguito dai partecipanti a una società cooperativa (soci) risiede in primo luogo nella realizzazione di rapporti di scambio (con la cooperativa) a condizioni più vantaggiose di quelle praticate sul mercato.

La natura di questo rapporto di scambio (che si aggiunge al rapporto societario proprio di tutte le società: conferimento di capitale, partecipazione agli utili, partecipazione alla gestione della società), caratterizza i diversi tipi di cooperative nel loro modo di operare e anche nella loro struttura.

A seconda del tipo di rapporto mutualistico che intercorre tra la cooperativa e il socio, si individuano tre tipologie di cooperative così come individuate dalla legislazione vigente:

  • COOPERATIVE DI UTENZA - Svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti, di beni e servizi.
  • COOPERATIVE DI LAVORO - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci (figura del "socio lavoratore").
  • COOPERATIVE DI SUPPORTO - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività, degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.

Le cooperative inoltre vengono classificate in categorie anche a seconda dell'attività svolta.

Le principali categorie sono:

  • Cooperative di consumo: Si costituiscono con lo scopo di assicurare ai soci-consumatori la fornitura di beni, sia di consumo che durevoli, a prezzi più contenuti di quelli correnti di mercato. Per raggiungere tale scopo gestiscono punti vendita ai quali possono accedere i soci, e, previo rilascio dell'apposita licenza di vendita, anche i non soci. Sono tipicamente cooperative di "UTENZA".
  • Cooperative di produzione e lavoro: Si costituiscono per permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori, sia in termini qualitativi che economici rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro. Queste cooperative svolgono la propria attività sia nella produzione diretta dei beni che nella fornitura dei servizi. Si tratta della tipologia di cooperativa di "LAVORO".
  • Cooperative agricole: Sono costituite da coltivatori e svolgono sia attività diretta di conduzione agricola, sia attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. Sono normalmente cooperative di "SUPPORTO" quando i soci sono imprenditori agricoli e il rapporto con la cooperativa è basato sul conferimento dei prodotti (Cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento). Possono essere di "LAVORO" quando trattasi di conduzione agricola come le cooperative bracciantili (Cooperative di lavoro agricolo).
  • Cooperative edilizie di abitazione: Rispondono alle esigenze di soddisfare un bisogno abitativo delle persone, realizzando complessi edilizi che vengono poi assegnati ai soci in proprietà se la cooperativa è a "proprietà divisa" o in diritto di godimento se la cooperativa è a "proprietà indivisa". Sono sempre cooperative di "UTENZA".
  • Cooperative di trasporto: Associano singoli trasportatori iscritti all'Albo, garantiscono loro servizi logistici, amministrativi, di acquisizione delle commesse, o gestiscono in proprio i servizi di trasporto a mezzo di soci-lavoratori. Se associano trasportatori "imprenditori" rientrano nella tipologia di "SUPPORTO"; se associano trasportatori soci/lavoratori si rifanno alla tipologia di "LAVORO".
  • Cooperative della pesca: Sono costituite da soci pescatori e svolgono attività con un impegno diretto dei soci o attività di servizio ai propri associati, quali l'acquisto di materiale di consumo o di beni durevoli, o la commercializzazione dei prodotti ittici, o la loro trasformazione. Come per le cooperative di trasporto sono di "SUPPORTO" se associano soci/imprenditori e di "LAVORO" se associano soci/lavoratori.
  • Cooperative di dettaglianti: Sono costituite da soci imprenditori che svolgono attività nel settore del commercio ai quali garantiscono servizi di acquisti collettivi, amministrativi, finanziari. Sono normalmente cooperative di "SUPPORTO".
  • Cooperative sociali: Sono cooperative regolamentate dalla legge 381 del 1981 e hanno come scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Si distinguono due specie:
    • quelle che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A);
    • quelle che svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B).

Oltre a essere iscritte a questa categoria, le cooperative sociali, a seconda dell'attività che svolgono, devono essere iscritte a una delle precedenti categorie, a cui va fatto riferimento anche per la classificazione in una delle tre tipologie base.

L'importanza del socio nella società cooperativa

Dalla necessaria presenza dello scopo mutualistico deriva, in primo luogo, una regola del tutto caratteristica delle cooperative.

Il socio cooperatore non si limita a finanziare la cooperativa ma siccome deve intrattenere i rapporti di scambio mutualistico, deve anche possedere i necessari requisiti. Tali requisiti possono essere semplicemente quelli previsti dal codice civile (art. 2527 comma 1 e 2) o previsti da un' apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi in un apposito regolamento, l'ammissione del nuovo socio cooperatore nella categoria "socio speciale", in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi nella categoria speciale non possono superare 1/3 del numero totale dei soci cooperatori.

Al termine di un periodo, non superiore a cinque anni, il nuovo socio acquista automaticamente la qualifica di socio ordinario, salvo il mancato raggiungimento degli standard richiesti al momento dell'ingresso. L'opportunità di optare per l'inserimento di tale categoria di socio speciale risiede nella possibilità per la compagine sociale di verificare se l'aspirante socio possa apportare un significativo e duraturo contributo alla realizzazione dello scopo sociale.

È possibile, entro certi limiti e con determinate caratteristi-che, prevedere anche figure di soci finanziatori che non partecipano allo scambio mutualistico ed hanno un esclusivo ruolo di finanziatori. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori e i possessori di azione di partecipazione cooperativa già previsti dalla L.59/92.

Cooperative a mutualità prevalente e non

Le cooperative si distinguono in cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente.

Il requisito della prevalenza è elemento necessario per ottenere particolari benefici fiscali.
Sono cooperative a mutualità prevalente, in ragione dello scambio mutualistico, quelle che (art.2512 del codice civile):

  • svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
  • si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
  • si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Gli amministratori e i sindaci devono documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio. Le cooperative sociali sono, per definizione di legge, considerate sempre a mutualità prevalente.

I requisiti mutualistici di una società cooperativa

I requisiti mutualistici costituiscono il "cuore" della disciplina cooperativa: Le cooperative a mutualità prevalente devono obbligatoriamente prevedere nei propri statuti alcuni requisiti mutualistici (art. 2514 del codice civile).

I requisiti previsti sono:

  • il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  • il divieto di remunerare gli strumenti finanziari (es. titoli azionari emessi dalla cooperativa) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  • il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
  • l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento delle società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Queste limitazioni, infatti, tendono a rafforzare il carattere mutualistico dell'impresa sotto due profili:

  • la salvaguardia del carattere mutualistico in base al quale il vantaggio dei soci deve realizzarsi attraverso gli scambi mutualistici e non attraverso la remunerazione del capitale;
  • l'accumulazione indivisibile degli utili perseguiti, per consentire alla cooperativa di rafforzare il proprio patrimonio a vantaggio dei soci futuri.

Il ristorno le quote ed il prestito sociale nella società cooperativa

Il ristorno consente la ridistribuzione ai soci del profitto realizzato dalla cooperativa relativamente all'attività svolta con i soci stessi. La distribuzione è proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici che i soci hanno intrattenuto con la cooperativa nel corso dell'esercizio.

Il ristorno può consistere:

  • in un'integrazione dei salari (nel caso delle cooperative di lavoro), che non può superare il 30% dei salari correnti corrisposti nell'esercizio sociale;
  • in un rimborso di costi o aumento di ricavi dell'attività svolta con il socio.

Il ristorno ai soci può essere erogato in forma liquida oppure mediante aumento del capitale sociale (in questo caso è ammessa la deroga ai limiti massimi di partecipazione al capitale) o per emissione di
strumenti finanziari.

Per quanto riguarda quote e azioni, invece, il valore nominale di ciascuna azione o quota può variare tra un minimo di 25 e un massimo di 500 e.

La quota massima di capitale che ogni socio cooperatore può detenere nella cooperativa è di 100.000 e. (art. 2525 del codice civile, comma 1 e 2). Tali limiti non si applicano nel caso di conferimenti in natura o di crediti, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche e ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

In tal modo possono essere superati i limiti massimi di cui sopra, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

Queste disposizioni si applicano anche alle azioni dei soci sovventori. La quota di utili destinata ad aumento gratuito del capitale sociale non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale è soggetto a imposta, a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni.

Infine, i soci possono finanziare la cooperativa anche attraverso il prestito sociale, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • le somme raccolte da ciascun socio non possono superare determinati limiti (dal 01/01/04, 60.063 e per le cooperative di produzione e lavoro, le cooperative agricole e le coo-perative edilizie e 30.031 e per le restanti cooperative);
  • le somme devono essere destinate esclusivamente al finanziamento delle attività sociali;
  • la cooperativa deve osservare i requisiti mutualistici ed è sottoposta alla disciplina dettata in materia dalla Banca d'Italia.

La struttura societaria di una società cooperativa

Andiamo ora ad affrontare la questione della struttura societaria che deve essere costituita in una società cooperativa.

Le cooperative sono società a capitale variabile.

Il capitale non è quindi determinato in un ammontare prestabilito, ma varia in ragione della variabilità del numero dei soci e della loro quota di individuale di partecipazione.

Le società, in quanto persone giuridiche, operano attraverso organi, svolgono cioè le loro funzioni attraverso persone fisiche alle quali vengono attribuiti determinati incarichi.
Gli organi sono sia individuali (ad es. il presidente, in quanto rappresentante legale, l'amministratore unico), che collegia-li (l'assemblea dei soci, il collegio sindacale, il consiglio di amministrazione, gli amministratori).

Se durante lo svolgimento del proprio lavoro il socio deve sottostare ai propri superiori per una migliore organizzazione e distribuzione delle competenze tecniche, durante i momenti di attività sociale, il cui massimo esempio è rappresentato dall'assemblea dei soci, il socio non è più in un rapporto di gerarchia, ma di totale parità con il resto della compagine sociale.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, a seconda degli argomenti posti all'ordine del giorno. In alcune ipotesi vi è l'obbligo delle assemblee separate (art. 2540 del codice civile).

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. È possibile il differimento del termine di convocazione fino a 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o ricorrano particolari esigenze.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso che deve contenere il luogo, l'ora di convocazione e l'ordine del giorno. La convocazione può essere effettuata con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o in un quotidiano indicato nello statuto almeno 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea, oppure con altri mezzi comunque idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso da parte dei soci.

Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate in via statutaria e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

All'assemblea possono partecipare tutti i soci iscritti a libro soci e hanno diritto di voto solo i soci cooperatori che risultano iscritti a libro soci da almeno novanta giorni. È possibile il voto per delega, ma i delegati devono essere soci. Ogni socio può rappresentare fino a un massimo di dieci soci. I possessori di strumenti finanziari hanno diritto di voto con particolari limitazioni.

Nelle cooperative vale il principio di una testa un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute o il valore della quota. Per i soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non più di cinque, in relazione dell'ammontare della quota o al numero dei loro membri.

Anche ai soci detentori di strumenti finanziari può essere attribuito il diritto al voto, che in nessun caso può essere superiore a 1/3 dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti.

Nelle cooperative di "supporto" dove è presente la figura del "socio/imprenditore" è possibile attribuire un voto plurimo a una categoria di soci (superando quindi il principio di una testa un voto), in ragione dell'intensità nella partecipazione allo scambio mutualistico. L'attribuzione del voto plurimo è però condizionata da una duplice limitazione:

  • individuale: ciascun "socio pesante" non può esprimere più di 1/10 dei voti in ciascuna assemblea generale;
  • di categoria: alla categoria non può essere attribuito più di 1/3 dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Il consiglio di amministrazione è l'organo che nella società ha il compito di gestire l'impresa sociale, secondo l'indirizzo strategico determinato dall'assemblea dei soci e nei limiti fissati dallo statuto.
Il consiglio di amministrazione è subordinato all'assemblea, che lo elegge e della cui fiducia deve godere nel corso di tutto il mandato.

Gli amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi. Sono rieleggibili per ulteriori mandati di durata massima triennale. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori devono essere per la maggioranza scelti tra i soci persone fisiche o i rappresentanti di persone giuridiche socie.

Possono anche essere nominati amministratori persone non socie, ma misura minoritaria. All'interno del consiglio di amministrazione viene eletto un presidente, che ha la rappresentanza legale della società e che ha il compito di convocare il consiglio di amministrazione fissando l'ordine del giorno e provvedendo che le informazioni in ordine alle materie da trattare siano fornite a tutti i consiglieri.

Inoltre l'atto costitutivo delle cooperative può riservare la nomina di alcuni amministratori a particolari categorie di soci (di alcune zone o portatori di interessi professionali differenziati); la norma è particolarmente significativa perché dimostra il collegamento tra la cooperativa e le categorie sociali di cui essa è espressione.

In luogo del consiglio di amministrazione (in special modo nelle coop-srl), può essere nominato un amministratore unico che deve essere obbligatoriamente socio.

La riforma del diritto societario ha introdotto inoltre nuovi modelli amministrativi, diversi da quello tradizionale che potranno essere adottati anche dalle società cooperative.

Per le coop-spa:

  • il sistema monistico: l'assemblea nomina il consiglio di amministrazione che ha il compito di gestione della società e nomina al suo interno il comitato per il controllo sulla gestione che svolge le funzioni del collegio sindacale, con esclusione dell'attività di controllo contabile;
  • il sistema dualistico: l'assemblea nomina il consiglio di sorveglianza che ha il compito di approvare il bilancio, svolge le funzioni del collegio sindacale, riferisce all'assemblea e infine nomina e revoca il consiglio di gestione, il cui compito è la gestione della società.

Per le coop-srl sono possibili forme di amministrazione congiuntiva e disgiuntiva.

Il collegio sindacale, invece, è composto da 3 membri effettivi (di cui 1 presidente) e 2 membri supplenti, scelti tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci e dura in carica 3 anni.

È obbligatoria la nomina del collegio sindacale in ciascuna delle seguenti ipotesi:

  • se è previsto l'obbligo di nomina in statuto;
  • se la cooperativa effettua l'emissione di strumenti finanziari non partecipativi;
  • quando si superano i limiti dimensionali previsti dagli artt.2477 e 2435-bis c.c.;
  • Capitale sociale> 120.000 e

Oppure per due esercizi consecutivi si superano due dei seguenti limiti:

  • Attivo> 3.125.000 e;
  • Ricavi> 6.250.000 e;
  • Dipendenti medi> 50.

Il collegio sindacale è l'organo che controlla lo svolgimento dell'attività sociale. Al collegio sindacale spettano, in sintesi, le seguenti funzioni:

  • Controllo amministrativo:
    • vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
    • vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
    • relaziona in occasione dell'approvazione del bilancio sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
  • Controllo contabile:
    • verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale,della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
    • verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
    • esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il collegio sindacale può effettuare sia il controllo amministrativo che quello contabile, oppure il collegio sindacale effettua solo il controllo amministrativo mentre il controllo contabile è affidato a un revisore esterno o a una società di revisione.

È obbligatoria l'assegnazione disgiunta del controllo amministrativo e contabile nelle società che redigono il bilancio consolidato o fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
Le cooperative che adottano il quadro normativo di riferimento spa, e che non sono obbligate alla nomina del collegio sindacale, devono comunque nominare un revisore contabile per il controllo contabile. Tale obbligo non compete alle cooperative-srl.

Tra i principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale (l'organizzazione internazionale delle cooperative) è affermato anche quello della collaborazione tra le imprese cooperative. Anche nel nostro paese si verificano intensi rapporti economici e finanziari tra le cooperative. Sul piano giuridico questi rapporti si realizzano soprattutto attraverso lo strumento dei consorzi cooperativi e attraverso la partecipazione delle imprese mutualistiche in società di capitali (ordinarie).

I consorzi sono organismi nati per realizzare specifici servizi quali: acquisti di materie prime, commercializzazione di prodotti, svolgimento in comune di determinate attività.

Con la riforma del diritto societario è stato inoltre introdotto l'istituto del "gruppo cooperativo paritetico" (art. 2545-sep-ties del codice civile) con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese.

Attualmente sono previsti tre diversi regimi di controllo:

  • le cooperative di maggiori dimensioni sono obbligate a sottoporsi alla certificazione di bilancio (oltre alla vigilanza amministrativa di cui al punto successivo);
  • le cooperative "medie" sono sottoposte a ispezione amministrativa annuale da parte di funzionari designati dalle Associazioni cooperative (se associate) ovvero dal Ministero delle Attività Produttive (attraverso le Direzioni Provinciali del Lavoro);
  • le cooperative di minori dimensioni sono assoggettate a ispezione amministrativa biennale.

Questi controlli, che si aggiungono a quelli operanti verso tutte le società, tendono a garantire la trasparenza di gestione e il corretto funzionamento amministrativo della cooperativa verificando non soltanto la contabilità e il bilancio ma anche il rispetto della mutualità nella gestione degli affari sociali e la loro regolarità rispetto alle norme di legge e statutarie.

Come si costituisce legalmente una società una cooperativa

Per prima cosa, è bene notare che la cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, cioè redatto dal Notaio.

L'atto costitutivo, di cui è parte integrante lo statuto, deve contenere:

  • per ogni socio persona fisica: dati anagrafici, codice fiscale, professione;
  • per ogni socio persona giuridica: denominazione, sede, codice fiscale nonchè generalità del delegato a rappresentare la società nella cooperativa;
  • nomina dei primi organi sociali: consiglio d'amministrazione (tra cui presidente e vice presidente), eventuale collegio sindacale (tra cui presidente, membri effettivi e membri supplenti) e incaricato del controllo contabile.

Lo statuto, strumento basilare che fissa le regole generali della società, deve indicare:

  • denominazione, sede e durata della società;
  • requisiti mutualistici;
  • scopo e oggetto sociale;
  • tipologie di soci previste;
  • condizioni per l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
  • organi sociali e loro funzionamento;
  • composizione del patrimonio sociale;
  • norme per l'approvazione del bilancio e per la ripartizione degli utili e del ristorno;
  • eventuale clausola arbitrale per le controversie.

Inoltre, i rapporti tra la cooperativa e i soci possono essere disciplinati da regolamenti specifici. Tali regolamenti devono essere approvati dall'assemblea.

L'atto costitutivo, infine, viene depositato, a cura del notaio, presso il Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale.

L'iscrizione è obbligatoria per tutte le cooperative indipendentemente che siano a mutualità prevalente o non prevalente. L'albo è tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive che si avvale degli uffici presso le Camere di Commercio ed è composto da due sezioni: Cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente.

Le cooperative iscritte all'albo sono inserite in categorie specifiche determinate dall'attività svolta. Il numero di iscrizione a tale albo deve essere indicato negli atti e nella corrispondenza della cooperativa.

Gli otto principi fondanti per la costituzione di una società cooperativa

Riassumendo quanto esplicato nei precedenti paragrafi, dunque, l'impresa cooperativa è caratterizzata da otto principi fondanti.

L'impresa cooperativa è caratterizzata da alcuni principi fondanti:

  1. Una testa, un voto
  2. La partecipazione
  3. La natura mutualistica
  4. La natura non speculativa
  5. La porta aperta
  6. La solidarietà intergenerazionale
  7. La solidarietà intercooperativa
  8. La mutualità verso l'esterno
  9. UNA TESTA UN VOTO

    La cooperativa è l'unica forma imprenditoriale che non consente la concentrazione in poche mani della proprietà di una società. Qualunque sia la quota di capitale posseduta, il valore del socio in assemblea è sempre uguale ad uno.

    LA PARTECIPAZIONE

    Sono i soci che amministrano la cooperativa.

    LA NATURA MUTUALISTICA

    Il fine di una cooperativa non è il profitto, ma quello di realizzare gli scambi mutualistici con i soci.

    LA NATURA NON SPECULATIVA

    Nel momento dello scioglimento, i soci non possono dividersi il patrimonio della cooperativa, né possono vendere la società nel suo complesso. La legge consente una tassazione agevolata degli utili, a condizione che siano reinvestiti per lo sviluppo della cooperativa stessa.

    LA PORTA APERTA

    La cooperativa è una struttura aperta. Chiunque ne condivida i principi mutualistici può chiedere di farne parte.

    LA SOLIDARIETA' INTERGENERAZIONALE

    La cooperativa tende a conservarsi nel tempo per le generazioni future, alimentando un circuito virtuoso d'investimento e innovazione ed il trasferimento delle competenze e abilità fra soci anziani e giovani.

    LA SOLIDARIETA' INTERCOOPERATIVA

    Condividendo gli stessi principi, tra le cooperative si attuano forme di solidarietà sia nello sviluppo che nel consolidamento sul mercato. Ciò consente a qualunque impresa di essere parte integrante di un movimento che vuole affermare valori di efficienza e di solidarietà.

    LA MUTUALITA' VERSO L'ESTERNO

    Tra le missioni delle cooperative vi è quella di favorire con contributi diretti ed indiretti, la nascita di nuove cooperative. A questo fine tutte le cooperative destinano il 3% dei propri utili ad un fondo mutualistico finalizzato alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

    La società cooperativa in nove punti

    Un utile vademecum per chiarire ulteriormente le idee al lettore: le nove domande che chiunque si deve porre prima di costituire una società cooperativa.

    Quali sono le caratteristiche distintive dell'impresa cooperativa?

    L'impresa cooperativa è un'impresa costituita da almeno 3 soci e può avere la forma della S.r.l o della S.p.A.

    La cooperativa pone al centro le persone, per questo pone dei limiti alla remunerazione del capitale, garantendo così la centralità dei soci.

    Tra i principi fondamentali che regolano l'impresa cooperativa:

    • Democrazia: La cooperativa è un'impresa "democratica" che prevede un forte controllo da parte dei soci secondo il principio "una testa, un voto", indipendentemente dalla propria quota sociale.
    • Mutualità: Il rapporto mutualistico si realizza tra soci e cooperativa e descrive vantaggi e obblighi reciproci. La mutualità può avere forme diverse:vantaggi, benefici o migliori condizioni. L'essenza del rapporto mutualistico è il "ristorno", un vantaggio che viene riconosciuto ai soli soci, non indistintamente e in modo eguale ma proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi avuti con la cooperativa.
    • Intergenerazionalità: L'impresa cooperativa prevede l'indivisibilità del patrimonio e il reimpiego degli utili nell'impresa stessa, garantendo così lavoro stabile, sviluppo nel tempo e stabilità economica della società. Queste condizioni rendono l'impresa cooperativa un' impresa "sostenibile" e attenta alle opportunità delle generazioni future.

    Perché fare una cooperativa e non un'impresa diversa, quali vantaggi ci sono?

    Essere padroni di sé stessi, poter decidere liberamente insieme agli altri soci senza doversi sottomettere alle decisioni di altri.

    La cooperativa è un'impresa che attenua la conflittualità interna, proprio grazie alla forte partecipazione democratica dei soci ai processi decisionali.

    Inoltre l'impresa cooperativa non necessita di un capitale minimo per essere costituita a differenza delle altre imprese di capitali. La cooperativa è un'impresa che rivolge particolare attenzione alle persone e alla comunità in cui opera, non può "delocalizzare", garantisce una forte flessibilità organizzativa che si concretizza con la possibilità di realizzare patti sociali tra i soci per organizzarsi liberamente garantendo sempre e comunque gli interessi dell'impresa stessa.

    La cooperativa è un ente non-profit?

    La cooperativa è un'impresa a tutti gli effetti, non è un'associazione non-profit, né un'associazione di volontariato; quello che la caratterizza è la ripartizione degli utili:

    • rispetto agli enti non-profit infatti è prevista la possibilità di dividere parte degli utili tra i soci
    • rispetto alle altre società di capitali invece ha un obbligo a reinvestire la gran parte degli utili nell'impresa.

    La cooperativa finalizza la maggior parte degli utili al conseguimento degli obiettivi dei soci e in tal senso li destina alla patrimonializzazione della società., mentre le altre società devono remunerare i soci proporzionalmente alla propria partecipazione societaria.

    Una particolare tipologia di cooperative è quella delle cooperative sociali, che essendo onlus per legge, rientrano nella categoria del non-profit.

    Quali tipologie di cooperative esistono?

    Le cooperative possono essere di lavoro in cui i soci sono i lavoratori stessi, di consumo e utenza: in cui i soci sono i consumatori o utenti, mentre nelle cooperative di dettaglianti sono i commercianti; le cooperative agricole: oltre ad essere cooperative di lavoro, possono essere anche di conferimento, in cui il socio "conferisce" appunto alla cooperativa i propri prodotti affinché questa possa ottenere un prezzo migliore sul mercato. Le cooperative sociali possono essere cooperative di utenza nel caso delle cooperative di tipo A o di lavoro nelle cooperative di tipo B.

    Le imprese cooperative operano in tutti i settori produttivi su tutto il territorio nazionale:

    • Produzione e lavoro: manifatturiero, industriale, edilizia, meccanico, energia, consulenza
    • Servizi: web, manutenzione, vigilanza, logistica, trasporti, ristorazione, global service
    • Grande distribuzione: consumatori, utenza, dettaglianti
    • Agricoltura e pesca: coltivazione, allevamento, trasformazione, pesca
    • Turismo: servizi per il turismo, accoglienza
    • Cultura e media: stampa, internet, servizi culturali e museali, organizzazione eventi
    • Credito, finanza, assicurazioni: servizi bancari, servizi finanziari, servizi assicurativi
    • Salute e sociale: sanità, benessere, disabilità, infanzia, disagio sociale
    • Abitazione: politiche abitative, efficientamento energetico

    Cosa bisogna fare per aprire una cooperativa?

    Per trasformare un'idea progettuale d'impresa in una impresa cooperativa è necessario:

    • Essere almeno 3 soci
    • Redigere l'Atto costitutivo e lo statuto per atto pubblico
    • Iscrizione nel Registro delle imprese
    • Attribuzione del codice fiscale e della partita I.V.A.
    • Comunicazione d'inizio attività all'Agenzia dell'Entrate e alla Camera di Commercio
    • Iscrivere la cooperativa all'Albo nazionale delle Cooperative Per conoscere in dettaglio le informazioni necessarie per gli atti si rinvia al codice civile

    Quanto costa costituire una cooperativa?

    Per la cooperativa non è previsto un valore minimo di capitale sociale, la quota sociale minima per ogni socio è di 25 euro fino ad un massimo di 500 euro a quota per una partecipazione massima di 100.000 euro.

    Il capitale iniziale deve comunque essere adeguato agli scopi prefissati e ad affrontare le spese iniziali per:

    • Notaio (per la redazione dello statuto)
    • Iscrizione al Registro delle Imprese
    • Iscrizione all'Albo nazionale

    A queste possono aggiungersi ulteriori spese di consulenza per la redazione del regolamento e del business plan (altamente consigliato).

    La cooperativa deve ogni anno destinare almeno il 30% degli utili netti a riserva indivisibile volto alla patrimonializzazione dell'impresa e versare il 3% dei propri utili ad un fondo mutualistico per la promozione dell'impresa e del modello cooperativo.

    È vero che ci sono vantaggi fiscali?

    Le cooperative hanno alcuni vantaggi fiscali in relazione al fatto che parte degli utili della cooperativa non vengono distribuiti tra i soci, ma vengono nuovamente investiti nell'impresa, al fine di garantirne la continuità nel tempo, favorire le nuove generazioni, creare nuove opportunità di crescita e di occupazione

    Lo Stato decide quindi di "premiare" il ruolo sociale dell'impresa cooperativa.

    Il regime fiscale per le cooperative prevede che la parte degli utili che le cooperative destinano a riserve patrimoniali indivisibili tra i soci non concorrano a formare il reddito imponibile della società a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuire tali riserve patrimoniali tra i soci (sia durante la vita dell'impresa che al suo scioglimento).

    I vantaggi fiscali si applicano in misura maggiore quando la cooperativa è a mutualità prevalente, cioè opera principalmente con i propri soci.

    Da ricordare inoltre che la quota del 3% da destinare al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione è fiscalmente deducibile .

    Come funziona la cooperativa e come viene amministrata?

    Le cooperative hanno gli stessi organi sociali previsti per le società di capitali: assemblea, consiglio di amministrazione o amministratore unico, collegio sindacale.

    Le modalità di svolgimento dell'assemblea sono fondamentalmente le stesse previste nelle altre forme societarie, l'unica vera peculiarità è il principio "una testa, un voto", in base alla quale ogni socio può esprimere un solo voto a prescindere dalla propria partecipazione al capitale sociale. Esiste solo una deroga che prevede nelle cooperative di lavoro la possibilità per i soci finanziatori di esprimere più voti fino ad un massimo di 1/3 dei voti dell'assemblea (la proporzione deve essere sempre rispettata in assemblea e mantenere la proporzione anche sulle presenze effettive) allo scopo di evitare che possano condizionare la vita e le scelte della società.

    Il Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico può delegare proprie funzioni a o uno o più membri così come nelle altre società di capitali, ma non può esercitare tale facoltà su alcune materie per le quali è previsto l'obbligo di deliberare in forma collegiale: ammissione di nuovi soci, il recesso del socio, l'esclusione del socio, le decisioni che incidono sul rapporto mutualistico. Su queste ultime è opportuno che lo statuto dia indicazioni precise sulla remunerazione della prestazione mutualistica, sul ristorno, sul conferimento.

    Il Collegio sindacale ha gli stessi requisiti e compiti previsti nelle altre società, ma non tutte le cooperative (sia quelle a modello s.p.a. che quelle a modello s.r.l.) hanno l'obbligo di istituire il collegio sindacale.

    Quali sono gli strumenti per finanziare l'impresa cooperativa?

    Il movimento cooperativo ha al suo interno numerosi strumenti finanziari in grado di finanziare la cooperativa nella fase di start up, nella fase di consolidamento e patrimonializzazione e supportarla nella fase di espansione e investimento.

29 Ottobre 2015 · Andrea Ricciardi


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