Convivenza di fatto (non anagrafica) e diritto di abitazione della convivente superstite

Il mio compagno, proprietario dell'appartamento in cui abbiamo convissuto negli ultimi dieci anni, è deceduto il mese scorso: io convivevo di fatto con lui, anche se ho residenza anagrafica in altro comune.

I figli, eredi, pretendono che io lasci immediatamente libero l'appartamento. Posso oppormi a tale richiesta?

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza 10377/2017, ha chiarito che la convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità.

tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata.

h3 "class="evidenzia">Con riferimento al diritto di abitazione, in particolare, per il convivente di fatto superstite occorre far riferimento al comma 42 della legge 76/2016 secondo cui in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza (ed in assenza di figli della coppia more uxorio) il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni (in pratica per un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente a consentite al convivente superstite di provvedere in altro modo a soddisfare l'esigenza abitativa).

Infine, riguardo all'accertamento della stabile convivenza, l’Agenzia delle Entrate (circolare 7/2018) ha precisato che lo status di convivente può essere riconosciuto sulla base di una autocertificazione, sebbene la convivenza con il de cuius non risulti da alcun registro anagrafico e la convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del defunto.

24 Febbraio 2020 · Marzia Ciunfrini


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