Conversione e riduzione del pignoramento » L'ultima opportunità per il debitore


Indice dei contenuti dell'articolo

Grazie alla conversione del pignoramento, il debitore può chiedere di sostituire ai beni o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai crediti intervenuti, comprensivo del capitale e delle spese.

In tal modo i beni pignorati vengono liberati e tornano nella disponibilità del debitore.

Quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese dell’esecuzione e dei crediti dovuti al creditore pignorante e agli eventuali creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, il debitore può presentare al giudice dell’esecuzione un’istanza (anche orale) di riduzione del pignoramento.

L’istanza può essere proposta in qualsiasi fase della procedura esecutiva, finché non si sia proceduto alla vendita dei beni. La riduzione può essere disposta anche d’ufficio.

Il giudice decide con ordinanza non impugnabile, sentito il creditore pignorante.

9 Gennaio 2015 · Andrea Ricciardi

Indice dei contenuti dell'articolo


Assistenza gratuita - Cosa sto leggendo

Richiedi assistenza gratuita o ulteriori informazioni su conversione e riduzione del pignoramento » l'ultima opportunità per il debitore. Clicca qui.

Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) e visualizzare il form per l'inserimento, devi prima accedere. Potrai accedere velocemente come utente anonimo.

» accesso rapido anonimo (test antispam)

  • tony86 10 Gennaio 2015 at 09:10

    Salve a tutti volevo un chiarimento un paio di anni fa mi hanno arrestato e mi hanno fatto anche una multa pecuniaria adesso è arrivata la cifra di 14000€ adesso vorrei sapere visto che sono nudo proprietario possono attaccarsi alla proprietà se lascio scadere il termine di pagamento? E dopo la scadenza si può mettere d accordo di pagare? Oppure questa pena pecuniaria si può anche scontare con qualche periodo di servizi sociali? orario? firma? Aiutatemi a capire grazie

    • Ludmilla Karadzic 10 Gennaio 2015 at 09:53

      Quando si commette un reato il giudice, se sussistono determinate condizioni regolate per legge, può commutare la pena in una sanzione pecuniaria oppure concedere di scontare la pena agli arresti domiciliari o, ancora, con l’affidamento ai servizi sociali.

      In italia, il mancato pagamento dei debiti non costituisce più un reato. Se il creditore si rivolge al giudice, per ottenere il rimborso di quanto gli è dovuto, l’unica misura che può essere disposta nei confronti del debitore è la riscossione coattiva. Ovvero il pignoramento e la successiva espropriazione, con vendita all’asta, di un bene di proprietà del debitore oppure il pignoramento, nella misura massima del 20% mensile, dello stipendio o della pensione da quest’ultimo percepiti. Quindi, non c’è alcuna possibilità di saldare il proprio debito tramite affidamento ai servizi sociali o similia: in pratica al creditore servono i soldi, e, al massimo, potrebbe accettare il rimborso attraverso qualche periodo di schiavitù o di lavori forzati del debitore, a proprio servizio e vantaggio, se ciò fosse ammesso, e non lo è, dalla legge.

      La nuda proprietà di un immobile è un bene che può essere pignorato ed espropriato. Il suo valore (così come quello dell’usufrutto) si determina in base a tabelle attuariali che tengono conto dell’età dell’usufruttuario nonché del valore commerciale dell’immobile libero da diritti reali di godimento (usufrutto).

      Al mancato pagamento della multa segue la notifica di una cartella esattoriale e dopo sessanta giorni, se il debitore non ottempera e non ricorre, possono avere inizio le procedure di riscossione coattiva. Una volta che la nuda proprietà dell’immobile è sottoposta a pignoramento e ne è disposta la vendita all’asta, al nudo proprietario, debitore insolvente, resta un’ultima chance per evitare l’espropriazione.

      Egli può richiedere al giudice la conversione del pignoramento, cioè il pagamento immediato del debito per cui l’escussione coattiva è stata avviata, più interessi di mora e spese legali. Naturalmente, nella conversione del pignoramento non è ammessa la rateizzazione del debito, che, invece, può essere richiesta al concessionario della riscossione (Equitalia) prima che scadano i 60 giorni successivi alla notifica della cartella esattoriale, risparmiando pure le spese legali relative alla successiva, eventuale, procedura di espropriazione.