Conversione e riduzione del pignoramento – strategie praticabili dal debitore

Conversione del pignoramento - sospensione in seguito a versamento di un importo pari ad un quinto del debito per cui si procede

La conversione del pignoramento può essere vista anche come uno strumento a cui ricorrere, extrema ratio, per sospendere (qualche mese) la procedura di vendita di un immobile all'asta, attraverso il versamento di un importo, pari o superiore ad un quinto del valore del debito per cui il creditore procede.

Operazione che può essere perfezionata anche nel corso della prima udienza, quando, appunto, vengono fissate, nel dettaglio, le procedure esecutive e, in pratica, decisa la data ultima per la vendita all'asta dell'immobile.

A supporto, il comma terzo dell'articolo 492 del codice di procedura civile Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Ed i comma primo e secondo dell'articolo 495 del codice di procedura civile: In qualsiasi momento anteriore alla vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La conversione del pignoramento può essere richiesta una volta sola. Ce lo ricorda il settimo comme dell'articolo 495 del codice di procedura civile L'istanza (di conversione del pignoramento numero d.r.) può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità.

Conversione del pignoramento - chiedere la rateizzazione del debito solo se si è sicuri di poter adempiere alle obbligazioni assunte con il piano di rientro dal debito

Il comma quarto dell'articolo 495 del codice di procedura civile prevede che Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di nove mesi la somma determinata a norma del comma 3, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.

Dunque è possibile corrispondere l'importo a debito e liberare il bene pignorato, con una rateizzazione di nove mesi, il tempo necesario a mettere al mondo un figlio dopo il concepimento. Ma, attenzione. Il comma successivo, il quinto, dello stesso articolo, dispone che Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del comma 3, ovvero ometta o ritardi di oltre quindici giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel comma 4, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

In altri termini, se pur di liberare il bene pignorato il debitore non effettua una realistica analisi sulla sostenibilità dell'impegno finanziaro assunto con il giudice, egli rischia di finire, come si dice in terra partenopea, "cornuto e mazziato". Magari paga per otto mesi e poi l'immobile pignorato finisce comunque all'asta perchè l'amico, il familiare di turno, la banca, la finanziaria o l'usuraio della porta accanto forniscono la vile pecunia con qualche giorno di ritardo. Perdendo soldi versati e bene pignorato (Filippo e 'o panaro)

Riduzione del pignoramento - quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo del debito per cui si procede

Attraverso la riduzione del pignoramento viene in aiuto al debitore sottoposto ad esecuzione l'articolo 496 del codice di procedura civile Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.

Spesso il creditore non va troppo per il sottile nell'individuazione dei beni da pignorare, con un approccio che può definirsi del tipo numero del codice civile (ndò cojo, cojo, in gergo dialettale romanesco). In questo modo, tuttavia, si espone al rischio di vanificare la procedura di pignoramento se dall'altra parte trova un debitore difeso da un legale appena attento.

La riduzione del pignoramento esplica, se così possiamo dire, una sorta di tutela in favore del debitore per evitare, o almeno limitare, abusi a suo danno E' possibile ottenerla, mettendo palla al centro, quando esiste una sproporzione tra il credito preteso e il valore del bene che si intende espropriare. In questi casi è bene farsi assistere da un consulente tecnico di parte che possa vigilare sull'operato e sui contenuti della perizia stilata dal CTU. Il più della volte la spesa in onorari professionali viene ampiamente ripagata ...

Si tratta, in pratica, di un'ottima occasione per sfruttare a proprio vantaggio l'errore commesso dal creditore e costringerlo, così, ad accettare un accordo a saldo stralcio.

1 Novembre 2012 · Lilla De Angelis


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