Quando assumere un debito può salvare dal carcere e quando l’inadempimento può comportare la libertà vigilata

Il giudice penale, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà vigilata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla con una pena pecuniaria (ammenda).

Secondo la normativa vigente il giudice può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta, ma non può, tuttavia, sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

L'ammenda non corrisposta per insolvibilità del condannato si riconverte nella libertà vigilata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.

Quando e’ accertata l'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la riconversione (dalla pena pecuniaria alla libertà vigilata): il giudice di sorveglianza provvede previo accertamento dell'effettiva insolvibilità del condannato, o della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena se essa non e’ stata disposta con la sentenza di condanna, oppure può differire la riconversione (dalla pena pecuniaria a quella di libertà vigilata) per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento della riconversione, oppure, Se la pena pecuniaria è stata rateizzata, viene ordinata la riconversione della pena pecuniaria in libertà vigilata, in rapporto all'importo non ancora pagato.

Per quanto attiene la possibilità, per il giudice, di considerare la solvibilità dell’imputato ai fini della sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, va applicato il principio di diritto secondo il quale la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, si riferisce soltanto alla semidetenzione e alla libertà vigilata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva.

In pratica,il giudice, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, deve tenere conto delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche. La conversione della pena pecuniaria non può essere negata sulla base di una possibile insolvenza dell'imputato, ma va valutata nell'ottica della funzione rieducativa della pena, a prescindere dalle condizioni economiche del condannato.

Così, in tema di conversione delle pene detentive brevi in pene pecuniarie, i giudici della sezione penale della Corte di cassazione hanno argomentato la sentenza 36636/2017.

12 Settembre 2017 · Giovanni Napoletano




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!