Controllo a distanza dei lavoratori e misure per la privacy » La guida alle novità contenute nel Jobs Act

Controllo a distanza per i lavoratori e misure per la privacy » La guida alle novità contenute nel Jobs Act

Vi presentiamo un'utile guida sulle nuove misure di controllo a distanza per i lavoratori introdotte con il Jobs Act: un focus sulle opzioni di monitoraggio e uso delle informazioni rilevate.

Con la pubblicazione nel numero 221 della Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2015, è entrato in vigore il Decreto Legislativo recante Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

Unitamente agli altri decreti attuativi del progetto di riforma del lavoro, il Jobs Act, questo testo affronta, in particolare, l’aggiornamento di un insieme di regole e procedure alla luce delle innovazioni tecnologiche intervenute nei modelli e nei contesti aziendali lavorativi e produttivi.

Comunque, con la legge attuativa del Jobs Act, restano i vincoli sull'installazione delle apparecchiature per controllare l’attività lavorativa, ma arrivano delle nuove regole che disciplinano il controllo a distanza su impianti e strumenti.

Dunque, con la riforma dei controlli a distanza sarà possibile in azienda installare apparecchiature in grado di controllare i dipendenti?

Vediamolo nel prosieguo dell'articolo

Come il jobs act va a modificare l'articolo 4 dello statuto dei lavoratori

Le misure, contenute nel jobs act, sui controlli a distanza dei lavoratori, vanno a modificare l'articolo 4 dello statuto dei lavoratori: vediamo come.

La norma sugli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo contenuta nello schema di decreto legislativo in tema di semplificazioni, adegua la normativa contenuta nell'art.4 dello Statuto dei lavoratori – risalente al 1970 - alle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

La norma non "liberalizza", dunque, i controlli ma si limita a fare chiarezza circa il concetto di "strumenti di controllo a distanza" ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso questi strumenti, in linea con le indicazioni che il Garante della Privacy ha fornito negli ultimi anni e, in particolare, con le linee guida del 2007 sull'utilizzo della posta elettronica e di internet.

Come già la norma originaria dello Statuto, anche questa nuova disposizione prevede che gli strumenti di controllo a distanza, dai quali derivi anche la possibilità di controllo dei lavoratori, possono essere installati

  • esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;
  • ed esclusivamente previo accordo sindacale o, in assenza, previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o del Ministero.

La modifica all'articolo 4 dello Statuto chiarisce, poi, che non possono essere considerati "strumenti di controllo a distanza" gli strumenti che vengono assegnati al lavoratore "per rendere la prestazione lavorativa" (una volta si sarebbero chiamati gli "attrezzi di lavoro"), come pc, tablet e cellulari.

In tal modo, viene fugato ogni dubbio - per quanto teorico- circa la necessità del previo accordo sindacale anche per la consegna di tali strumenti.

L'espressione "per rendere la prestazione lavorativa" comporta che l'accordo o l'autorizzazione non servono se, e nella misura in cui, lo strumento viene considerato quale mezzo che "serve" al lavoratore per adempiere la prestazione: ciò significa che, nel momento in cui tale strumento viene modificato (ad esempio, con l'aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall'ambito della disposizione.

In tal caso, infatti, da strumento che "serve" al lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al datore per controllarne la prestazione. Con la conseguenza che queste "modifiche" possono avvenire solo alle condizioni ricordate sopra: la ricorrenza di particolari esigenze, l'accordo sindacale o l'autorizzazione.

Perciò, è bene ribadirlo, non si autorizza nessun controllo a distanza; piuttosto, si chiariscono solo le modalità per l'utilizzo degli strumenti tecnologici impiegati per la prestazione lavorativa ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti con questi strumenti.

Il nuovo articolo 4, peraltro, rafforza e tutela ancor meglio rispetto al passato la posizione del lavoratore, imponendo:

  • che al lavoratore venga data adeguata informazione circa l'esistenza e le modalità d'uso delle apparecchiature di controllo (anche quelle, dunque, installate con l'accordo sindacale o l'autorizzazione della DTL o del Ministero);
  • e, per quanto più specificamente riguarda gli strumenti di lavoro, che venga data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità di effettuazione dei controlli, che, comunque, non potranno mai avvenire in contrasto con quanto previsto dal Codice privacy. Qualora il lavoratore non sia adeguatamente informato dell'esistenza e delle modalità d'uso delle apparecchiature di controllo e delle modalità di effettuazione dei controlli dal nuovo articolo 4 discende che i dati raccolti non sono utilizzabili a nessun fine, nemmeno a fini disciplinari.

Cosa cambia e non con le nuove misure del jobs act per il controllo a distanza dei lavoratori dipendenti

Vediamo, nel pratico, che cosa cambia, effettivamente, e cosa no con le nuove misure di attuazione del jobs act per i controlli a distanza dei lavoratori dipendenti.

A quanto pare, dunque, la nuova norma, come precisato dal Ministero del Lavoro, non vuole liberalizzare i controlli ai lavoratori ma chiarire il concetto di “strumenti di controllo a distanza” e relativi limiti in conformità con la normativa in materia di Privacy.

Infatti, come già previsto in origine, è possibile per il datore di lavoro utilizzare impianti audiovisivi o simili anche per il controllo a distanza dei lavoratori (c.d. Strumenti di controllo a distanza) esclusivamente per finalità organizzative e produttive, sicurezza e tutela del patrimonio aziendale, previo accordo con i rappresentanti sindacali in azienda (in assenza, previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o del Ministero).

Al contrario non possono essere considerati strumenti di controllo a distanza, e quindi non necessitano di accordo con le rappresentanze sindacali, tutti quegli strumenti aziendali assegnati al lavoratore per espletare l’attività lavorativa, che permettano un qualche controllo a distanza (a titolo esemplificativo: pc, cellulari, tablet, badge per la registrazione delle presenze).

Le informazioni eventualmente raccolte tramite l’utilizzo degli strumenti aziendali possono essere usate dal datore di lavoro, esclusivamente previa adeguata informativa al lavoratore sull’uso di tali dispositivi e sulla possibilità di controlli, per tutte le finalità connesse al rapporto di lavoro.

Il tutto deve, in ogni caso, avvenire nel rispetto delle norme previste nel Codice della Privacy.

In attesa che vengano emanate chiare linee guida da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali, è utile per le aziende dotarsi di uno schema dettagliato di policy aziendali comprendente le modalità di uso degli strumenti, di controllo e di utilizzo dei dati da parte del datore di lavoro.

Come chiarito nel precedente paragrafo, pertanto, secondo il Ministero del Lavoro la nuova formulazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori rafforza la posizione del lavoratore rispetto al passato. Il datore di lavoro ora è tenuto a informare in maniera adeguata il lavoratore sull' esistenza e le modalità d’uso di tutte le apparecchiature di controllo (anche in presenza di accordo sindacale o autorizzazione) e, per gli strumenti di lavoro, di tutte le modalità di effettuazione di controlli, in conformità con quanto stabilito a tutela della Privacy.

In quest’ultimo caso, qualora il lavoratore non sia stato adeguatamente informato, i dati raccolti non potranno essere utilizzati per alcun fine.

Guida informativa per tutti i lavoratori dipendenti alle nuove misure per il controllo a distanza introdotte con il jobs act

Controllo a distanza dei lavoratori dipendenti introdotto con il jobs act: ecco tutte le novità spiegate in termini semplici.

Accordo sindacale

Con l’articolo 23 del decreto legislativo 151/2015 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese) attuativo del Jobs Act, si modifica l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori ma, in linea generale si conferma i principi fondanti.

Ovvero, gli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza possono essere installati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, e comunque in base a specifico accordo sindacale.

Più spazio al controllo a distanza

In parole povere, la dignità e la riservatezza del lavoratore permangono quali diritti la cui tutela è primaria, da contemperare con le esigenze produttive ed organizzative o della sicurezza del lavor».

In realtà, un’importante novità rispetto alla norma precedente è che adesso, accanto ai requisiti oggettivi, per l’installazione di audiovisivi o apparecchi di controllo a distanza si aggiungono le esigenze di tutela del patrimonio aziendale.

Si tratta dunque dei controlli difensivi, diretti all'accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa: la legge di fatto recepisce un orientamento giurisprudenziale espresso in diverse sentenze.

Strumenti legali per il controllo dei dipendenti

Per l’installazione degli strumenti per il controllo a distanza resta confermato l’obbligo di accordo sindacale o autorizzazione del Direzione Territoriale del Lavoro competente, su istanza dell’impresa.

Tuttavia, una novità operativa riguarda il caso dell‘impresa con più unità produttive in diverse province o regioni: in questo caso è necessario un accordo con le associazioni sindacali nazionali oppure l’autorizzazione del Ministero del Lavoro.

Secondo i consulenti del Lavoro questa introduzione consente di ovviare alle criticità rappresentate dalla normativa previgente che, in assenza di indicazioni specifiche, imponeva il ricorso alle diverse realtà locali, sindacali o amministrative».

La vera novità del decreto riguarda la completa esclusione dai criteri appena descritti nel caso di strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (come il pc o lo smartphone) e quelli per la registrazione di accessi e presenze: in questi casi l’installazione è libera e non richiede accordo sindacale.

Questa eccezione è strettamente limitata a quegli strumenti che immediatamente servono al lavoratore per adempiere alle mansioni assegnate», per i quali non è necessario alcun accordo né autorizzazione preventiva, e l’installazione dell’impianto o la dotazione dello strumento al dipendente è di per sé legittima, ricorrendone i requisiti di legge.

Tutto questo comporta la possibilità di acquisire informazioni sull'attività lavorativa, suscettibili di valutazioni anche sotto il profilo disciplinare.

E’ uno dei nodi più complessi e controversi del decreto. Per i Consulenti del Lavoro, ai sensi del terzo ed ultimo comma del nuovo articolo 4 dello Statuto, le informazioni raccolte in conseguenza dell’installazione legittima di un impianto possono essere utilizzate per qualsiasi fine connesso al rapporto di lavoro (anche per i rilievi di natura disciplinare). Al lavoratore deve comunque essere data adeguata informazione sulle modalità d’uso da parte dell’azienda degli strumenti tecnologici e sull'effettuazione di controlli, rispettando le indicazioni del codice privacy.

Controllo dei dipendenti su skype

Ricordiamo a questo proposito una posizione del Ministero del Lavoro, che ha chiarito: se il pc o lo smartphone o lo strumento di lavoro fornito al dipendente viene modificato (ad esempio, con l’istallazione di appositi software di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall'ambito della disposizione perché da strumento che serve al lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al datore per controllarne la prestazione»

Di conseguenza, in questi casi devono intervenire i paletti relativi agli strumenti di controllo: ricorrenza di particolari esigenze, l’accordo sindacale o l’autorizzazione.

Le critiche di sindacati e dipendenti sulla riforma del controllo a distanza dei lavoratori introdotta con il jobs act

Aspre critiche da parte di sindacati ed interessati per la nuova riforma dei controlli a distanza dei lavoratori introdotta con il jobs act.

E' così. dopo l’articolo 18, il governo rivoluziona anche l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, che vieta l’utilizzo degli strumenti aziendali per controllare i dipendenti.

C’è chi afferma che la riforma porterà ad un annullamento delle garanzie dei lavoratori, con richiami al Grande Fratello di orwelliana memoria, chi invece rileva che le tutele del lavoratore rimane

Diverse riflessioni e considerazioni, dunque, che stanno generando dubbi e perplessità su un argomento di notevole importanza, sia per le imprese sia per i lavoratori, quale è quello degli strumenti di controllo a distanza.

A parere della CGIL, sui controlli a distanza si è arrivati al colpo di mano, sottolineando che le novità del Jobs act pongono un punto di arretramento pesante rispetto allo Statuto dei lavoratori.

Dunque, la CGIL annuncia battaglia, annunciando la verifica, insieme al garante della privacy, sulle norme attuate.

A parere del Ministero del Lavoro, invece, la norma sui controlli a distanza contenuta in un decreto attuativo del Jobs Act è in linea con le indicazioni del garante della privacy.

Secondo il Ministero, la norma sugli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo contenuta nello schema di decreto legislativo in tema di semplificazioni, adegua la normativa contenuta nell'art.4 dello Statuto dei lavoratori - risalente al 1970 - alle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

La norma, non liberalizza, dunque, i controlli ma si limita a fare chiarezza circa il concetto di strumenti di controllo a distanza ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso questi strumenti, in linea con le indicazioni che il Garante della Privacy ha fornito negli ultimi anni e, in particolare, con le linee guida del 2007 sull'utilizzo della posta elettronica e di internet.

13 Ottobre 2015 · Andrea Ricciardi


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