Contributo per la disoccupazione Aspi » Ecco come potervi accedere

Il contributo per la disoccupazione ASpI » di cosa si tratta

Dopo l'entrata in vigore della riforma Fornero, la vecchia indennità di disoccupazione è stata sostituita dall'Assicurazione sociale per l'impiego, appunto l'ASpI. Obiettivo dell'articolo è informare il lettore su i requisiti per accedervi, le scadenze, la durata, gli importi da rispettare.

L'ASpI, ovvero il contributo per la disoccupazione, è una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali.

E’ una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione verificatasi dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

Chi può accedere al contributo di disoccupazione

Possono accedere all'ASpI i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:

Chi non può percepire il contributo di disoccupazione

Non sono destinatari della indennità di disoccupazione ASpI:

I requisiti per poter accedere al beneficio del contributo di disoccupazione

Il contributo per la disoccupazione spetta all'interessato solo in presenza dei seguenti requisiti:

L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Il lavoratore ha diritto all'indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.

Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta:

  1. nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all'articolo 7 della legge numero 604 del 1966, come sostituito dall'articolo 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 numero 92);
  2. a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione.

Il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.

Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata.

Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali.

La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

  1. i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  2. i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  3. i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l’Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
  4. l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Qualora il lavoratore abbia periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola o dell'indennità di disoccupazione ASpI, sulla base del criterio della prevalenza.

Per verificare l’entità delle diverse contribuzioni restano fermi i parametri di equivalenza che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.

Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:

  1. malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  2. cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
  3. assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, i suddetti periodi - non considerati utili - devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.

La domanda per fruire del contributo per la disoccupazione ASpI

Per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione ASpI la domanda deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:

  1. ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
  2. data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
  3. data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  4. ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
  5. ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  6. trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

Decorrenza del contributo di disoccupazione

L’indennità di disoccupazione ASpI spetta:

Periodo in cui viene erogata l'indennità mensile ASpI

Al disoccupato che accede all'ASpI, spetta un’indennità mensile la cui durata, collegata all'età anagrafica del lavoratore, aumenta gradualmente nel corso del triennio 2013-2015 (periodo transitorio), per essere definita a regime con decorrenza 1° gennaio 2016.

Entità del contributo di disoccupazione

La misura della prestazione è pari:

L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

All’indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un’ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Famigliare se spettanti.

L’indennità può essere riscossa:

Sospensione dell'ASpI - Quando il soggetto assicurato ottiene un contratto di lavoro subordinato

Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di sei mesi.

Al termine della sospensione l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.

Il soggetto titolare dell'indennità di disoccupazione ASpI può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purchè la stessa non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell'anno solare 2013.

In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell'indennità di disoccupazione ASpI deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall'attività.

Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all'80% dei proventi preventivati.

Qualora il soggetto intende modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.

Decadenza dall'indennità di disoccupazione

Il beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:

Alla prestazione si applicano, per quanto non previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

10 Ottobre 2013 · Andrea Ricciardi




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