Contributi INPS per collaboratori di impresa familiare – dovuti solo per chi presta attività regolare e costante

La consolidata giurisprudenza indica che, per quanto riguarda il valore ai fini probatori della natura del rapporto come autonomo o subordinato, il termine giuridico utilizzato per definire il rapporto dalle parti (ovvero la qualificazione data nell'atto notarile al rapporto instaurato tra i componenti della famiglia ed attraverso la dichiarazione dei redditi del titolare dell'impresa) può ben costituire un utile elemento di giudizio.

Tuttavia assume rilievo anche il concreto svolgimento del rapporto stesso.

Infatti, si è precisato che ai fini del riconoscimento dell'istituto residuale dell'impresa familiare è necessario che concorrano due condizioni:

  1. sia fornita la prova sia dello svolgimento da parte del partecipante di un'attività lavorativa continua, nel senso di attività non saltuaria ma regolare e costante, anche se non necessariamente a tempo pieno;
  2. sia fornita la prova dell'accrescimento della produttività dell'impresa provocato dal lavoro del partecipante, necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi.
  3. Infine, anche per quanto attiene al lavoro aziendale, la giurisprudenza ha spiegato che è richiesta l'abitualità e la prevalenza della partecipazione a tale lavoro che si concretizzi nel carattere continuativo e non occasionale di detta partecipazione, come voluto dall'articolo 1, comma 203, della legge numero 662 del 1996 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale.

    Orbene, in relazione ai singoli componenti della famiglia del titolare dell'impresa è pertanto necessario, ai fini della loro sottoposizione agli obblighi assicurativi, che l'attività spiegata nell'azienda fosse continua e non occasionale e fosse funzionalizzata all'accrescimento della produttività e degli utili dell'impresa stessa, non essendo sufficiente ritenere che la prova richiesta potesse esaurirsi attraverso la qualificazione data nell'atto notarile al rapporto instaurato tra gli indicati componenti della famiglia ed attraverso la dichiarazione dei redditi del titolare dell'impresa.

    Quelli appena indicati, i contenuti della sentenza numero 13580/13 della Corte di Cassazione, con la quale i giudici di piazza Cavour hanno, in pratica, fornito utili e precisi elementi per qualificare il rapporto di lavoro nell'impresa familiare.

3 Giugno 2013 · Ornella De Bellis




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2 risposte a “Contributi INPS per collaboratori di impresa familiare – dovuti solo per chi presta attività regolare e costante”

  1. Anonimo ha detto:

    Sono titolare di impresa e ho costruito impresa familiare con mio cognato 3 anni fa: mio cognato in realtà non é mai venuto al lavoro ma solo per risparmiare tasse ho deciso di creare questa impresa familiare, io ho il 52% e lui il 48%. Pago regolarmente i contributi. Ora, dopo anni, ho deciso di annullare questa impresa per problemi di litigio con mio cognato, come posso annullare questa impresa familiare creata dal notaio? Mio cognato potrà agire contro di me se non gli liquido niente (soldi)? Lui effettivamente non ha mai lavorato, esiste una prescrizione affinché lui un giorno non potrà agire legalmente contro me? Quanti soldi devo dare a mio cognato in 3 anni di impresa familiare?

    • Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell’impresa familiare partecipa agli utili dell’impresa, ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

      Come familiare deve intendersi il coniuge, i parenti entro il terzo grado; gli affini entro il secondo e, dunque, per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

      Il diritto di partecipazione può essere liquidato in danaro alla cessazione della prestazione del lavoro, per fatti strettamente attinenti all’attività imprenditoriale. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

      Purtroppo, secondo i giudici della Corte di Cassazione (sentenza 20574/2008) gli utili dell’impresa familiare devono essere ripartiti in proporzione alla qualità ed alla quantità di lavoro prestato, mentre le percentuali indicate nella scrittura notarile di costituzione dell’impresa familiare (52% a lei e 48% al cognato) hanno soltanto valore indiziario ai fini della ripartizione degli utili.
      Quindi avrebbero solo valore indiziario, per quanto riguarda la ripartizione degli utili negli anni addietro, eventuali quietanze dei compensi corrisposti o desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate.

      Inoltre, l’articolo 230 bis del codice civile precisa che il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell’impresa familiare partecipa agli utili in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato – salvo sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato. In altre parole, suo cognato potrebbe anche reclamare la sua posizione effettiva di lavoratore dipendente con obbligo di trattamento di fine rapporto ed ulteriori oneri contributivi a carico del partecipante all’impresa con quota maggioritaria.

      Insomma, il suggerimento, per evitare un contenzioso giudiziale dagli esiti incerti, è quello di trovare un accordo economico con suo cognato, prima di recarsi dal notaio per sancire la formale liquidazione dell’impresa familiare.

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