Contribuenti che non possono optare per il regime fiscale forfettone

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

In linea generale, sono esclusi dal forfettone i contribuenti non residenti che svolgono l’attività nel territorio dello Stato e coloro che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'IVA riportati nella tabella che segue.

esclusi-forfettone

L’esercizio di una delle predette attività soggette ad un regime speciale ai fini dell'Iva comporta che il contribuente non può avvalersi del regime fiscale forfettone riservato ai contribuenti minimi neppure per le ulteriori attività di impresa o di lavoro autonomo eventualmente esercitate (ad eccezione dell'imprenditore agricolo, si veda più avanti).

Sono, inoltre, esclusi dal forfettone coloro che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili, ovvero di mezzi di trasporto nuovi.

Va, infine, ricordato che non rientrano tra i contribuenti minimi e dunque fra quanti possono optare per il regime fiscale forfettone, coloro che, pur esercitando attività d’impresa o artistica o professionale in forma individuale, partecipano, nel contempo, a società di persone, ad associazioni professionali, costituite in forma associata per l’esercizio della professione, o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, che hanno optato per la trasparenza fiscale.

Il riferimento alla contestualità per la verifica della causa ostativa impedisce di accedere al regime forfettone a coloro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione del regime. Pertanto, è possibile accedere al regime fiscale forfettone solo nelle ipotesi in cui la partecipazione sia stata ceduta prima del 31 dicembre 2007.

IMPRENDITORI AGRICOLI

Solo i produttori agricoli, qualora esercitino l’attività nei limiti dell'articolo 32 del DPR numero 917/1986, ancorché assoggettati ai fini IVA al regime speciale di cui all'articolo 34 del DPR numero 633/1972, possono avvalersi del regime forfettone riservato ai contribuenti minimi con riguardo alle altre attività di impresa arti e professioni eventualmente svolte.

Se invece all'attività agricola, produttiva di reddito d’impresa, si applica il regime ordinario dell'IVA, il contribuente in presenza dei requisiti dovrà applicare (salvo opzione) il regime forfettone riservato ai contribuenti minimi sia all'attività agricola che per le ulteriori attività d’impresa arte o professione eventualmente esercitate.

Tuttavia il contribuente può scegliere di non applicare il regime forfettone per i minimi e, quindi, di determinare il reddito seguendo le disposizioni del TUIR ed in particolare di applicare le specifiche regole dettate dall'articolo 56, comma 5, e 56-bis.

In tal caso, la scelta per l’applicazione delle regole del testo unico, con la conseguente esclusione dal regime fiscale forfettone riservato ai contribuenti minimi, varrà anche per le ulteriori attività di impresa, arte o professione esercitate. Anche l’attività di agriturismo può rientrare nel regime forfettone riservato ai contribuenti minimi nel caso in cui il contribuente opti per l’applicazione dell'IVA nei modi ordinari.

Per fare una domanda sui contribuenti che non possono optare per il regime fiscale forfettone, sugli adempimenti fiscali necessari per l'avvio di una attività, sui regimi fiscali semplificati ed altri argomenti correlati clicca qui.

19 Aprile 2008 · Andrea Ricciardi




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