Contratto per la fornitura di energia elettrica attivato con vocal ordering senza l’invio successivo del contratto? » Scatta il risarcimento danni per il consumatore

Scatta il risarcimento danni non patrimoniale per il consumatore a cui sia stato attivato un contratto per la fornitura di energia elettrica con la tecnica del vocal ordering, ma senza il successivo invio del contratto scritto.

Cominciamo dicendo che per vocal ordering si intende l'acquisizione del consenso attraverso la registrazione della chiamata telefonica e dell'approvazione a voce delle condizioni contrattuali, spesso attivati con inganno a danno di consumatori ignari e non seguiti dalla regolare documentazione cartacea.

Queste tecniche commerciali aggressive sono sempre più utilizzate dalle compagnie elettriche, telefoniche e del gas.

Stiamo assistendo, infatti, a un vero e proprio assalto nei confronti dei consumatori. In aumento i contratti mai richiesti con servizi attivati in modo subdolo o con promesse che molto spesso non corrispondono al vero.

Di tanto in tanto, poi, per fortuna, qualcuno ha la forza di andare in causa per ottenere giustizia.

Prendiamo il caso di una pronuncia emanata dal giudice di pace di Barletta, la 334/2014.

Questa sentenza, infatti, rappresenta un importante precedente giurisprudenziale per tutti quelli che hanno subito l’attivazione di un contratto telefonico con il vocal ordering senza però ricevere, successivamente, il necessario modello scritto da controfirmare.

Il giudice onorario, stavolta, ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale al consumatore che, dopo aver parlato con l’operatore telefonico del call center e aver con questi sottoscritto oralmente un contratto per l’attivazione dell'utenza luce attraverso la registrazione vocale del consenso, non ha però ricevuto successivamente, a casa, il modello stampato da sottoscrivere.

Il danno sta nel fatto che il consumatore, il quale si è rifiutato di pagare la bolletta per il servizio mai richiesto, potrebbe vedersi staccata la corrente, con tutte le conseguenze in termini di stress che ne derivano.

Il magistrato, nella fattispecie, ha quindi riconosciuto il risarcimento del danno in forma equitativa, ritenendo che, mancando la prova di un documento scritto, la società erogatrice del servizio non può pretendere dal consumatore alcun pagamento, né può procedere, in caso di persistente morosità, al distacco dell'utenza.

Infatti, in base a quanto disposto dal codice civile, la sospensione della fornitura di energia elettrica è consentita quando c’è l’inadempimento da parte del consumatore, ma solo dopo la concessione di un congruo termine di preavviso.

Se manca anche la contestazione di morosità da parte del gestore scatta la responsabilità extracontrattuale e il conseguente risarcimento del danno non patrimoniale in via equitativa.

25 Giugno 2014 · Giovanni Napoletano