Il contratto di locazione finanziaria o leasing finanziario

Il contratto di locazione finanziaria o leasing finanziario - Utilizzatore, concedente e fornitore

Con il termine di leasing finanziario deve intendersi un'operazione di finanziamento tendente a consentire all'utilizzatore il godimento di un bene (transitorio o finalizzato al definitivo acquisto del bene stesso) grazie all'apporto economico di un soggetto abilitato al credito (il concedente); quest'ultimo, con le proprie risorse finanziarie, consente all'utilizzatore di soddisfare un interesse che, diversamente, l'utilizzatore non avrebbe avuto la possibilità o l'utilità di realizzare, attraverso il pagamento di un canone che si compone, in parte, del costo del bene ed, in parte, degli interessi dovuti al finanziatore per l'anticipazione del capitale.

Affiancata a questa operazione, se ne individua necessariamente un'altra tendente all'acquisto del bene del quale l'utilizzatore intende godere, ovvero un'ordinaria compravendita stipulata tra fornitore e concedente, attraverso la quale il secondo diventa proprietario del bene che darà in locazione all'utilizzatore da lui finanziato.

Nella grande normalità dei casi, è lo stesso utilizzatore a scegliere non solo il bene in tutte le sue caratteristiche, ma anche il fornitore, il quale ultimo è consapevole dei risvolti dell'operazione, cioè che la cosa viene acquistata dal concedente perché questi la dia in godimento all'utilizzatore.

Non v'è dubbio, dunque, che la vicenda è trilatera, nel senso che coinvolge necessariamente tre soggetti; cosÌ come è indubbio che tra i due negozi sussiste un indispensabile collegamento, siccome la fornitura è effettuata in funzione della successiva locazione del bene compravenduto e la locazione presuppone che il locatore si sia procurato il bene che darà in godimento al locatario. Tuttavia i due atti mantengano la loro sostanziale autonomia, che l'utilizzatore sia terzo rispetto al contratto di fornitura ed, a sua volta, il fornitore sia terzo rispetto al contratto di locazione; laddove, invece, il concedente è l'unico, tra i tre, ad essere parte di entrambi gli atti.

Così inquadrato, il contratto di leasing è un contratto meramente bilaterale stipulato tra concedente ed utilizzatore e collegato ad altro contratto bilaterale stipulato tra concedente e fornitore per l'acquisizione del bene oggetto del contratto a favore dell'utilizzatore.

La tutela dell'utilizzatore del contratto di leasing - I vizi del bene concesso in locazione finanziaria che lo rendono inidoneo all'uso

Tra il contratto di leasing finanziario, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità del bene, si verifica un'ipotesi di collegamento negoziale; grazie ad esso l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto.

Invece, in mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore può esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) solamente in presenza di una specifica clausola contrattuale con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale.

In tema di vizi del bene concesso in locazione finanziaria che lo rendano inidoneo all'uso, occorre distinguere l'ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall'utilizzatore) da quella in cui siano emersi successivamente alla stessa perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore. Il primo caso va assimilato a quello della mancata consegna, con la conseguenza che il concedente, in forza del principio di buona fede, una volta informato della rifiutata consegna, ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, di agire verso quest'ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo.

Nel secondo caso, l'utilizzatore ha la possibilità di esperire azione diretta verso il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione del bene, mentre il concedente, una volta informato, ha i medesimi doveri di cui al precedente caso. In ogni ipotesi, l'utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente.

Le considerazioni fin qui riportate sono quelle che emergono dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite 19785/15.

8 Ottobre 2015 · Marzia Ciunfrini




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