Contratto di locazione – Il cedente è sempre responsabile per la morosità del cessionario
Il conduttore può cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore: tuttavia, se il locatore non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia alle obbligazioni assunte.
La giurisprudenza ha affermato in più occasioni che in materia di locazioni, in caso di cessione del contratto di locazione senza il consenso del locatore, tra il cedente e il cessionario divenuto successivo conduttore dell'immobile esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria che consente al locatore di rivolgersi al cedente, con l'esperimento delle relative azioni giudiziali per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti il suddetto contratto, solo dopo che si sia consumato l'inadempimento di detto nuovo conduttore.
L'eventuale rinnovo alla scadenza del contratto fra locatore e cessionario non comporta la nascita di un nuovo contratto, bensì la prosecuzione del precedente, che rimane identico nel suo contenuto. La permanenza del vincolo obbligatorio in capo al cedente è compensata dalla facoltà del conduttore di cedere il contratto senza il consenso del locatore.
Questo il parere dei giudici della Corte di cassazione così come emerge dalla lettura della sentenza 23111/15.
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