Contratti utenze domestiche » Possono essere sottoscritti soltanto da assegnatario, proprietario o affittuario

Il piano casa ha introdotto delle importanti novità che riguardano tutti i nuovi contratti di utenza domestica per fruire di pubblici servizi, come telefonia fissa, servizi idrici, gas, elettricità.

Praticamente, tutti i nuovi contratti di utenza domestica per pubblici servizi devono riportare, oltre ai dati identificativi del richiedente, il titolo che questi può vantare riguardo la proprietà o comunque la reale detenzione dell'unità immobiliare per la quale viene chiesta la fornitura.

Per fare ciò, i richiedenti devono fornire al gestore del servizio documentazione che provi l'esistenza di tale titolo, come ad esempio:

  • contratto di compravendita
  • contratto di affitto
  • atto che certifichi l'acquisizione di altri diritti: come usufrutto, diritto di abitazione
  • autocertificazione.

Qualora il richiedente sia diverso dal proprietario o inquilino o altro avente titolo, e comunque abiti nell'unità immobiliare per la quale viene chiesto il servizio, per attivare il contratto dell'utenza e' considerabile valido titolo anche solo la delega scritta di chi il titolo ce l'ha.

Le nuove disposizioni, comunque, scattano sia per le nuove attivazioni che per le volture e i rinnovi.

In caso di mancato rispetto può scattare, se rilevata da chi ne ha interesse, la nullità dei contratti.

La novità è fondamentale poiché rafforza e rende pi§ efficaci i principi di legge già esistenti per ottenere la nullità da parte magari dei proprietari che si vedono attivare contratti a loro insaputa, non solo e non tanto da occupanti abusivi, ma anche da conviventi non autorizzati.

Il controllo obbligatorio preventivo da parte del gestore dovrebbe, quindi, evitare a monte le attivazioni indebite o non autorizzate. Nello stesso tempo si affilano gli strumenti in mano ai proprietari per agire di fronte ad eventuali errori od omissioni del gestore.

19 Giugno 2014 · Andrea Ricciardi


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