Contratti a distanza » Nuove disposizioni per penali e costi di disattivazione

Da giugno 2014 cambieranno molte disposizioni riguardo alla normativa di applicazione sui contratti a distanza. Novità su penali, costi di disattivazione, diritto di recesso e molto altro.

Vi aggiorniamo sulle principali novità in materia di contratti a distanza contenute in un decreto del Consiglio dei Ministri e che saranno operative dal prossimo 14 giugno. Già, perché, tutti i costi dovranno essere esplicitati, anche quelli di disattivazione, non si potranno applicare commissioni aggiuntive sui pagamenti con carte di credito e bancomat e il diritto di recesso passerà da 10 a 14 giorni.

Le principali novità in materia di contratti a distanza

Tutti i costi devono essere esplicitati, anche quelli di disattivazione del contratto spesso poco trasparenti.

Il diritto di recesso, in base al quale il consumatore può tornare sui propri passi e fare saltare il contratto senza il consenso del venditore, passa da 10 a 14 giorni.

Infine, è vietato imporre al consumatore commissioni aggiuntive in caso di pagamenti con carte di credito o bancomat.

Tra l’altro, sempre per effetto del decreto, da giugno l’Antitrust sarà l’unica (finora questa competenza è stata condivisa con l'Agcom) a occuparsi di sanzionare gli operatori per pratiche commerciali scorrette nel settore delle telecomunicazioni, come avevamo chiesto da tempo.

Secondo quanto previsto dal decreto, nelle vendite a distanza, via telefono o internet, l’azienda (venditrice del bene o fornitrice del servizio) prima della sottoscrizione del contratto dovrà obbligatoriamente informare il consumatore su tutti i costi, compresi quelli di disdetta spesso poco trasparenti nell'offerta degli operatori.

Rimanendo in tema di costi, un’altra novità che introduce il ddl è il divieto di imporre al consumatore commissioni aggiuntive in caso di pagamenti con carte di credito o bancomat.

Il vizietto di applicare commissioni aggiuntive a chi paga con carta di credito per acquistare un volo online accomunava molti noti portali web.

Inoltre, come accennato, Il diritto di ripensamento in base al quale il consumatore può ritornare sui propri passi e fare saltare il contratto senza il consenso del venditore da giugno passerà da 10 a 14 giorni.

In più, in caso di omessa comunicazione dell'informazione sull'esistenza del diritto di recesso, il consumatore potrà recedere entro 12 mesi (attualmente il limite è di 60 giorni dalla conclusione del contratto e di 90 giorni dalla consegna del bene).

17 Febbraio 2014 · Giovanni Napoletano




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