Chiusura conto corrente » termine prescrizionale per la ripetizione degli interessi
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Chiusura di un conto corrente: in tema di ripetizione dell’indebito, il termine prescrizionale è decennale.
L’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, infatti, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell’ipotesi i cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta d’interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Questo, in sintesi, l’orientamento espresso dalla Cassazione con sentenza 6857/14.
7 Aprile 2014 · Tullio Solinas
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