Chiusura conto corrente » termine prescrizionale per la ripetizione degli interessi
Chiusura conto corrente » termine prescrizionale per la ripetizione degli interessi
Chiusura di un conto corrente: in tema di ripetizione dell'indebito, il termine prescrizionale è decennale.
L’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, infatti, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell'ipotesi i cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta d’interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Cassazione con sentenza 6857/14.
Il termine prescrizionale per la ripetizione degli interessi dopo la chiusura di un conto corrente
La Suprema Corte con la sentenza in esame è tornata sul tema del termine prescrizionale per la ripetizione di interessi.
Gli Ermellini hanno quindi avuto occasione di potersi esprimere sulla decorrenza del termine prescrizionale per l’azione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente.
Nella specie, seguendo il principio già espresso dalle Sezioni Unite, è stato precisato che l’azione del correntista è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale.
E' stato chiarito anche che la stessa non decorre dalla data di annotazione nel conto corrente di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto corrente, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
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