Conto corrente e servizi di pagamento

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro, offrendo una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto corrente sono di solito collegati, dietro pagamento di commissioni e spese, altri servizi (carte di debito e di credito, assegni, bonifici, domiciliazioni di bollette, fidi).

Le disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia sono volte ad assicurare che i potenziali clienti ricevano, prima dell'apertura di un conto corrente, informazioni chiare e complete circa la natura e gli effetti del contratto che intendono sottoscrivere, i servizi di cui potranno beneficiare, i relativi costi.

Coloro che si accingono ad aprire un conto corrente hanno diritto a ottenere, prima della stipula, una copia completa del contratto. Le condizioni indicate devono essere coerenti con quelle pubblicizzate dalla banca con la documentazione di trasparenza; le condizioni effettivamente praticate devono poi rispecchiare quelle previste dal contratto.

L'utilizzo delle somme presenti sul conto può avvenire attraverso strumenti di pagamento che evitano l'uso del denaro contante, quali l'assegno bancario, le carte di debito (bancomat) e di credito ovvero attraverso disposizioni impartite alla banca (bonifici, giroconti, ordini di pagamento). Tra queste assume rilevanza la procedura RID, con la quale il cliente autorizza l'intermediario a eseguire ordini periodici di addebito impartiti da un terzo (si pensi ad es. alla domiciliazione bancaria di utenze domestiche ovvero al rimborso di rate di mutuo o alla restituzione di somme utilizzate attraverso carte di credito).

La materia dei servizi di pagamento è disciplinata da una normativa armonizzata a livello comunitario che mira a tutelare la clientela attraverso il miglioramento della qualità dei servizi di pagamento e a promuovere una maggiore concorrenza nel mercato dei pagamenti al dettaglio.

Per quanto riguarda i bonifici, la banca o l'istituto di pagamento di cui si avvale il pagatore deve accreditare l'importo sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva; il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario deve a sua volta mettere a disposizione di quest'ultimo l'importo del bonifico non appena riceve i fondi trasferiti.

Sul piano normativo gli obblighi e le responsabilità degli utilizzatori (clienti) e dei prestatori (intermediari) dei servizi di pagamento escludono la responsabilità dell'intermediario nel caso di dolo o colpa grave dell'utilizzatore dello strumento di pagamento.

La disciplina si basa sul contemperamento tra gli obblighi di diligenza gravanti sia sull'intermediario (tenuto ad adeguare i propri sistemi di protezione all'evoluzione delle tecniche di frode), sia sul cliente (che sopporta le perdite se il furto o la frode sono avvenuti a causa della negligenza nella custodia e nell'utilizzo dello strumento).

31 Maggio 2015 · Simonetta Folliero


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