Conto corrente e modifica condizioni contrattuali » La banca può farlo?

Conto corrente e modifica condizioni contrattuali

Nei contratti di conto corrente e di deposito può essere presente la clausola che prevede la facolta' per la banca di modificare unilateralmente le condizioni. E' bene sapere che la banca può modificare le condizioni contrattuali solo in presenza di un giustificato motivo e, comunque, il cliente ha 60 giorni di tempo per recedere dal contratto

La banca e la modifica delle condizioni contrattuali di conto corrente » Come difendersi

Quante volte capita che le banche modifichino, senza dare riscontro al correntista, le condizioni dei rapporti contrattuali del conto corrente e lo comunichino a questi ultimi solo a cose già fatte?

Questo, naturalmente, avviene senza dare al cliente la possibilità di scegliere se accettare o meno la modifica del contratto.

Ma le banche possono farlo impunemente? No.

Innanzitutto, le modifiche devono essere comunicate espressamente al cliente tramite invio di un documento scritto (o mediante altro supporto durevole preventivamente, con un preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla variazione.

Al correntista dev'essere inoltre data facolta' di recedere dal contratto, a fronte di tale comunicazione, senza spese ne' penali entro 60 giorni.

In tal caso, per il calcolo del dovuto in sede di liquidazione del rapporto, devono essere ovviamente applicate le condizioni vecchie, quelle precedenti alla modifica non accettata.

Decorsi i 60 giorni senza recesso da parte del cliente le modifiche si intendono accettate.

Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di una decisione di politica monetaria (della Banca centrale europea, tipicamente), devono riguardare sia i tassi attivi che quelli passivi.

Conto corrente e modifica unilaterale condizioni contrattuali » Il giustificato motivo

Come abbiamo accennato prima, l'istituto di credito può modificare le condizioni contrattuali solo in presenza di un giustificato motivo. Ma cosa si intende, appunto, per giustificato motivo?

Il Ministero dello sviluppo economico lo ha chiarito con la circolare 5574/07, con la quale ha specificato che: In relazione al contenuto minimo della nozione di “giustificato motivo”, il Ministero dispone che deve intendersi nel senso di ricomprendere gli eventi di "comprovabile effetto" sul rapporto bancario.

Tali eventi possono essere, secondo il ministero, sia quelli che afferiscono alla sfera del cliente (ad esempio, il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito) sia quelli che consistono in variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (ad esempio, variazione dei tassi di interesse, andamento dell'inflazione, etc.)

Peraltro, il cliente deve essere sempre informato circa il giustificato motivo alla base della modifica unilaterale, in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire allo stesso una chiara valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base.

Sulla controversia del giustificato motivo, è intervenuta anche la Corte di Cassazione la quale, con la pronuncia 13051/08, ha sancito che: Per escludere la vessatorietà della clausola che riserva alla banca "la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente" è insufficiente che l'esercizio di dette facoltà, per il caso delle variazioni in senso sfavorevole al correntista, sia espressamente subordinato al solo rispetto delle prescrizioni del testo unico bancario; ed è invece necessario - ex articolo 1469 bis comma 5 del codice civile - che la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, nei rapporti fra banca e consumatori, sia espressamente condizionata alla ricorrenza di un giustificato motivo.

Conto corrente e modifica condizioni contrattuali » Se la banca non rispetta le norme

La mancata osservanza delle regole appena descritte da parte della banca comporta l’inefficacia delle variazioni contrattuali sfavorevoli per il cliente.

Per una valutazione circa la sussistenza o meno del giustificato motivo è possibile eventualmente adire un giudice.

10 Settembre 2013 · Giovanni Napoletano


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