La banca (o il correntista) può eccepire un eventuale errore di contabilizzazione relativo ad un accredito o un addebito in conto corrente fino a sei mesi dopo la chiusura del rapporto

A norma dell'articolo 1832 del codice civile, l'estratto conto s'intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito. L'approvazione tacita del conto corrente non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni: l'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura del conto corrente.

La norma civilistica va interpretata nel senso che, nel contratto di conto corrente, l'approvazione tacita dell'estratto conto, non impedisce di sollevare contestazioni ed eccezioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto; Infatti, l'approvazione tacita dell'estratto conto ha la sola funzione di rendere incontestabile in giudizio la verità storica dei dati riportati nel conto, lasciando aperta la possibilità di porre in questione la portata ed il significato giuridico di quei fatti.

In pratica, la banca non può contestare l'esistenza di un accredito dopo l'intervenuta approvazione tacita dell'estratto conto, ma può sempre eccepire la mancata spettanza di una parte della somma accreditata per effetto di un errore di contabilizzazione. Così come può invocare l'errore di contabilizzazione per rivendicare un maggior importo in addebito.

Analogamente, il correntista non può contestare l'esistenza di un addebito dopo l'intervenuta approvazione tacita dell'estratto conto, ma può sempre eccepire la debenza un importo minore per effetto di un errore di contabilizzazione. Così come può invocare l'errore di contabilizzazione per rivendicare un maggiore importo della somma eventualmente accreditata.

In base ai princìpi giuridici, appena qui sopra esposti, i giudici della Corte di cassazione hanno motivato la sentenza 30000/2018.

26 Dicembre 2018 · Simonetta Folliero




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