Rapporto di conto corrente – La banca deve astenersi da qualsiasi movimentazione successiva alla morte del titolare

Il rapporto di conto corrente, in quanto riconducibile al rapporto di mandato, deve ritenersi automaticamente estinto con il decesso del titolare. Infatti, sebbene la normativa concernente il conto corrente bancario non specifichi gli effetti conseguenti al decesso del titolare, tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti vedono nel conto corrente bancario un unico contratto innominato misto con prevalenza delle prestazioni tipiche del contratto di mandato.

La morte del mandante, pertanto, costituisce una delle cause di estinzione del mandato e, quindi, a seguito della morte del titolare il conto corrente si estingue.

Conseguentemente, cessato il rapporto di conto corrente a partire dalla data di decesso del de cuius (ovvero da quella in cui tale decesso sia stato comunicato), la banca deve astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore operazione come, ad esempio, l’addebito delle rate del prestito concesso al defunto o l'esecuzione di RID.

Se a seguito dell’estinzione del rapporto residua un debito a carico del titolare defunto, questo comporta l’obbligo degli eredi di corrispondere alla banca quanto residua, mentre la banca ha l’obbligo di comunicare tempestivamente l’importo dovutole, affinché si possa procedere alla chiusura definitiva dei rapporti ancora pendenti.

Queste le considerazioni svolte dall'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 1931/14.

9 Luglio 2015 · Lilla De Angelis


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4 risposte a “Rapporto di conto corrente – La banca deve astenersi da qualsiasi movimentazione successiva alla morte del titolare”

  1. Anonimo ha detto:

    Mia zia è deceduta, non ha coniuge e nemmeno figli, come parente diretto ha solamente mia madre..
    Sul conto corrente aveva poco più di 5 mila euro (e di cui 2 mila utilizzati per il funerale) e non ha nulla a lei intestato (immobili, titoli ecc).
    Ovviamente la banca si oppone all’accesso da parte di mia madre del conto corrente per poter ritirare il liquido rimanente e conseguentemente far estinguere il conto stesso.

    • La disposizione di cui all’articolo 48 TUS (Testo Unico imposte successioni e donazioni) è una norma, di carattere fiscale e con finalità anti elusive, e prevede che il debitore (la banca) non possa pagare le somme dovute agli eredi se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione con l’indicazione dei relativi crediti di titolarità del defunto.

      La richiamata normativa fiscale determina, fino alla presentazione della documentazione successoria, un vincolo di indisponibilità sulle somme nell’asse ereditario.

      Insomma, bisogna presentare dichiarazione di successione e poi esibirla alla banca.

  2. Anonimo ha detto:

    Mio padre è deceduto il 23/11/2018,mi sono informata alla sua banca e risulta avere solo i soldi della fattura dell’ Onoranze Funebri. Non possiede altro, neanche immobili. Mi hanno detto che ci vorrà un mese perché inviteranno le carte all’ufficio entrate, in più dovrò pagare 75 euro. Ma io so che con fattura alla mano dovrebbero liquidarmi subito.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Non funziona come lei ritiene di sapere: per consegnare a qualcuno i soldi depositati sul conto corrente del defunto bisogna effettuare la dichiarazione di successione e registrarla all’Agenzia delle entrate, anche se i beni da ereditare non comprendono immobili, se il valore dei beni non superano i 100 mila euro e se il chiamato all’eredità è una figlia. Solo in questo modo la banca può, infatti, conoscere gli eredi che hanno diritto a prelevare i soldi del conto corrente intestato al defunto. In pratica, occorre il certificato di eseguita dichiarazione e di pagamento dell’imposta (nella fattispecie 75 euro), rilasciata dall’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, all’interno della quale si possa evincere in modo chiaro il dettaglio dei beni e dei valori dichiarati (tra cui deve, naturalmente, esser presente anche il conto bancario) e chi sono gli eredi legittimati a prelevare la giacenze disponibili sul conto corrente del defunto.

      E’ vero che alcune banche si limitano a chiedere un atto di notorietà o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: ma siffatta prassi non può, naturalmente, assurgere al rango di legge.

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